Sentenze

Tribunale di Piacenza, sez. Civile – Sentenza n. 421/2016 del 31.08.2016 (Dott. M. Gatti)

Divisione di beni non caduti in successione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Civile di Piacenza, in persona della Dott.ssa Marisella Gatti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado promossa con atto di citazione in data 12.6.2012 a ministero Uff. Giud. Gallo

da

B. M.: residente a Piacenza (PC) in Via rappresentato e difeso dall’Avv. F. L. del Foro di Piacenza presso il cui studio in Piacenza, Via ha eletto domicilio in forza di procura a margine dell’atto di citazione.

– ATTORE –

contro

B. T. CF: residente a Piacenza (PC) in Via rappresentato e difeso dall’Avv. C. P. del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via , giusta delega in atti.

– CONVENUTO –

CONCLUSIONI

PER L’ATTORE:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale condannare il convenuto T. B. residente in Piacenza, Via al pagamento della sanzione prevista ex art. 8 comma 5 D.Lg 4.03.2010 n. 28 per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
Nel merito disporre la divisione delle parti comuni dell’Immobile sito in Piacenza, Via censito al N.C.E.U. di Piacenza, part. 1, foglio 49 mapp. 313 – 2353 secondo il progetto divisionale (da intendersi qui integralmente richiamato) predisposto dall’Ing. C. nella propria memoria in osservazione all’elaborato peritale d’ufficio e allo stesso allegata quale doc. n. 8, cosi come condiviso, acquisito e rielaborato dal CTU Ing. M. e meglio illustrato nell’allegato n. 10 del medesimo suo elaborato peritale.
In particolare, voglia il Tribunale lll.mo dividere l’immobile per cui è causa sulla scorta di quanto indicato dal CTU nel paragrafo “approfondimento dell’ipotesi divisionale avanzata dall’lng. C.” (pagg. 77-82 elaborato peritale) e rappresentato graficamente nell’allegato 10 e quindi, come segue: RELATIVAMENTE ALL’AREA COMUNE ESTERNA AL FABBRICATO
Disporre la suddivisione delle aree scoperte (antistanti e retrostanti al fabbricato) in due lotti con la realizzazione di una nuova recinzione interna (H. mt.2,00) di delimitazione e realizzazione di un nuovo accesso pedonale su Via a servizio delle unità di proprietà di T. B., con conseguente assegnazione in via esclusiva alle parti dei lotti formati. In particolare disporre l’assegnazione in via esclusiva a favore di M. B. del lotto contraddistinto, nell’allegato 10 dell’elaborato peritale d’ufficio, dalla lettera A (A1 -A7) e raffigurato in colore azzurro e l’assegnazione in via esclusiva a T. B. del lotto del lotto contraddistinto dalla lettera B e raffigurato in colore arancione.
IN ORDINE AL VANO SCALA INTERNO
Disporre l’assegnazione in via esclusiva a M. B. del tratto di scala interna che, dal piano rialzato porta al primo piano così come previsto dal CTU alla pagina 78 del proprio elaborato peritale d’ufficio.
IN ORDINE AL PORTICATO ESTERNO COMUNE
Disporre in linea con quanto previsto dal CTP di parte attrice e dal CTU la suddivisione di parte del porticato esterno (che collega il vano scala e l’area esterna) in due porzioni: l’una da attribuirsi in via esclusiva a M. B. – come meglio raffigurato nell’allegato 10 che ricomprende tale porzione nell’area esterna raffigurata in colore azzurro e contraddistinta dalla lettera A 1 – e, l’altra, di colore giallo che rimarrà in comune tra le parti.
IN ORDINE ALL’AREA DI MANOVRA COMUNE ANTISTANTE I POSTI AUTO
Disporre l’assegnazione in forma esclusiva a T. B. dell’area di manovra antistante i posti auto nel piano seminterrato con chiusura tramite parete in muratura dell’area già di proprietà esclusiva di M. B. e individuata al sub. 7. L’attuale posto auto individuato dal sub. 7 verrà destinato a cantina/deposito con costi da porsi a carico di parte attrice.
