Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 33/2016 del 12.01.2015 (Dott. F. Bressan)

ltre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico, dott. Federico Bressan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2010, trattenuta in decisione all’udienza del 28.5.2015, vertente

TRA

ARREDAMENTI PUNTO B S.n.c. di B. F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), rappresentata e difesa dagli avv.ti A. R., F. G. e F. C. in virtù di procura apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso l’avv. F. C., in Legnago

ATTRICE OPPONENTE

E

EUROCURVATI di D. C. G. e G. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cerea (VR), rappresentata e difesa dall’avv. M. C. in virtù di procura apposta a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Cerea

CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 351/10 Decr. Ing., n. 20464/5/10 R.C., n. 3915 Cron., del 3.6.2010; conclusioni: all’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2015 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti, che si intende qui richiamato in parte qua per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento decisorio unitamente agli atti del giudizio ai quali le parti hanno fatto espresso rinvio nella individuazione delle rispettive

CONCLUSIONI

In dettaglio: conclusioni della opponente Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C.:
-Nel merito ed in via riconvenzionale:
accertato e dichiarato, per i motivi esposti in corso di causa, l’inadempimento contrattuale di Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c. nell’esecuzione della fornitura e delle prestazioni d’opera oggetto del decreto ingiuntivo opposto:

  1. revocare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. in favore di Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c.;
  2. dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e di prestazione d’opera relativo alle fatture azionate in via monitoria per fatto e colpa esclusivi di Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c., e, per l’effetto, dichiarare che nulla è dovuto da Arredamenti Punto B S.n.c. di B. Franco & C. in favore di Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c., e conseguentemente condannare detta ultima società, nonchè, subordinatamente all’escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c., i signori D. C. G., nato a Cerea, ivi residente in , nonchè D. C. G., nato a Legnago ivi residente, alla restituzione ad Arredamenti Punto B Snc di B. F. & C. della somma di Euro 8.392,77, oltre interessi dal 30.5.2011 corrisposta da Arredamenti Punto B a seguito della notifica di precetto ad opera della società opposta;
  3. in via riconvenzionale, accertato e dichiarato altresì che Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. ha subito, per effetto dell’inadempimento di Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c., danni quantificati nella complessiva somma di euro 14.930,00, condannare Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c., nonchè, subordinatamente all’escussione del patrimonio sociale ex art. 2054 c.c., i signori D. C. G., nato a Cerea il 23.11.1945, ivi residente, nonchè D. C. G., nato a Legnago ivi residente, al pagamento della predetta somm o di quella diversa anche maggiore che risulterà di giustizia è in favore di Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C., oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
  4. in subordine, per ogni denegata ipotesi:
    accertato e dichiarato che Eurocurvati di D. C. G. e G.
  5. n.c. ha richiesto ad Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. un corrispettivo superiore a quanto concordemente determinato tra le parti con contratto 06.11.2009; accertato e dichiarato altresì che la maggiorazione di prezzo richiesta da Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c. non è congrua; dichiarare la giudiziale compensazione, fino alla reciproca concorrenza, dei rispettivi crediti come accertati in corso di causa;

in ogni caso, ridurre la pretesa avversaria a termini di giustizia.

In via istruttoria: ammettersi prove per interrogatorio del legale rappresentante della opposta (e per testi sui capitoli 16 e 20) della memoria istruttoria a prova diretta della società opponente. In ogni caso, spese di lite integralmente rifuse;

conclusioni della ingiungente opposta Eurocurvati di D. C. G. e G. s.n.c. :
-in via principale e di merito:
respingersi le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto. Spese, compenso, rimborso forfetario 15%, e cap rifusi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

