Contratti e obbligazioniNews giuridiche

Assemblea condominiale e dovere di informazione – Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 6/2018, giudice Malgoni

CONDOMINIO – ASSEMBLEA CONDOMINIALE – DOVERE DI INFORMAZIONE – ACCOGLIMENTO
Se l’assemblea condominiale delibera su una questione, il posizionamento dei condizionatori sulle parti comuni condominiali, di cui i condòmini non sono stati preventivamente informati, non potendosi ritenere che essa fosse strettamente connessa alle altre voci esplicitate nell’ ordine del giorno, discende la pacifica lesione del diritto a partecipare in modo informato all’assemblea condominiale.

CASSAZIONE 9082/2014
CONDOMINIO – ASSEMBLEA CONDOMINIALE – DOVERE DI INFORMAZIONE – IMPUGNAZIONE – RIGETTO
Non è legittimato a impugnare la delibera condominiale il condomino assente all’assemblea, per la quale abbia ricevuto regolare avviso di convocazione, invocandone l’annullabilità per difetto di convocazione di altri condomini.

ARTICOLO 1137 CODICE CIVILE: «Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.»



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesca Malgoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:

V. L. con il Patrocinio dell’Avv. B. C. A., elettivamente domiciliata presso Studio di quest’ultimo in XX G., 3 – 42124 Reggio Emilia

PARTE ATTRICE

contro

CONDOMINIO C. con il Patrocinio dell’Avv. G. P., elettivamente domiciliato presso Studio di quest’ultimo in  C., 36 – 42100 Reggio Emilia

PARTE CONVENUTA

Conclusioni delle parti

All’udienza del 23.11.2017 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d’udienza del 6.11.2014; all’udienza del 6.11.2014 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con ricorso ex art. 1137 c.c. depositato in data 26.02.2010 V. L., premesso di essere proprietaria di un’unità immobiliare posta nel Condominio C. sito a Reggio Emilia, chiedeva dichiararsi la nullità o l’annullamento della delibera assunta dall’assemblea condominiale ordinaria in data 21.01.2010 – comunicata con posta ordinaria ricevuta il 5.02.2010 – ovvero in subordine la nullità o l’annullamento del punto n. 6 della predetta delibera e in particolare la voce “installazione condizionatori”, la quale aveva previsto il divieto di installare i condizionatori sulle facciate posteriori e laterali del fabbricato, imponendo ai condòmini abitanti al piano rialzato (tra cui l’odierna ricorrente V.) di montare l’unità sulla facciata anteriore sotto i balconi, ovvero all’interno dei corridoi cantine.

Deduceva a fondamento dell’impugnazione: – la mancata indicazione nel verbale d’assemblea del nominativo degli effettivi partecipanti e dei millesimi di proprietà rappresentati dai singoli condòmini presenti; della convocazione dell’argomento relativo – la mancata indicazione nell’ordine del giorno della convocazione dell’argomento relativo all’installazione dei condizionatori; – l’illegittimità nel merito della delibera ai sensi dell’art. 1102 c.c.. Si costituiva il Condominio convenuto eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per mancato rispetto dei termini minimi a comparire; produceva verbale dell’assemblea, estratto dal libro delle deliberazioni assembleari, contenente i nominativi dei partecipanti e l’indicazione dei millesimi, e deduceva che la delibera 21.01.2010 si era limitata a ribadire e ratificare la volontà già espressa dai condomini in precedente riunione, tenutasi il 18.05.2009, relativamente al posizionamento delle unità esterne dei condizionatori.

Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto delle domande attoree; in subordine, dato atto della volontà dei condòmini sin dal 18.05.09 e di quanto conseguentemente attuato dall’amministratore ex artt. 1102-1130 n.

2) c.c., dichiararsi l’illegittimità della predisposizione dell’installazione dell’unità esterna del climatizzatore effettuata dall’attrice sul lato sud est del fabbricato.

Fissata nuova udienza ex artt. 164, comma III – 163 bis – 183 c.p.c. e successivamente concessi i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita documentalmente, all’udienza del 23.11.2017 veniva trattenuta in decisione.

L’eccezione di nullità dell’atto introduttivo deve ritenersi superata a seguito della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.. La domanda dell’attrice è fondata e va accolta limitatamente al punto della delibera impugnata relativo all’installazione dei condizionatori, con annullamento in parte qua della delibera stessa.

3.1) Non sussiste il vizio, dedotto in ricorso, relativo alla mancata indicazione nel verbale d’assemblea dei nominativi dei partecipanti effettivi e dei relativi millesimi in quanto: – parte convenuta ha prodotto il verbale in questione, nel quale risultano riportati in modo analitico i dati sopra indicati: il documento non è stato disconosciuto da parte attrice; – la comunicazione ricevuta il 5.02.2010 dalla ricorrente, seppure non coincida con il verbale d’assemblea, ne riproduce sostanzialmente il contenuto e ha di fatto assolto alla sua funzione in quanto ha messo la condòmina nella condizioni di impugnare tempestivamente la delibera in esso contenuta.

3.2) Sussiste, invece, il dedotto vizio derivante dalla mancata indicazione nell’ordine del giorno contenuto nella convocazione dell’assemblea dell’argomento relativo all’installazione dei condizionatori.