IN ORDINE AL LOCALE AD USO DEPOSITO E PICCOLO BAGNO POSTI AL PIANO SEMINTERRATO Disporre l’assegnazione in via esclusiva a M. B. del locale ad uso deposito e piccolo bagno posti al piano seminterrato completi di scaletta esterna di accesso (A7), il tutto come meglio rappresentato nell’allegato 10 dell’elaborato peritale del CTU “piano seminterrato” e identificato con colore azzurro. A seguito di tale assegnazione, Voglia il Tribunale disporre, in linea con quanto previsto dal CTU, la chiusura della porta di collegamento tra il locale cantina di cui al sub 10 e la chiusura della porta di accesso al locale sub 11.
Ordinare per quanto sopra gli opportuni e dovuti frazionamenti ed ogni incombenza catastale ove occorra ponendo le spese e gli oneri a carico delle parti per quanto di competenza e con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della divisione come sopra riportata.
Disporre che i costi relativi alle opere da eseguire a seguito della suddivisione delle aree esterne ed interne, degli impianti elettrico ed idraulico siano poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno così come previsto dal CTU alle pagine 78 e 80 del proprio elaborato. Dichiarare, infine, che M. B. sia tenuto a corrispondere al fratello T. B. la somma di Euro 12.652,50 di cui Euro 6.252,50 quale conguaglio a compensazione delle quote spettanti rispetto ai beni assegnati, ed Euro 6.400,00 quale indennizzo per l’assenza di un collegamento carraio all’area assegnata, cosi come indicato dal CTU. Dare comunque ogni provvedimento divisionale.
Respingere le domande riconvenzionali di parte convenuta perché illegittime infondate e non provate.
In via subordinata condannare il convenuto alla rimozione delle tubature di esclusivo utilizzo dello stesso e che gravano sia sulla proprietà esclusiva dell’attore sia su quella comune pregiudicandone il pieno godimento.
In via istruttoria subordinata
Sebbene questa difesa ritenga che la posizione del CTU, in ordine alla perizia dell’lng. C., sia assolutamente chiara, posto che nel proprio elaborato peritale dichiara più volte di ritenerla condivisibile al punto da approfondirla, predisponendo il relativo elaborato grafico, prevedendo costi e conguagli e, posto che all’udienza del 26.05.2015 a verbale veniva ribadita tale linea, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse sufficientemente definita la posizione del proprio CTU, chiede che sia chiamato a rendere ulteriori chiarimenti in merito.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
PER IL CONVENUTO
“Voglia l’Ill.mo Giudice contrariis reiectis:
– nel merito, respingere ogni contraria istanza, domanda ed argomentazione in quanto illegittima e comunque non provata;
– in via riconvenzionale, ordinare che l’impianto elettrico che attualmente serve il piano seminterrato e le zone esterne comuni venga staccato dal contatore intestato al signor B. T.; ordinare altresì, che l’impianto stesso, riguardanti le zone comuni, sia dotato di proprio autonomo contatore e di due scaldabagni elettrici; il tutto a servizio della gestione dell’energia elettrica delle parti comuni necessaria alle illuminazioni, eventuali forze motrici e riscaldamento dell’acqua sanitaria per i bagni comuni.