  1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26.5.2010 la società Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c. (d’ora innanzi anche semplicemente Eurocurvati) chiedeva al Tribunale di Verona, ex Sezione Distaccata di Legnago, di voler emettere ingiunzione di pagamento a proprio favore nei confronti della società Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. (d’ora innanzi anche solo Arredamenti Punto B) per l’importo di € 6.505,20, oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo, quale corrispettivo non pagatole per lavorazioni eseguite su una serie di complementi d’arredo che le erano state dalla predetta commissionate con contratto datato 6.11.2009.
  2. In accoglimento del ricorso, in data 3.6.2010 il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 351/10 per il richiesto importo di € 6.505,20, oltre agli interessi moratori commerciali come da domanda ed alle spese della fase monitoria.
  3. Avverso l’ingiunzione di pagamento ha proposto opposizione la società ingiunta, Arredamenti Punto B S.n.c., deducendo:
    – che il credito ex adverso azionato derivava dal rapporto contrattuale intrattenuto con Eurocurvati al fine di poter dare esecuzione ad una fornitura di mobili per navi da crociera. In particolare, ad Eurocurvati era stata commissionata l’esecuzione di una serie di lavorazioni specialistiche che essa (Arredamenti Punto B) non era in grado di realizzare e che si rendevano invece necessarie per la realizzazione di otto scrittoi e otto mobili porta TV;
    – che Eurocurvati, esauriti i propri interventi, avrebbe dovuto consegnare i componenti dei mobili ad altra impresa con sede in Cerea, la Melotto F.lli S.n.c., la quale, a propria volta, avrebbe dovuto provvedere all’assemblaggio finale;
    – che l’accordo prevedeva che i componenti dei mobili avrebbero dovuto essere consegnati nei primi giorni del dicembre 2009 ad Eurocurvati, la quale, compiute le lavorazioni di sua competenza, avrebbe dovuto a sua volta consegnare i semilavorati alla Melotto S.n.c. entro il 31.12.2009;
    – che a causa della mancanza di coordinamento tra Eurocurvati e Melotto aveva potuto effettuare la consegna ad Eurocurvati del materiale da lavorare solo il 28.12.2009, spostandosi, in tal modo, la data finale di consegna del prodotto commissionato al 30.1.2010;
    – che l’esecuzione delle lavorazioni non si svolse normalmente perchè più volte l’opponente ebbe a contestare, anche per iscritto, all’opposta vizi e difetti delle lavorazioni che impedivano di utilizzare gli elementi lavorati da Eurocurvati per comporre i mobili ai quali erano destinati, e quindi chiedendo:
    a) la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
    b) la risoluzione del contratto per fatto e colpa di Eurocurvati;
    c) in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento, che quantificava in complessivi € 14.930,00, di cui: € 1.250,00 per il costo dei materiali inutilmente forniti e consegnati ad Eurocurvati; € 1.000,00, per le spese di trasferta sostenute per recarsi presso la sede di Eurocurvati; € 1.000,00 per il mancato guadagno in conseguenza delle trasferte; € 3.200.00 per le lavorazioni eseguite dalla ditta Melotto S.n.c.; € 8.480.00 per i maggiori costi sostenuti per far realizzare 8 scrittoi ad un nuovo fornitore, la Trust Dimensione Arredo S.r.l.
  4. Eurocurvati S.n.c. si è ritualmente costituita in causa sostenendo:
    a) che, effettivamente, dopo un iniziale contatto con la F.lli Melotto S.n.c., aveva ricevuto dalla Arredamenti Punto B S.n.c. l’incarico di curvare, forare e squadrare i pannelli di legno che la stessa committente le avrebbe fornito e che, dopo averli lavorati, avrebbe dovuto a sua volta consegnare alla F.lli Melotto incaricata dell’assemblaggio finale dei pezzi e quindi della composizione dei mobili;
    b) di non aver accettato le condizioni di contratto prodotte in causa dalla opponente e che in ogni caso il ritardo nell’inizio dei lavori non era a sè imputabile;
    c) che i lavori commissionati erano stati costantemente controllati nel corso della lavorazione da incaricati della committente e che gli unici difetti emersi erano costituiti da alcune scheggiature subito riparate previa fornitura di nuovi pannelli da parte della stessa Immobiliare Punto B;
    d) che le lavorazioni di propria competenza avevano formato oggetto di verifica da parte della committente la quale ne aveva accettato il risultato autorizzando la consegna dei semilavorati all’operatore incaricato del montaggio (la citata F.lli Melotto S.n.c.) presso la quale venivano poi effettivamente trasportati per la composizione dei mobili destinati alla nave da crociera, avanzando, quindi, richiesta di rigetto dell’opposizione.
  5. Con ordinanza in data 23.3.2011 veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e l’opponente vi dava esecuzione corrispondendo ad Eurocurvati l’importo di € 8.392,77.
  6. La causa veniva istruita con l’assunzione delle prove orali ammesse (interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società in lite ed assunzione delle deposizioni dei testi indicati) e l’espletamento di C.T.U. al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei denunciati vizi nei mobili assemblati con i pezzi prodotti/lavorati dall’ingiungente Eurocurvati (tuttora esistenti e depositati presso la sede della Arredamenti Punto B) e la loro riferibilità alle lavorazioni eseguite dalla Eurocurvati S.n.c.
  7. Respinta la richiesta di Eurocurvati di chiamare a chiarimenti il C.T.U., all’udienza del 28.5.2015 (data così anticipata su istanza della società opponente) la causa è stata trattenuta in decisione in relazione alle conclusioni sopra riportate.

II

L’opposizione è fondata per le ragioni che ora si espongono.

