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Corte Costituzionale: no alla revoca dei trattamenti assistenziali per condannati per mafia e terrorismo

Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali per i condannati per i reati previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del Codice Penale e che scontano la pena fuori dal carcere.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 137/2021) ha stabilito che la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva per reati di mafia e terrorismo che scontano la pena fuori dal carcere entra in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. In tal senso lo Stato non può privare a un soggetto i mezzi per vivere, soprattutto se questi ultimi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali; e questo vale anche per chi ha violato il patto di solidarietà sociale alla base della convivenza civile.

Gli articoli in esame

Con la sentenza in esame, quindi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 58 e 61, legge 92/2012.
In particolare, il comma 58 prevede che il giudice possa disporre come sanzione la revoca delle seguenti prestazioni: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale, pensione per invalidi civili; e questo per tutti i condannati per i reati previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del Codice Penale.
Il comma 61, con effetto retroattivo, stabilisce che tale revoca può essere disposta dall’ente erogatore nei confronti di tutti i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore della legge 92/2012.

Senza dubbio, una sentenza che farà parlare di sé.

art. 3, Costituzione

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

art. 38, Costituzione

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.»

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