– Ancora in via riconvenzionale, condannare il sig. B. M. alla refusione delle spese anticipate dal signor B. T. per la fase di accertamento tecnico preventivo, sia legali che tecniche, assommanti ad € 4.561,86.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Con atto di citazione regolarmente notificato M. B. conveniva in giudizio il fratello T. B., esponendo:
che esso attore era proprietario esclusivo di un’unità immobiliare sita in Piacenza, via De , censita al NCEU di Piacenza, foglio 49, mapp. 2513 sub 5 (quanto all’abitazione e vano cantina) e mappale 2513 sub 7 (quanto all’autorimessa);
che tale proprietà era pervenuta all’attore in forza di atto di donazione e divisione a ministero Notaio R., registrato il 16.2.1998, con cui E. B., madre di M. e T. B., donava e divideva l’intero immobile, assegnando ai figli, M. e T., singole unità immobiliari (con annessi vano cantina ed autorimessa);
che nell’atto veniva convenuto, altresì, che il fabbricato dovesse assumere l’assetto giuridico di condominio e che, pertanto, le parti comuni (e quindi parte dell’area coperta e tutta l’area scoperta, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, gli allacci ai servizi fino al punto di diramazione alle singole utenze, il ripostiglio comune di passaggio, il passaggio comune, un locale WC al piano interrato, la rampa di accesso alle abitazioni e il vano scala in tutto il suo sviluppo) fossero enti condominiali comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.;
che, a modifica di quanto convenuto nell’atto, a seguito della morte di E. B., T. B., decideva di unire i due appartamenti posti al piano terra, rendendoli, di fatto e catastalmente, un’unica unità abitativa, identificata al foglio 49, mapp. 2513 sub 9;
che, essendovi attualmente molteplici aree comuni scoperte e coperte, era da tempo volontà dell’attore addivenire ad una divisione delle parti comuni e rendere indipendente la propria abitazione;
che, nonostante i numerosi tentativi posti in essere dall’attore, con l’ausilio di tecnici, per addivenire alla divisione delle parti comuni, anche mediante espletamento di Accertamento Tecnico Preventivo al fine di individuare le aree divisibili, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda;
FATTO E DIRITTO
che esso attore propendeva per la soluzione divisionale delle parti comuni, come descritta in atto di citazione, idonea a consentire una perfetta autonomia ed indipendenza tra le due proprietà.
Sulla base di siffatte premesse, l’attore M. B. chiedeva di sentire condannare il convenuto T. B. al pagamento della sanzione prevista ex art. 8 comma 5 D. Lg. 4.3.2010 n. 28 per non aver partecipato alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo; di sentire disporre, previo accertamento della divisibilità, la divisione delle aree condominiali, attraverso la costituzione di due lotti da attribuirsi in via esclusiva alle parti secondo i criteri individuati nella relazione peritale dell’ing. M. C. prodotta in atti o secondo le modalità risultanti dall’espietanda CTU, con conseguente regolamentazione degli affacci e degli accessi; in via subordinata, di sentire condannare il convenuto alla rimozione delle tubature di esclusivo utilizzo del convenuto gravanti sia sulla proprietà esclusiva dell’attore sia su quella comune, pregiudicandone il pieno godimento.
Si costituiva T. B. chiedendo il rigetto della domanda attorea, sul presupposto che le parti dell’edificio attualmente comuni erano da intendersi necessariamente condominiali e quindi non modificabili con la sola esclusione dell’area scoperta che poteva essere in parte divisa. Il convenuto formulava inoltre domanda riconvenzionale al fine di sentire ordinare che rimpianto elettrico, che attualmente serviva il piano seminterrato e le zone esterne comuni, venisse staccato dal contatore intestato a T. B., disponendo che l’impianto stesso, riguardante le zone comuni, fosse dotato di proprio autonomo contatore e di due scaldabagni elettrici, il tutto a servizio della gestione dell’energia elettrica delle parti comuni necessarie alle illuminazioni, eventuali forze motrici e riscaldamento dell’acqua sanitaria per i bagni comuni; di sentire altresì condannare M. B. a rifondere le spese anticipate da T. B. per la fase di accertamento tecnico preventivo, sia legali sia tecniche, assommanti ad Euro 4.561,86.