  1. Va innanzitutto ricordato che trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la ricorrente Eurocurvati S.n.c. ad assumere la posizione di attrice in senso sostanziale in relazione al credito che ritiene spettarle nei confronti dell’opponente.
    In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e il debitore opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti sia in tema di onere della prova, che in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali previsti per ciascuna delle parti.
  2. Ciò premesso, è incontestata – e comunque provata sulla base delle conformi (sul punto) dichiarazioni dei legali rappresentanti di Arredamenti Punto B e di Eurocurvati S.n.c. – l’esistenza del rapporto contrattuale dedotto in causa, il cui oggetto è secondo quanto allegato dalla opponente e confermato dal legale rappresentante di Eurocurvati S.n.c. rispondendo in sede di interrogatorio formale in merito alla circostanza dedotta sub capitolo 1 della memoria istruttoria di parte attrice depositata il 23.5.2011 -risultava essere: “la redazione di disegni esecutivi per la realizzazione di semicurvati; la predisposizione degli stampi per i curvati; la pressatura dei semilavorati, la pantografatura, squadratura, foratura, fresatura, dei pannelli, la predisposizione di quanto necessario per i masselli in legno forniti dalla Melotto, dell’assemblaggio di prova a secco”.
    Quanto alle condizioni economiche dell’accordo, è stato allegato dall’opposta (cfr. memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in data 17.5.2011, capitoli 7, 8, 9, 10) e confermato in sede di interrogatorio formale da B. Franco, legale rappresentante di Arredamenti Punto B, che quest’ultima, dopo aver ricevuto un primo preventivo da parte di Eurocurvati quantificante il corrispettivo richiesto nell’importo di € 5.202,00 + Iva, aveva risposto trasmettendo le proprie condizioni [cfr. doc. 2 di parte opponente, erroneamente indicato nella richiamata memoria dell’opposta quale doc. 3] le quali venivano a quel punto integralmente accettate da Eurocurvati, con la sola riserva (formulata sotto il profilo strettamente economico) di valutare e quantificare separatamente, a lavori conclusi, i costi delle lavorazioni non ricomprese tra quelle commissionate originariamente e non rilevabili dai disegni forniti dalla committente, la quale, accettava, da parte sua, di rivedere il preventivo (inteso la propria controproposta) laddove fosse stato accertato che si erano rese necessarie, ed erano state effettivamente eseguite, lavorazioni ulteriori non risultanti dal disegno.
    Parimenti certo può dirsi l’intervenuto accordo in merito alla tempistica dei lavori commissionati ad Eurocurvati, la quale avrebbe dovuto consegnare quanto richiestole entro trenta giorni dal ricevimento dei semilavorati da parte della stessa Arredamenti Punto B [cfr. dichiarazioni confessoria resa dal legale rappresentante di Arredamenti Punto B rispondendo sul capitolo 10 della richiamata memoria istruttoria di parte opposta depositata il 17.5.2011].
  3. Detto ciò, oggetto di contrasto è, da un lato (e in primo luogo), la contestata (da Eurocurvati S.n.c.) preclusione della committente dalla possibilità di contestare la presenza di vizi e difformità nell’opera commissionata, avendola quest’ultima espressamente accettata, con conseguente propria liberazione da ogni responsabilità, e dall’altro (e comunque) l’esistenza dei “gravi” vizi nei “pezzi” lavorati di cui Arredamenti Punto B contesta l’esistenza e la riconducibilità all’operato della appaltatrice/prestatrice d’opera.
  4. Vanno al riguardo preliminarmente richiamati i principi informatori in materia di:
    a) contratto d’opera e relativa responsabilità del prestatore;
    b) inadempimento del contratto e di
    c) accettazione dell’opera commissionata.
    Sotto il primo profilo si ritiene che il contratto in esame intercorso tra le parti si qualifichi come contratto d’opera, la cui disciplina è prevista agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
    Il criterio di distinzione tra il contratto d’opera (disciplinato dagli artt. 2222 e segg. c.c.) ed il contratto di appalto (artt. 1655 e segg. c.c.) è basato sul criterio della struttura e della dimensione dell’impresa cui le opere sono commissionate. Il contratto d’opera coinvolge la piccola impresa, e ciò quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell’imprenditore (e dei suoi familiari) e nella quale l’organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d’impresa facendo a meno dell’attività esecutiva dell’imprenditore artigiano [In tal senso, cfr. Cass. Civ. Cass. civ., sez. II 17-07-1999, n. 7606 e, dello stesso tenore, Cass. civ., sez. II 29-05-2001, n. 7307].
    Questo contratto, si caratterizza per l’assunzione del rischio di attività in capo al prestatore dell’opera che, ai sensi dell’art. 2226 c.c., è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera; solo l’accettazione dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per le difformità o per i vizi della medesima [ai sensi dell’art. 2226 “L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668].
    L’accettazione dell’opera, peraltro, non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe al prestatore, così come all’appaltatore, l’onere di provare che il committente ha espressamente e formalmente accettato l’opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa.
    Al contratto d’opera si applica, per espressa previsione normativa, la disciplina di cui all’art. 1668 c.c. [“Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”] e, pertanto, in caso di difformità o vizi, il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del prestatore d’opera, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa del prestatore d’opera.
    La tutela apprestata al committente, ex art. 1668 c.c., si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento, trovando pertanto applicazione la disciplina di cui all’art. 1218 c.c., secondo il quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
    In tema di imputazione di responsabilità ed onere probatorio è orientamento oramai consolidato della Suprema Corte quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.
    Pertanto, nell’illecito contrattuale, l’onere della prova è caratterizzato dalla presunzione di colpa nel caso d’inadempimento, superabile solo ove il debitore provi che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento non siano a lui riferibili per impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
    Al committente-creditore, quindi, sarà chiesto di provare la fonte del suo diritto allegando l?inesattezza dell’adempimento da parte di controparte, mentre sarà onere del prestatore dimostrare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell’inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito [Circa la ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale, cfr. Cass. civ., Sez. Unite 30-10-2001, n. 13533 è Pres. Vela A Rel. Preden R P.M. Iannelli D (conf.) e GALLO c. ASS. NON RICON. CENTRO CULTURALE LATINO AMERICANO “EL CHARANGO”, secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto [esatto adempimento].
  5. Facendo applicazione al caso di specie dei suindicati principi, va escluso che Eurocurvati abbia assolto al proprio onere probatorio a fronte dell’eccezione di inadempimento formulata dalla committente (eccezione peraltro fondata e positivamente riscontrata sulla base di quanto accertato dal C.T.U., come più oltre si dirà), non avendo adeguatamente provato, né di aver esattamente eseguito l’opera commissionata (e segnatamente le lavorazioni sopra citate), né che questa, a prescindere dalla presenza di difformità e vizi, fosse stata in allora espressamente accettata dalla Arredamenti Punto B, dovendo, al riguardo, indubbiamente ribadirsi che solo l’accettazione dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per le difformità o per i vizi della medesima e che l’onere della prova in ordine all’accettazione, senza riserve, grava sul prestatore che invochi l’esonero della garanzia ad essa conseguente.

