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Articolo diffamatorio: salumificio perde la causa contro il quotidiano “Trentino”

Il giudice della Corte d’appello di Trento ha condannato un salumificio di Nago che era ricorso in appello per modificare la causa contro l’editore e l’articolista del quotidiano “Trentino”, rei,  secondo i titolari dell’azienda produttrice di insaccati, di aver procurato un ingente danno economico a causa di un articolo diffamatorio.
I fatti si riferiscono ad un episodio di qualche anno fa.  Un cittadino piemontese aveva acquistato a Torino una confezione di carne salada chiamata “scarpaccio”, piatto tipico della Regione autonoma,  prodotto a Nago da un salumificio del luogo.  Il cibo però aveva procurato al consumatore un’intossicazione alimentare. Come nell’analisi fatta dal giudice del tribunale di primo grado, l’articolo del “Trentino” riportava, onestamente, che la carne salada era scaduta, che il consumatore non l’aveva cotta prima di mangiarla, così come era riportato in etichetta , nonostante la dicitura “scarpaccio” potesse essere facilmente assimilabile all’idea di carpaccio, notoriamente un piatto in cui la materia prima è cruda.
Persa la causa di primo grado i soci del salumificio e il legale rappresentante sono ricorsi in appello “articolando tre motivi: 1)L’articolo e la giurisprudenza in materia, 2) Erroneità della sentenza per erroneo riconoscimento dell’esercizio del Lecito diritto di Cronaca 3) il danno)”.
La Corte ha però deciso che “l’appello è infondato e deve essere rigettato”, condannando, inoltre,  gli appellanti “in solido al rifondere gli appellati le spese del grado”.
“Premesso che l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione è infondata – si legge nelle motivazioni della Sentenza – , giacché, pur se l’appello non è redatto puntualmente così come indicato dall’art. 342 c.p.c., tuttavia dal contesto dello stesso possono desumersi le parti impugnate della sentenza e le modifiche in questa sede richieste; ciò dunque premesso, e venendo al congiunto esame dei motivi sub 1 e 2 tra loro strettamente connessi ed attinenti al nucleo centrale della controversia, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l’unico dato effettivamente erroneo contenuto nell’articolo de quo era quello relativo all’entità della carica batterica nociva rinvenuta in sede di analisi nella carne venduta scaduta dal supermercato piemontese e proveniente dal S. T., carica indicata come pari a 62 milioni di unità per grammo, quando in realtà dalle analisi era risultata “”40 UFC/g” (pag. 4 del doc. 12 bis di parte appellante), laddove il primo dato si riferiva ai “mesofili aerobi” e non alla “listeria monocltogenes” (doc. 19 di parte appellata).
Ma a questo proposito non può non osservarsi che, intanto, l’articolo in questione non era contenuto in una rivista scientifica o specialistica, ma in un normale quotidiano destinato all’utenza ordinaria, cosicché v’è di che ritenere che il lettore medio non fosse in grado di valutare la rilevanza dell’erronea indicazione; in secondo luogo, era ed è incontroverso che la persona che aveva consumato la carne in questione era rimasta intossicata, cosicché, indipendentemente dall’entità della carica batterica rinvenuta nella carne proveniente dal Salumificio, appariva ed appare altrettanto pacifico che essa era comunque nociva per la salute umana: era, in sostanza, quest’ultima la notizia effettiva e centrale, non già l’indicazione della carica batterica che, appunto, a fronte dell’avvenuta intossicazione ed a fronte del riscontro dell’esistenza del batterio, diveniva in sé e per sé marginale (non senza sottolineare che comunque l’indiscussa massiccia presenza di mesofili aerobi era comunque chiaro indice di per sé della contaminazione della carne analizzata).
Per il resto, tutti i fatti indicati nell’articolo erano veri e peraltro….” Continua a leggere la Sentenza su www.iltuoforo.net.
 

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Stefania Di Ceglie

Giornalista

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