In corso di causa veniva disposta CTU al fine di accertare se le aree in comune tra le parti fossero o meno comodamente divisibili in modo da inerire alle porzioni dell’immobile di proprietà esclusiva delle parti; di procedere alla formazione dei relativi lotti e del progetto di divisione, con indicazione delle opere da realizzare a tal fine c quantificazione degli eventuali conguagli. Veniva altresì chiesto al CTU di indicare le opere necessarie ed i relativi costi per la separazione dei contatori degli impianti esistenti nel piano seminterrato.
Depositata la relazione di CTU, veniva disposta la comparizione personale delle parti affinchè le stesse si esprimessero sulle ipotesi divisionali formulate dal CTU e dai CTP.
Precisate pertanto le conclusioni, all’udienza del 16.2.2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Ciò posto, la domanda principale svolta nel presente giudizio riguarda la divisione delle aree e delle parti condominiali relative ad un immobile, sito in Piacenza, via , nel quale sono ubicate le unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà esclusiva di ciascuna delle parti.
Si tratta pertanto di accertare se siffatte aree e parti comuni siano divisibili, in modo da essere annesse alle unità immobiliari rispettivamente di proprietà esclusiva delle parti.
In linea generale, con riguardo al concetto di comoda divisibilità di un immobile, previsto dall’art. 720 c.c., la Suprema Corte si è espressa nel senso che “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall’art. 720 c.c. postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass., sez. II, 29.5.2007, n. 12498; Cass., 16.2.2007, n. 3635). Ancora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi” (Cass., sez. II, 28.5.2007, n. 12406). Nella specie, si sostiene che il giudizio in merito alla “non comoda divisibilità” vada compiuto “tenendo conto non tanto della materiale possibilità di ripartizione del bene in più quote tra gli aventi diritto, quanto invece della concreta attitudine della divisione ad assicurare a ciascun condividente, o gruppi degli stessi, porzioni idonee a soddisfarne le relative esigenze, senza incorrere in limitazioni funzionali o modifiche tali, che pur tecnicamente realizzabili, sarebbero tali da snaturare le originarie caratteristiche dell’immobile o ridurne, nel complesso ed in misura sensibile, il valore” (Cass. n. 4233/87; Cass. n. 1104/90; Cass. n. 2989/90; Cass. n. 1260/95; Cass. n. 11891/98; Cass. n. 1738/02; Cass. 14540/04; Cass. n. 18155/04; Cass. n. 15380/05).
A fronte di siffatti generali principi che devono informare la valutazione in merito alla comoda divisibilità o meno di un bene in comproprietà, rileva tuttavia evidenziare che, nel caso in esame, si verte in materia di divisione di parti comuni di un edificio.
La natura condominiale delle parti oggetto della domanda di divisione (che, in sede di CTU, risultano compiutamente individuate in: area esterna al fabbricato, vano scala interno che disimpegna i tre livelli dell’edificio, comprensivo di porticato esterno, passaggio comune posto al piano seminterrato, locale ad uso deposito e piccolo bagno posti al piano seminterrato, oltre ad impianti) risulta consacrata sulla base di un titolo convenzionale stipulato dalle attuali parti, costituito dall’atto notarile di divisione del 29.1.1998, mediante il quale le stesse individuavano volontariamente, tra le altre, siffatte parti dell’edificio come “enti condominiali comuni di cui all’alt. 1117 c.c.” rispetto alle unità di proprietà esclusiva. Peraltro, le parti del fabbricato di cui si chiede la divisione sono sicuramente riconducibili a quelle specificamente indicate dall’art. 1117 c.c., quali parti comuni nell’ambito del condominio negli edifici.
In proposito, rileva il richiamo dei principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “I condomini possono convenire, in forza della loro autonomia negoziale, che taluni beni costituiscano parti comuni, al fine di conferire loro una destinazione indisponibile senza il consenso di tutti e di estendere loro il regime della indivisibilità ed inseparabilità che è proprio delle parti comuni indicate dall’art. 1117 c.c. e che impedisce al singolo condomino di disporre di quelle parti indipendentemente dalla sua proprietà esclusiva senza il consenso degli altri” (Cass., sez. Il, 29.5.1995, n. 6036).