Ritiene questo Giudice che tale prova non sia stata fornita, non assumendo alcun rilievo in tal senso la circostanza che la Arredamenti Punto B avesse direttamente seguito la realizzazione delle lavorazioni – come peraltro previsto dal documento contenente le condizioni per la fornitura di mobili arredo – (doc. 2 di p.o.]: Collaudi: Periodicamente verranno eseguiti dei collaudi presso la Vs sede del materiale in fase di lavorazione, inviando presso la sede di Eurocurvati un tecnico di propria fiducia (Pagos Gianni) e che ivi vi si sia recato in più occasioni anche il proprio legale rappresentante (per sollecitare il completamento del lavoro, che non seguiva le tempistiche richieste), considerato che le lavorazioni erano ancora in corso e che era Eurocurvati a disporre della specifica competenza tecnica in materia di pannelli curvi, mentre non risulta che analoga competenza avessero, né il legale rappresentante di Arredamenti Punto B, né il citato tecnico Pagos Gianni, il quale, peraltro, ha espressamente dichiarato: “io non ho capacità di programmazione delle macchine e pertanto il mio compito era solo quello di indicare come il pezzo doveva essere fatto”.
Quanto al momento della consegna dei semilavorati alla seconda ditta coinvolta nel progetto (la Fratelli Melotto) – consegne, peraltro, avvenute a più riprese, come riferito dal teste Matteo Melotto – non risulta che vi abbia presenziato il legale rappresentante della committente, né alcun altro soggetto dalla medesima espressamente incaricato munito di validi ed efficaci poteri dispositivi per effettuare la verifica ed esprimere una valida accettazione liberatoria (per la prestatrice).
In ogni caso – ed il dato è di dirimente rilevanza – quanto commissionato ad Eurocurvati non aveva una propria autonoma consistenza e rilevanza, ma si inseriva come una componente nella realizzazione dell’opera effettivamente richiesta ad entrambe le ditte incaricate (la stessa Eurocurvati e la Melotti F.lli), consistente in otto scrittoi e in otto mobili TV da installare all’interno di una nave da crociera la cui Compagnia armatrice li aveva commissionati ad Arredamenti Punto B.
E non a caso le richiamate condizioni di fornitura prevedevano che “L’ultimo collaudo verrà eseguito prima dell’imballaggio”, e ciò solo dopo che il mobile fosse stato completato e completamente assemblato, posto che soltanto in quel momento sarebbe risultato effettivamente possibile verificare che ogni singola componente era stata correttamente realizzata che il mobile nel suo complesso rispondeva alle caratteristiche di progetto ed era stato costruito ed assemblato a regola d’arte.
Peraltro, che l’imballaggio non venisse predisposto ed eseguito nella fase di trasferimento dalla Eurocurvati alla Melotto F.lli S.n.c. è dato che ha trovato conferma da parte dello stesso legale rappresentante di quest’ultima ditta, il quale ha sul punto dichiarato: “confermo che il materiale era quello di cui alle foto dove si vede che vi erano le cornici che non combaciavano e che la formica era rovinata; confermo che per sistemare queste imperfezioni ho eseguito degli interventi; il materiale di cui alle foto veniva consegnato senza alcuna copertura, sfuso”.
6. Risulta, comunque, positivamente accertato che le lavorazioni commesse alla Eurocurvati non furono eseguite a regola d’arte, non corrispondendo i pezzi in concreto realizzati alle specifiche di progetto.
Non potendo detti pezzi essere in alcun modo utilizzati per la realizzazione dei mobili commissionati dalla Arredamenti Punto B alla Eurocurvati ed alla Melotto F.lli (quest’ultima, come già ricordato, incaricata dell’assemblaggio finale), deve inevitabilmente formularsi un giudizio di inidoneità (e quindi di complessiva inutilità avuto riguardo all’obbiettivo finale della committente) delle lavorazioni svolte dalla ingiungente Eurocurvati.
In questo senso sono gli accertamenti del C.T.U., geometra Mario Luise -incaricato di dare risposta al seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuti i sopralluoghi e le indagini ritenute opportune, descriva il CTU il materiale realizzato da Eurocurvati, valuti la qualità delle lavorazioni e verifichi la presenza dei vizi e difetti descritti negli atti di causa e la loro attribuibilità alle lavorazioni della società convenuta, esperendo il tentativo di conciliazione tra le parti. Specifica che il CTU non può provvedere all’acquisizione dei documenti senza il consenso delle parti, ad eccezione di quelli che possono essere oggetto di autorizzazione ex art. 213 c.p.c. e 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscono prova dei fatti storici principali” – alle cui valutazioni questo Giudice si riporta perchè adeguatamente motivate e rispondenti ai criteri scientifici vigenti in materia:

– PARTE IIIa – PRESENZA DEI VIZI E DIFETTI DESCRITTI NEGLI ATTI DI CAUSA
Come anticipato nella precedente Parte IIa del presente capitolo n° 5, il C.T.U. ha individuato, durante la sessione di operazioni peritali svoltasi in data 16.04.2013 presso la sede di Arredamenti Punto B S.n.c., i vizi ed i difetti lamentati da parte attrice-opponente (rif. allegato n° 1). Con riferimento al verbale delle operazioni peritali (rif. allegato n° 1), il sottoscritto riporta qui di seguito i vizi e difetti visionati:
1) il top superiore di chiusura del mobile non è allineato sull’esterno con il sottostante corpo del mobile stesso (rif. allegato n° 1, punto n° 1): il top, o piano d’appoggio, – realizzato a mezzo di taglio del materiale grezzo e finiture varie – presenta un raggio di curvatura differente da quello delle porzioni verticali che costituiscono il corpo principale del mobile (rif. allegato n° 2, foto n° 21 – 22 – 28 – 29). Si ha infatti che, in alcuni casi, il top sporge rispetto alle porzioni verticali (rif. allegato n° 2, foto n° 28 – 29), mentre, in altri casi, sono le porzioni verticali a sporgere rispetto al top soprastante (rif. allegato n° 2, foto n° 21 – 22). Quanto rilevato dallo scrivente rappresenta un’anomala situazione di assemblaggio nella quale vi sono porzioni dello scrittoio che dovrebbero essere perfettamente accoppiate ed allineate che presentano, invece, differenti raggi di curvatura ed un aspetto estetico non adeguato a quello che dovrebbe essere un mobile di qualità e buona finitura. In sostanza, si ha che, utilizzando le forature con relative spinature, così come eseguite, non si ottiene una perfetta sovrapposizione ed accoppiamento fra i vari pezzi che compongono lo scrittoio stesso. Al riguardo, si è provato anche ad eliminare le spinature dei vari pezzi, cercando di accoppiarli in un ipotetico montaggio fittizio, ciò senza l’ausilio delle spine di fissaggio. Anche in tale circostanza, si è potuto constatare il diverso raggio di curvatura che presentano i vari pezzi costituenti lo scrittoio finito;
2) “non vi è uniformità tra le venature verticali del laminato tra anta e zoccolo” (rif. allegato n° 1, punto n° 2): lo scrivente ha rilevato, infatti, che le venature del pannello laminato, posto sull’anta dello scrittoio, non presentano continuità con le corrispondenti venature presenti sullo zoccolo sottostante (rif. allegato n° 2, foto n° 17 – 18 – 19). Tale vizio/difetto, che rende le porzioni dello scrittoio esteticamente disomogenee, risulta particolarmente evidente;
3) “l’anta, una volta chiusa, presenta, rispetto alla battuta, un accentuato gradino” (rif. allegato n° 1, punto n° 3): risulta evidente, infatti, che l’anta posta a chiusura dello scrittoio sia caratterizzata da un alloggiamento difettoso sul telaio del mobile che provoca “gradini” e disomogeneità varie con le attigue porzioni verticali. Tale fenomeno è riscontrabile nella porzione superiore dell’anta, dove vi è un’evidente discontinuità tra la stessa ed il pannello di legno affiancato (rif. allegato n° 2, foto n° 13 – 14 – 20 – 26 – 27), ma anche in quella inferiore, dove l’anta non termina sulla stessa linea dello zoccolo sottostante creando un gradino (rif. allegato n° 2, foto n° 17 – 18). Una simile situazione evidenzia, fin da subito, un accentuato problema di accoppiamento fra i vari pezzi che costituiscono lo scrittoio, producendo quindi discontinuità nel montaggio dei vari elementi e significativi inestetismi;
4) “la cornice superiore allo zoccolo non è allineata con la medesima tipologia di cornice sulle ante” (rif. allegato n° 1, punto n° 4): il C.T.U. ha riscontrato che la cornice di legno chiaro, interposta tra lo zoccolo di base e la porzione superiore del corpo principale, non presenta continuità, in altezza, con la medesima cornice posta tra lo zoccolo di base e la soprastante anta (rif. allegato n° 2, foto n° 23 – 24); tale cornice, infatti, presenta un piccolo gradino, in altezza che ne evidenzia la discontinuità;
5) “le ante, di testa, presentano una variazione di spessore di circa 3-4 mm tra sopra e sotto” (rif. allegato n° 1, punto n° 5): il sottoscritto ha misurato superiormente uno spessore di anta di circa 22 mm e inferiormente uno spessore pari a circa 18 mm (rif. allegato n° 2, foto n° 11 – 12);
6) “tra i pannelli di rivestimento non vi è planarità” (rif. allegato n° 1, punto n° 6): si riscontra la mancanza di continuità tra i rivestimenti di parti attigue che producono difetti di planarità tra gli stessi (rif. allegato n° 2, foto n° 24 – 25). Tale vizio/difetto presenta un ulteriore elemento di disomogeneità estetica e costruttiva tra le varie componenti degli scrittoi oggetto di vertenza, in quanto produce un “gradino” tra elementi adiacenti.
Quanto esposto, nei precedenti punti da n° 1 a n° 6, costituisce i vizi ed i difetti riscontrati dal C.T.U. durante la sessione di operazioni peritali del 16.04.2013 di concerto con i C.T.P., i quali ne hanno condiviso l’esistenza, la tipologia nonché l’entità.

