Sentenze

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. III Civile – Sentenza n. 1/2015 del 5.1.2015 (Dott. Martoro)

Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

SEZ. III CIVILE

Il G.U. dott. Maurizio MARTORO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo);

nella causa civile promossa a seguito del mutamento del rito di cui al procedimento per intimazione di sfratto per morosità notificato in data 25.09.2013 n. 15729 cron. Ufficio notifiche del Tribunale di Verona.

DA: M. L., residente a Legnago (Vr) in via  , elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell’avv. E. R. che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell’intimazione di sfratto. Intimante

DA: M. L., residente a Legnago (Vr) in via  , elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’avv. E. R. che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell’intimazione di sfratto. Intimante

CONTRO: F. M., residente a Catelvetrano (Tp) ,

c.f.  , elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’avv. S. C., che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione. Intimato
CONCLUSIONI
PER GLI INTIMANTI:

  1. accertarsi l’inesistenza, la nullità e/o l’annullabilità del contratto di locazione verbale registrato dal sig. M., per l’effetto, condannare lo stesso a liberare l’immobile sito in Verona via Verde da Salizzole n. 7 occupato illegittimamente e a pagare la somma di € 523,93 a titolo di saldo per gli oneri accessori scaduti oltre ai canoni a scadere fino all’esecuzione dello sfratto o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione;
  2. accertare l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento e conseguentemente condannare il sig. M. alla liberazione dell’immobile occupato;
  3. rifusione delle spese di lite.

PER L’INTIMATO:

  1. in via preliminare, dichiarare l’intimazione di sfratto inammissibile e /o improcedibile in quanto basata su crediti inesigibili e, per l’effetto, rigettare la predetta intimazione;
  2. in via principale, rigettare l’intimazione di sfratto per morosità sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto e in diritto;
  3. in via riconvenzionale, accertare l’indebito pagamento dei canoni locatizi fino al 16.05.2013 e per l’effetto, condannare gli intimanti al pagamento delle somme indebitamente percepite in quanto antecedenti alla registrazione del contratto.

A seguito del mutamento del rito disposto per l’opposizione alla intimazione di sfratto per morosità notificata il 25.09.2013, con la quale gli intimanti richiedevano il rilascio dell’immobile sito in Verona via Verde da Salizzole n.7 per morosità e per veder condannare l’intimato al pagamento di € 523,93 per gli oneri accessori non corrisposti.

L’intimato costituendosi ritualmente contestava l’intimazione di sfratto per morosità adducendo che nulla doveva ed in via riconvenzionale richiedeva la restituzione di quanto corrisposto in esubero rispetto al canone determinato a seguito della registrazione.

L’intimato non ha fornito alcun supporto probatorio alle proprie domande, poiché dall’udienza del 18.06.2014 non è più comparso neppure a mezzo del procuratore costituito.

In data 30 novembre 2014 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale il sig. F. M. si impegnava a rilasciare l’immobile occupato entro la stessa data e solo dopo il rilascio gli intimanti si impegnavano a corrispondere allo stesso € 3.000,00.

All’udienza del 5.01.2015 su richiesta del procuratore degli intimanti, la causa veniva assegnata in decisione, con pubblica lettura del dispositivo ex art. 429 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Gli intimanti hanno dimostrato con la documentazione in atti l’inadempimento del conduttore.
Alla luce di quanto su esposto il contratto di locazione datato 16.05.2013 viene dichiarato risolto per inadempimento del sig. F. M. Martino che viene condannato al rilascio dell’immobile occupato;

P.Q.M.

il Tribunale di Verona, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, nella causa 13322/13 R.G. così decide:

  1. accoglie la domanda e dichiara risolto il contratto di locazione datato 16.05.2013 per inadempimento del sig. M. Martino che viene condannato al rilascio dell’immobile occupato entro il 5 febbraio 2015;
  2. condanna l’intimato alla rifusione agli intimanti delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori ed IVA se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 5 gennaio 2015.

Il Giudice

Dott. M. Martoro

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