Da tutto ciò consegue che, ai fini della divisione di siffatte parti, non può prescindersi dal disposto di cui alfart. 1119 c.c., che prevede l’indivisibilità delle parti comuni dell’edificio, “a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
Al riguardo, anche secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, “Le parti comuni, di norma, sono indivisibili a meno che tale divisione possa essere operata senza che ne consegua un uso più incomodo a ciascun condomino. La valutazione della fattibilità della divisione dev’essere effettuata in concreto anche se può basarsi su comuni regole d’esperienza…” (Cass., sez. II, 28.3.2012, n. 4978). Nello stesso senso “In tema di condominio di edifìci, poiché l’uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l’art. 1119 c.c. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all’originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto tra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione (nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua, aveva disposto lo scioglimento del condominio relativamente al giardino circostante l’edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa, e deciso di non procedere, invece, alla divisione della terrazza comune”) (Cass., sez. II, 23.1.2012, n. 867).
A fronte di ciò, ai fini di valutare la migliore soluzione divisionale delle aree e parti comuni oggetto del presente giudizio di divisione, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge, come interpretate anche dalla giurisprudenza di legittimità, essenziale rilevanza deve allora attribuirsi agli accertamenti svolti dal CTU ing. E. M., come risultanti dalla relazione depositata il 24.3.2015.
Nella specie, il CTU – a seguito di plurimi incontri in contradditorio con i consulenti di parti, di ripetuti rilievi e sopralluoghi, dopo aver operato un’accurata descrizione del compendio immobiliare, individuando le parti comuni (area esterna al fabbricato, vano scala interno, passaggio comune posto al piano seminterrato, locale a uso deposito e piccolo bagno posti al piano seminterrato) ed evidenziando ogni elemento utile alla verifica della divisibilità – ha poi provveduto ad elaborare le sue conclusioni, esprimendo come la valutazione di “comoda divisibilità” debba essere limitata sostanzialmente al solo giardino retrostante (oltre ad una porzione del vano scala) mentre tutte le altre porzioni comuni non sono comodamente divisibili.
Al riguardo il CTU ing. M. ha, in particolare, inteso evidenziare che, nell’ambito dell’analisi delle “singole situazioni che influenzano la comoda divisibilità o meno delle parti comuni dell’immobile di cui trattasi…Le risultanze di tale preliminare accertamento sono legate e dipendono dalla modalità di divisione del compendio immobiliare che le parti hanno concordato e sottoscritto con l’atto di donazione e divisione del 29.1.1998”, ciò da cui si ricava che “nella situazione di fatto e di diritto attuale, una comoda divisibilità delle porzioni comuni alle proprietà esclusive è pressoché nulla ed è limitata sostanzialmente al solo giardino retrostante (oltre ad una porzione di vano scala), mentre “tutte le altre porzioni comuni di fatto non sono a parere dello scrivente comodamente divisibili”.
In un siffatto contesto, laddove – a fronte della domanda dell’attore M. B. di procedere a divisione di tutte le aree comuni – si verte in ipotesi di parti condominiali sulla base di un titolo stipulato tra le stesse parti in virtù della loro autonomia negoziale e rispondente alle previsioni di cui all’art. 1117c.c., non ci si può allora discostarc dalle conclusioni del CTU ing. M. al fine di individuare quali parti comuni suscettibili di divisione tra i fratelli B. il giardino retrostante all’edificio e la porzione del vano scala, nella consistenza e secondo le modalità specificamente individuate dal CTU, quali uniche parti la cui divisione non snatura la finalità di uso condominiale che caratterizza le parti comuni dell’edifìcio e sulla quale può ritenersi sussistere il consenso di entrambi i condomini.