PARTE IVa – ATTRIBUIBILITÀ DEI VIZI E DIFETTI ALLE LAVORAZIONI DI PARTE CONVENUTA
Il sottoscritto, al fine di individuare l’attribuibilità di vizi e difetti “alle lavorazioni della società convenuta”, come richiesto dal quesito peritale posto dal Sig. Giudice, ha cercato, necessariamente, di individuare le cause dei vizi e difetti rinvenuti sugli scrittoi oggetto di vertenza. Per definire tale circostanza, oltre ad un’attenta analisi ed osservazione dei mobili in oggetto, sono stati anche analizzati i disegni esecutivi forniti da parte convenuta-opposta Arredamenti Punto B S.n.c. Il tutto a seguito del consenso ottenuto da entrambi i C.T.P. (rif. allegato n° 1).
Inerentemente ai disegni esecutivi, dopo attenta analisi, si può affermare che gli stessi risultano essere incompleti e non del tutto esaustivi, in quanto rappresentano soltanto la parte dimensionale dello scrittoio da realizzare, senza definire nel dettaglio i sistemi di giunzione tra i vari elementi costituenti lo stesso. Per quanto possibile, si può comunque affermare che gli scrittoi visionati dallo scrivente risultano essere parzialmente differenti da ciò che viene rappresentato nei disegni tecnici: con riferimento alla pianta del mobile oggetto di vertenza (rif. allegato n° 1, disegni n° 1 e 4), si rileva infatti che il sistema di vincolo dell’anta risulta essere differente da quello rilevato sui mobili realizzati (rif. allegato n° 2, foto n° 5). Si evidenzia altresì, la presenza di un elemento curvo, presente sugli scrittoi, che mette in collegamento i due setti verticali di rinforzo (rif. allegato n° 2, foto n° 5), non presente sui disegni esecutivi (rif. allegato n° 1, disegni n° 1 e 4). Si evidenzia, comunque, che le differenze rilevate tra i mobili visionati ed i disegni esecutivi ricevuti riguardano principalmente porzioni non a vista e/o di collegamento interno tra i vari elementi; l’aspetto esterno dei mobili, invece, pressochè coerente con quello rappresentato nei disegni.
Durante la sessione di operazioni peritali del 16.04.2013, il C.T.U. ha fatto smontare parzialmente alcuni scrittoi per verificare anche le connessioni – ad esempio, spinature varie – tra i vari elementi che li compongono (rif. allegato n° 2, foto n° 2 – 4 – 5). Il tutto per appurare se i vizi riscontrati potevano essere attribuiti alle lavorazioni effettuate da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c., a problematiche di assemblaggio o ad entrambe le circostanze.

Esposte queste premesse, ora il C.T.U. analizzerà ogni vizio e difetto evidenziato nella precedente Parte IIIa, rispondendo pertanto alla parte del quesito peritale che chiede allo scrivente “l’attribuibilità alle lavorazioni della società convenuta” di vizi e difetti rilevati dallo scrivente. Con riferimento ai vizi e difetti elencati nella precedente Parte Ilia del presente capitolo, si ha:
1) “il top superiore di chiusura del mobile non è allineato sull’esterno con il sottostante corpo del mobile stesso” (rif. allegato n° 1, punto n° 1): si ritiene che il non allineamento del top – piano d’appoggio – di chiusura superiore con il sottostante corpo del mobile sia dovuto ad un’errata esecuzione delle forature per le spine di collegamento sui vari elementi dei mobili (rif. allegato n° 1, pag. 3); in fase di sopralluogo, è risultato evidente al C.T.U. ed ai C.T.P. che le posizioni delle forature siano state eseguite senza l’adeguata precisione in fase di posizionamento. A conferma di ciò si evidenzia che, in fase di montaggio, si era anche provato a ridurre la sezione delle spine di cablaggio al fine di cercare di “recuperare” gli errori di foratura (rif. allegato n° 2, foto n° 8 – 9) e di far combaciare i vari elementi che costituiscono lo scrittoio finito. Tale operazione non ha avuto esito positivo e ciò significa – a parere dello scrivente – che vi è proprio un vizio/difetto attribuibile alle lavorazioni eseguite da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c. Si è inoltre appurato che vi è un diverso raggio di curvatura fra il top superiore e il sottostante corpo del mobile. Anche in questo caso, trattasi di un vizio/difetto di lavorazione attribuibile alle lavorazioni eseguite da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c.;
2) “non vi è uniformità tra le venature verticali del laminato tra anta e zoccolo” (rif. allegato n° 1, punto n° 2): la mancanza di uniformità tra le venature verticali del laminato tra anta e zoccolo è dovuta – a parere dello scrivente – all’utilizzo di fogli di laminato differenti per il rivestimento dell’anta e dello zoccolo stessi. Per avere l’aspetto estetico desiderato era necessario adoperare lo stesso foglio di laminato e porzioni dello stesso contigue. Per tale motivo , il C.T.U. ritiene che tale vizio/difetto di uniformità e continuità tra venature verticali sia attribuibile alle lavorazioni eseguite da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c.;
3) “l’anta, una volta chiusa, presenta, rispetto alla battuta, un accentuato gradino” (rif. allegato n° 1, punto n° 3): si ritiene che il gradino che si presenta quando l’anta viene chiusa sia dovuto a due fattori concomitanti: l’imprecisione di curvatura dell’anta stessa rispetto al sottostante zoccolo e l’imprecisione del sistema di montaggio, i quali conferiscono all’anta un raggio di curvatura differente da quello dello zoccolo inferiore e da quello del pianale superiore, nonchè una posizione non corretta della stessa. Lo scrivente, durante le operazioni peritali, ha cercato di riposizionare, provvisoriamente in più modi, l’anta per verificare che il problema non fosse dovuto ad un errato montaggio. A seguito di questa operazione, si è potuto verificare che il vizio/difetto rinvenuto non è causato da problemi di montaggio, ma da problemi relativi alla formatura e realizzazione dei singoli pezzi eseguiti da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c. Per tali motivi, il C.T.U. ritiene che tale vizio/difetto sia attribuibile alle lavorazioni eseguite da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c.;
4) “la cornice superiore allo zoccolo non è allineata con la medesima tipologia di cornice sulle ante” (rif. allegato n° 1, punto n° 4): in merito alla cornice superiore allo zoccolo, che non è allineata con la medesima tipologia di cornice sulle ante, si ritiene che tale vizio/difetto sia dovuto alla mancanza di precisione realizzativa dei singoli elementi costituenti il mobile ed in particolare al diverso raggio di curvatura che si rileva tra elementi contigui. Il C.T.U. ritiene, pertanto, che tale vizio/difetto riscontrato sia attribuibile alle lavorazioni eseguite da parte convenuta -opposta Eurocurvati S.n.c.;
5) “le ante, di testa, presentano una variazione di spessore di circa 3-4 mm tra sopra e sotto” (rif. allegato n° 1, punto n° 5): in merito alla variazione di spessore di circa 3-4 mm rilevata di testa sulle ante, tra sopra e sotto, ciò ai due estremi delle stesse, le parti hanno comunicato al C.T.U. che, in fase di montaggio delle ante stesse, sono stati apportati degli aggiustamenti per migliorare il posizionamento non perfetto dell’anta stessa. Tali aggiustamenti, che hanno comportato asportazione di materiale dell’entità di qualche millimetro, non hanno risolto, comunque, le problematiche di posizionamento delle ante stesse. Il C.T.U. ritiene che tale vizio/difetto, non derivando da interventi originari svolti da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c., non sia attribuibile alle lavorazioni eseguite, in prima istanza e ciò in fase di costruzione, da parte convenuta-opposta;
6) “tra i pannelli di rivestimento non vi è planarità” (rif. allegato n° 1, punto n° 6): il C.T.U. ritiene che la non planarità rilevata tra i pannelli di rivestimento, come per il precedente punto n° 4, sia dovuta alla mancanza di precisione realizzativa dei singoli elementi costituenti il mobile ed in particolare alla differenza di raggio di curvatura che si rileva tra gli elementi contigui stessi. Il C.T.U. ritiene, pertanto, che anche tale vizio/difetto sia attribuibile alle lavorazioni eseguite da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c.

