Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza 1470/2015 del 4.06.2015 (Dott. D'Amico)

Somministrazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE I CIVILE

Il G.U. Dott. ERNESTO D’AMICO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE

nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo presso la Sezione Distaccata di Legnago (N.???? /2008 R.G.) ritualmente notificato

DA

F. M. T., nata a Legnago, elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio degli Avv.ti A. S. e E. S. che la rappresentano e difendono, come da mandato a margine dell’atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Este presso lo studio dell’Avv.to G.C. del foro di Padova che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

CONVENUTA

CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:

1) nel merito – in via principale: revocarsi e/o annullarsi, perché infondato sia in fatto che in diritto, il Decreto Ingiuntivo n. 352/08 – R.C. 20425/5/08 – Cron. 3541 del 4 giugno 2008 dal Giudice Onorario di Tribunale dr.ssa Cristina Benazzi del Tribunale Civile e Penale di Verona – Sezione distaccata di Legnago, emesso nei confronti di F. M. T. e notificato in data 2 luglio 2008;

3) nel merito – in via concorrente: accertarsi, anche in via equitativa, l’ammontare del canone dovuto dalla sig.ra F. M. T. a Eni S.p.A. Divisione Gas & Power relativamente ai consumi maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2005 detratti i consumi imputabili a dispersioni di gas nell’ambiente o a errori riconducibili al malfunzionamento di contatori, riducendo qualunque pretesa creditoria della società opposta airimporto cosi determinato dall’intestato Tribunale;

3) In ogni caso: con rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, IVA 20%, CPA 2, spese generali 12,50%.

PARTE CONVENUTA:

Nel merito: respingersi l’opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n.352/08 R. Ing. – R.G. 20425/5/08 – 3541 Cron. del Tribunale di Verona – Sezione Distaccata di Legnago.

Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.

IN FATTO E IN DIRITTO
Va innanzi tutto rilevato come, non essendo stata prodotta da nessuna delle parti copia del contratto di somministrazione, non sia contestato tra le parti stesse quanto affermato dall’opponente a pag. 7 della citazione, “nel diritto”, sub (i) e (ii).

L’opposta quindi risponderà delle perdite dovute agli impianti e condutture “poste a monte dell’abitazione”, nonché del cattivo funzionamento del contatore installato presso l’opponente.

Orbene, parte opponente avrebbe quindi dovuto provare che l’abnorme consumo di gas di cui alla fattura monitoriamente azionata fosse causalmente collegato ad una delle due fattispecie di cui sopra.

Così non è stato, poiché:

1. dai docc. 20, 21 e 22 di citazione, si evince come la perdita riguardasse l’impianto interno e non altri impianti, come, p. es., il contatore interno o esterno;

2. i testi M. M. e M. M. dichiaravano che la fuoriuscita veniva riparata dal proprietario dell’immobile locato all’odierna opponente (da ciò verosimilmente potendosi desumere che la stessa riguardava impianti propri di tale immobile) e che si avvertiva un forte odore di gas nel garage (dov’era parimenti situato il contatore, sulla cui tenuta v. però sopra. sub 11
3. la sigillatura del contatore non avveniva per un suo difetto, ma per “ragioni di sicurezza”, attesa la rilevata “dispersione gas dall’impianto interno” (v. doc. 22 cit.).
4. il contatore risultava comunque privo di difetti di misurazione (v. doc. 23 di citazione).
L’opposizione non potrà quindi esser accolta e le spese seguiranno la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria e ulteriore domanda, eccezione o difesa respinta, cosi dispone:

  1. conferma il decreto ingiuntivo numero 352/2008 del 9.6.2008, come sopra opposto;
  2. condanna M. T. al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2 000 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 12,50%.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Verona, il 25 marzo 2015

Il Giudice Unico

Dott. Ernesto D’Amico

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