Nello stesso senso, è significativo che ad analoghe conclusioni fosse giunto anche il CTU geom. A. C. all’esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso agli stessi fini dall’attore.
E’ vero peraltro che lo stesso CTU ing. M. ha tuttavia ritenuto di predisporre un progetto di divisione, sulla base della considerazione che “resta inteso che, se non è possibile individuare una divisione “comoda” delle parti comuni, è invece senz’altro possibile a parere dello scrivente individuare una divisione pressoché completa, utile e vantaggiosa per entrambe le parti. Lo scrivente ha infatti predisposto un progetto divisionale, dettagliato al successivo capitolo “Risposta al quesito, parte due”, in cui la velatura di colore giallo (ossia le porzioni che rimarrebbero in comune tra le parti) scompare, in quanto tale soluzione elimina ogni porzione fruibile in comune”. Il CTU precisa che si tratta di progetto divisionale già sottoposto all’attenzione delle parti e che, nella sua soluzione definitiva, tiene conto, per taluni aspetti, anche delle successive osservazioni delle stesse, integrando cosi una proposta divisionale che “consentirebbe di definire sostanzialmente e definitivamente le (numerose) problematiche emerse nel contraddittorio tecnico”. Ancora il CTU ha inteso precisare che il progetto di divisione così elaborato “porta al risultato della totale divisione delle porzioni immobiliari in comune tra le parti”, laddove la circostanza che, a suo parere, non sia una divisione “comoda” deriva comunque dal fatto che “comporta infatti la realizzazione di una serie di opere (alcune anche di discreta rilevanza), indicate a seguire dallo scrivente, senza le quali la ripartizione completa delle parti oggi comuni risulterebbe impraticabile”.
E’ del pari vero, però, che lo stesso CTU, alla luce di tutto quanto sopra esposto in ordine alle condizioni ed ai criteri che devono informare la divisione delle parti comuni dell’edificio, ha inteso esplicitamente precisare che il progetto di divisione complessivo dal medesimo elaborato (tale da portare al risultato della “totale divisione delle porzioni immobiliari in comune tra le parti”) detiene comunque soltanto “una valenza conciliativa”, così come – all’evidenza – anche la valutazione del CTU in merito agli aspetti di condivisibilità della proposta divisionale del CTP di parte attrice, ing. C., s’inserisce nella stessa prospettiva diretta alla conciliazione. In proposito, peraltro, è lo stesso CTU a rimarcare che la divisione “pressoché completa” dallo stesso proposta in via conciliativa “non è una divisione “comoda”:
comporta infatti la realizzazione di una serie di opere (alcune anche di discreta rilevanza)”, tra cui nuovo vano scala esterno per l’accesso alla proprietà di B. M., nuovo accesso alla cantina assegnata a B. M. (attuale proprietà B. T.), nuova scaletta esterna, nuovi accessi, recinzioni, rampe ed altro, opere comportanti consistenti csborsi come quantificati dal CTU (per un totale di oltre 100.000,00 Euro), “…senza le quali la ripartizione completa delle parti comuni risulterebbe impraticabile”.