CONCLUDENDO:
relativamente ai vizi e difetti accertati dal C.T.U. durante le operazioni peritali con riferimento ai n° 8 scrittoi oggetto di vertenza, si ritiene che n° 5 vizi su n° 6 rilevati sono attribuibili alle lavorazioni eseguite da parte convenuta-opposta Eurocurvati S.n.c. Si evidenzia altresì che gli stessi non hanno consentito di ottenere un lavoro eseguito a regola d’arte, sia da un punto di vista costruttivo, sia da un punto di vista estetico. Il tutto nonostante gli “artifici” adottati dapprima in fase di montaggio dalle parti e, successivamente, in fase di verifica da parte del C.T.U..
7. Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, ritiene questo Giudice che l’ingiungente Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c. non abbia provato il fondamento della propria pretesa e ciò di aver correttamente eseguito a regola d’arte quanto commissionatole dalla società Arredamenti Punto B S.n.c., non avendo, di fatto, realizzato l’opera richiesta.
A suo carico resta pertanto il rischio dell’attività svolta (a questo punto inutilmente).
Risultando Eurocurvati S.n.c. totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti di Arredamenti Punto B S.n.c. con il richiamato contratto stipulato nel novembre del 2009, avente ad oggetto le prestazioni specificamente indicate nel documento rubricato “Condizioni per la fornitura di mobili arredo” datato 6 novembre 2009, indirizzato dalla committente a Melotto F.lli S.n.c. e ad Eurocurvati S.n.c., sussistono le condizioni per pronunciare la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento dell’opposta, con ogni conseguenza di legge.

Conseguentemente, nulla è dovuto dalla committente ingiunta Arredamenti Punto B S.n.c. alla prestatrice ingiungente Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c.
Quest’ultima dovrà, pertanto, restituire alla prima la somma nel frattempo incassata (incontestata nell’ammontare) di € 8.392,77 (pagatale dall’ingiunta a seguito della notifica dell’atto di precetto), oltre agli interessi legali dalla data della domanda (non disponendosi sotto tale profilo di elementi significativi di uno stato di mala fede della medesima ingiungente al momento del pagamento valorizzabili ex art. 2033 c.c., penultima ipotesi).
Va peraltro ulteriormente precisato che, per quanto al punto 2 delle conclusioni definitivamente assunte dalla opponente si rinvenga la richiesta di condanna alla restituzione del riferito importo anche a carico dei soci-persone fisiche di Eurocurvati S.n.c. – D. C. G. e D. C. G. – nessuna condanna può essere pronunciata contro gli stessi, considerato che non sono parti in causa e che nei loro confronti non è mai stata estesa la domanda (cfr. memoria depositata da Arredamenti Punto B ex art. 183, comma 6, n. 1, ultimo paragrafo).

III

Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale formulata da Arredamenti Punto B; domanda confermata all’esito dell’istruttoria negli stessi termini in cui era stata inizialmente proposta.
La domanda è infondata per le ragioni che ora si espongono.
1. Quanto alla domanda di risarcimento del costo dei materiali consegnati da Arredamenti Punto B ad Eurocurvati per l’esecuzione dell’incarico, si osserva innanzitutto che gli scrittoi, per la cui costruzione sono stati specificamente forniti, si trovano tuttora nella disponibilità dell’opponente istante (e d’altro canto è proprio sul materiale dalla stessa detenuto che sono stati effettuati gli accertamenti peritali).
La domanda è peraltro infondata anche sotto un ulteriore profilo.
L’opponente ha prodotto sub doc. 3 e 5 i pertinenti DDT, ma dagli stessi – pur recanti la specifica causale “c/lavorazione” – non risulta in alcun modo il valore della fornitura, n° il dato si rinviene in altra documentazione agli atti di causa.