Come noto, ai fini della validità della delibera di un’assemblea condominiale è necessario che l’ordine del giorno rechi la specifica indicazione degli argomenti da trattare conformemente al combinato disposti degli artt. 1139-1105, comma 3, c.c.. Sul punto la giurisprudenza ha specificato che la norma non richiede una analitica e minuziosa illustrazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti, ma una elencazione di argomenti che consenta ai condòmini di conoscere preventivamente i termini essenziali della discussione e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia all’opportunità o meno di partecipare, sia – in caso positivo – alla necessità di essere preparati ad affrontare le proposte tematiche e di poter incidere con la discussione sulle decisioni da adottare (ex multis C. 21298/07). In caso contrario, viene pregiudicato il diritto del singolo condomino alla partecipazione informata e la delibera è annullabile (C. Sez. U 4806/05). Nel caso di specie è pacifico che: – la convocazione dell’assemblea condominiale per il 21.01.2010 (prodotta dalla ricorrente sub doc. 2, il quale non è stato né contestato né disconosciuto dal convenuto) non conteneva, nell’ordine del giorno, alcun riferimento all’installazione dei condizionatori; – in data 21.01.2010 si è tenuta l’assemblea ordinaria dei condòmini la quale, dopo aver deliberato sui vari punti all’ordine del giorno, ha così deciso: “5) piccola manutenzione e note (vedi note) Condizionatori L’Assemblea delibera all’unanimità che le unità esterne dei condiz. siano poste sui balconi non a vista. Gli appartamenti del pianto rialzato potranno mettere le unità sotto al balcone del 1 piano o negli scantinati in corrispondenza delle bocche di lupo.

È vietato montare unità nelle facciate posteriori o laterali dei fabbricati”. È evidente, quindi, che l’assemblea ha deliberato su una questione (il posizionamento dei condizionatori sulle parti comuni condominiali) di cui i condòmini non sono stati preventivamente informati, non potendosi ritenere che essa fosse strettamente connessa alle altre voci esplicitate nell’ordine del giorno (approvazione rendiconto, riconferma o nomina amministratore, approvazione preventivo spese 2010, rate di spesa), né tantomeno ricompresa nella generica voce “varie ed eventuali”. Non persuade l’argomento del Condominio convenuto secondo il quale tale deliberazione avrebbe semplicemente ribadito e ratificato una volontà già espressa dai condòmini in una precedente riunione tenutasi il 18.05.2009: se anche così fosse, è tuttavia noto che la volontà del Condominio si forma e viene ad esistenza esclusivamente attraverso il meccanismo della deliberazione assembleare, con le formalità e le maggioranze previste dalla legge, sicché nel caso di specie la decisione di porre limiti e divieti al posizionamento dei condizionatori sulle parti comuni dell’edificio può dirsi formalmente assunta solo con la delibera oggi impugnata (né risultano prodotte in atti eventuali delibere precedenti al riguardo). 3.3 Da quanto sopra discende la pacifica lesione della ricorrente a partecipare in modo informato all’assemblea condominiale e la conseguente fondatezza della domanda di annullamento della delibera – limitatamente alla parte relativa ai condizionatori – per essere stata adottata in violazione delle prescrizioni concernenti la convocazione e l’informazione dell’assemblea.

Non è condivisibile la prospettazione del convenuto secondo cui non vi sarebbe stata neppure la necessità di tale delibera assembleare in quanto i suddetti limiti e divieti avrebbero trovato diversa e autonoma fonte nel potere dell’Amministratore di disciplinare l’uso delle cose comuni ai sensi dell’art. 1130, n. 2) c.c., esercitato attraverso le diffide inviate alla ricorrente (rectius al convivente della ricorrente) a luglio e ottobre 2009 (cfr. docc. 12 e 13 fasc. convenuto), con le quali veniva intimato il divieto di proseguire l’installazione del condizionatore in posizione “non autorizzata”dal condominio.

È pacifico infatti che le attribuzioni dell’Amministratore di Condominio, previste dalla disposizione citata, costituiscono esplicazione di poteri propriamente amministrativi, in funzione conservativa della cosa comune, volte ad assicurare che questa sia utilizzata dai condòmini in modo conforme all’interesse comune, laddove la previsione di limitazioni e divieti a tale utilizzo non può che essere di competenza del regolamento condominiale, ovvero di una delibera assembleare adottata con i quorum previsti dalla legge (C. 27233/13). Dal ché discende l’infondatezza della domanda proposta in via subordinata dal Condominio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, tenendo conto delle questioni trattate e dell’assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, DICHIARA l’annullamento della delibera assunta in data 21.01.2010 dall’assemblea del Condominio C., limitatamente alla parte relativa ai condizionatori; CONDANNA il Condominio convenuto a rifondere all’attrice le spese di lite, che liquida in € 386,80 per anticipazioni, € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge.

Così deciso a Reggio Emilia il 04/01/2018

Il Giudice
Francesca Malgoni

Scopri la Giurisprudenza di Merito del tuo Tribunale
Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Controlla altro
Close
Back to top button