A fronte di ciò, se è vero che doveva ritenersi sommamente auspicabile un approdo conciliativo della controversia – che, sulla base della proposta conciliativa del CTU, avrebbe risposto alla necessità di contemperare le esigenze connaturate agli aspetti di peculiarità intrinseci alla divisione di aree c parti comuni di un compendio immobiliare quale quello di cui è causa, in modo da eliminare pressoché totalmente le parti comuni, un contesto caratterizzato da gravissima conflittualità tra le parti nell’uso delle stesse — è del pari vero, tuttavia, che l’ipotesi conciliativa del CTU non può essere assunta a base della decisione giudiziale, nel momento in cui, per tutte le ragioni sopra svolte, contrasta con le condizioni ed i criteri previsti dalla legge per la divisione di parti comuni degli edifici, comportando l’imposizione alla realizzazione di opere di consistente rilevanza, tali da incidere anche sulla conformazione delle proprietà esclusive, essendo, in realtà, dirette a creare due unità autonome, mediante l’eliminazione di parti comuni indivisibili (al riguardo, cfr. anche Cass., sez. II, 15.2.1982, n. 937 che, in un caso di divisione di un’area comune a due fabbricati, si è pronunciata nel senso che “il giudice, al fine di rendere possibile la divisione non può mai imporre a carico di uno o di entrambi i condividenti l’obbligo di procedere a modifiche o variazioni della consistenza, ubicazione o conformazione dei fabbricati trattandosi di beni non compresi (ed insuscettibili di essere attratti) nell’oggetto della divisione, … che non può incidere sulla struttura dei fabbricati né comportare l’imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui medesimi”).
Da tutto ciò consegue che, in conformità alle conclusioni esposte dal CTU in merito alla comoda divisibilità delle parti comuni del condominio, deve procedersi alla divisione tra le parti dell’area cortilizia retrostante, oltre che del tratto di vano scala interno, secondo le indicazioni di cui alla relazione del CTU ing. M. in data 24.3.2015 (pagg. 87-88) e relativi allegati, fatto salvo che il conguaglio di Euro 5.231,10 deve essere versato da B. M. a favore di B. T. (come correttamente indicato a pag. 25 della relazione di CTU).
Ed invero, deve ritenersi che la modalità di divisione dell’area cortilizia retrostante e del vano scala in conformità alle conclusioni del CTU sia rispondente a criteri divisionali corretti e ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche del compendio immobiliare e della destinazione di ciascuna porzione a servizio delle proprietà esclusive delle parti, rispondendo comunque allo scopo di ridurre le parti comuni, così da eliminare maggiormente le interferenze tra le parti quantomeno in ordine all’uso di una parte dell’area comune, esigenza che risulta, nel caso in esame, sommamente rilevante, alla luce dell’elevata conflittualità esistente tra le parti, come emersa nel corso del giudizio.
Non possono invece trovare accoglimento le restanti domande rispettivamente proposte dalle parti, laddove sia la mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione avviato dall’attore sia l’instaurazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte dell’attore nei confronti del convenuto s’inseriscono in un quadro di protratta conflittualità tra le parti, tra di loro fratelli, che appare ascrivibile ad entrambe, laddove, da un Iato, l’attore persiste in una domanda di divisione di tutte le parti comuni, nonostante si tratti di pretesa alla quale non ha diritto, e, dall’altro lato, il convenuto si ostina a non voler acconsentire a rendere autonome le due proprietà, pur a fronte di encomiabili e vantaggiose proposte divisionali conciliative elaborate dal CTU.
Per le stesse ragioni, in considerazione della natura e dell’esito della causa appaiono sussistenti giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in persona della dott.ssa Marisella Gatti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione tra B. M. e B. T. con riguardo all’area cortilizia retrostante e vano scala relativo all’immobile sito in Piacenza via , come individuato e descritto nella relazione del CTU ing. E. M. in data 24.3.2015, e per l’effetto
2. DISPONE l’attribuzione delle relative porzioni rispettivamente a B. M. e a B. T. in conformità a quanto indicato dal CTU nella predetta relazione (pagg. 87 e 88) e relativi allegati;
con i patti e le condizioni stabiliti nella predetta relazione del CTU;
previa corresponsione da parte di B. M. a favore di B. T. del conguaglio di Euro 5.231,10.
3. CONDANNA conseguentemente B. M. al pagamento a favore di B. T. della somma di Euro 5.231,10 a titolo di conguaglio;
4. RIGETTA le restanti domande proposte dalle parti;
5. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio e di CTU.
Piacenza, 30.8.2016
Il giudice
Gatti Marisella

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