Va comunque evidenziato come sul punto specifico l’istante nulla abbia né allegato, né provato, pur essendosi riservata di farlo già prima della proposizione dell’opposizione. Invero, in data 2.4.2010, la Arredamenti Punto B aveva comunicato ad Eurocurvati, a conferma di precedenti colloqui, di aver constatato in occasione dell’ultimo accesso presso lo stabilimento della Fratelli Melotto S.n.c., avvenuto il 31.3.2010, che gli scrittoi consegnati non sono stati né eseguiti a disegno, né costruiti a regola d’arte come richiesto sia nel nostro ordine del 6 novembre 2009 sia a voce durante le varie fasi di lavorazione, tant’è che ci siamo dovuti rivolgere ad un’altra ditta fornitrice in grado di produrli ex novo. Non è quindi nostra intenzione pagare alcun costo relativo alla merce in oggetto ed attendiamo nota di accredito per l’intero importo della ft. 79 del 26.2.2010. Vi comunicheremo le spese sostenute per i materiali usati inutilmente e consegnati con nostro ddt. 233/L del 28.12.2009 e n. 23L del 20.02.2010. Sennonché tale comunicazione non risulta essere mai avvenuta e comunque non ve ne é copia in atti.
Ciò detto, risulta quindi in ogni caso carente la prova del valore dei materiali.
La domanda di condanna al pagamento della somma di € 1.250,00 va quindi respinta siccome infondata.
2. Quanto alla domanda di risarcimento delle spese sostenute per le trasferte presso la sede di Eurocurvati, quantificate in € 1.000,00, si osserva:
a) non risulta dedotto il numero delle trasferte, né il mezzo che sarebbe stato impiegato per effettuarle;
b) non risulta neppure allegato quando e per quale motivo sarebbero state effettuate e se fossero tutte strettamente indispensabili;
c) non risulta, infine, né allegato, né documentato, il loro costo effettivo. Stante la completa carenza di allegazione, prima, e di prova, poi, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
3. Quanto alla richiesta di risarcimento dei mancati guadagni, anche questa voce di danno risulta sfornita di qualsiasi riscontro.
4. Quanto alla richiesta di risarcimento del costo delle prestazioni eseguite dalla Melotto F.lli di Melotto Mario e Sergio S.n.c. di cui al preavviso di fattura da questa inviato ad Arredamenti Punto S.n.c. (doc. 11 di parte opponente), si osserva come lo stesso legale rappresentante della Melotto S.n.c. abbia espressamente dichiarato di non essere mai stato pagato per le lavorazioni svolte dalla propria ditta: a.d.r.: “io non sono stato pagato perché essendo nate queste contestazioni, preciso che io non ho fatto fattura di questo materiale perché era da approvare e da collaudare e quando c’è  stata questa contestazione e questa causa abbiamo fermato tutto”.
5. Quanto alla richiesta di risarcimento dell’importo differenziale (rispetto a quanto concordato con la Fratelli Melotto e con la Eurocurvati) in ipotesi pagato alla ditta che avrebbe successivamente eseguito la commessa (Trust Dimensione Arredo S.r.l.), si osserva:
i) non risulta da alcun dato probatorio valido e disponibile in causa quali fossero le condizioni della fornitura contrattualmente imposte ad Arredamenti Punto B dalla ignota committente finale tali da rendere effettivamente indispensabile per la prima rivolgersi ad altra ditta per far eseguire il medesimo prodotto a qualsiasi condizione e quindi anche a condizioni economiche largamente peggiori di quelle praticate dall’opposta;
ii) il dato di costo risultante dalla fattura emessa dalla nuova fornitrice non è comunque opponibile all’opposta non avendo la sua consistenza, congruità e pertinenza all’oggetto di causa, formato oggetto di accertamento in questo giudizio.

IV

Tenuto conto della reciproca soccombenza si ritengono sussistenti le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Per contro, le spese della C.T.U. – resasi necessaria a seguito della infondata iniziativa monitoria spiegata da Eurocurvati S.n.c. con il deposito della richiamata richiesta di emissione di decreto ingiuntivo – vanno poste integralmente a carico di quest’ultima.

P.Q.M.

il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l’opposizione proposta dalla società Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 351/10 Decr. Ing., n. 20464/5/10 R.C., n. 3915 Cron., emesso dal Tribunale di Verona il 3.6.2010 a favore della società Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c.;
b) dichiara risolto, per le ragioni di cui in motivazione, il contratto d’opera stipulato nel novembre del 2009 dalla società Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. con Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c., avente ad oggetto le prestazioni di cui alle fatture n. 79/2010 e 118/2010 emesse da Eurocurvati S.n.c. nei confronti di Arredamenti Punto B S.n.c.;
c) condanna Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c. a restituire alla società Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. la somma di € 8.392,77 (comprensiva delle spese della fase monitoria), oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
d) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale proposta da Arredamenti Punto B S.n.c. di B. F. & C. nei confronti di Eurocurvati di D. C. G. e G.
S.n.c.;
e) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione;
f) pone in via definitiva integralmente a carico della ingiungente opposta, Eurocurvati di D. C. G. e G. S.n.c., le spese della C.T.U.

Così deciso in Verona l’11 gennaio 2016
Il Giudice
dott. Federico Bressan

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