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Riconoscimento di paternità

L’oggetto

La causa civile n. 6791 del 2021 riguarda una richiesta di riconoscimento di paternità da parte del ricorrente, E.XXXX F.XXXXX, nei confronti della resistente A.XXXX L.XXXXXX. Il ricorrente sostiene di aver avuto una relazione con la resistente fino al 2014, dalla quale è nato un figlio, A.XXXX D.XXXXX. Afferma di non aver riconosciuto il figlio a causa della sua mancata conoscenza delle procedure amministrative e della lingua italiana. Nonostante la fine della relazione con il resistente, il ricorrente ha cercato di mantenere un rapporto con il figlio, ma ciò è stato reso difficile dal trasferimento della resistente in Germania. Il ricorrente chiede di essere autorizzato a riconoscere il figlio minore ai sensi dell’articolo 250 del codice civile italiano e richiede un esame del DNA per accertarne la paternità, se necessario.

La decisione

Il Collegio ritiene che il giudice italiano non abbia giurisdizione in questa causa, in quanto il ricorrente è cittadino nigeriano domiciliato in Italia, mentre la resistente risiede in Germania insieme al minore. Si fa riferimento all’articolo 37 della legge 218/1995, che disciplina la giurisdizione in materia di filiazione, e si ritiene che le disposizioni dell’articolo 3 e dell’articolo 9 della stessa legge non siano applicabili al caso in questione. Di conseguenza, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La sentenza

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