CivileCommenti a SentenzeLavoro e previdenza

Mancato beneficio per i docenti

Parte ricorrente

I docenti lamentano di non aver ricevuto una carta elettronica dell’importo di 500 euro introdotto dalla Legge 107/2015, comma 121, per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzare le loro competenze professionali. Questa carta è prevista solo per i “docenti di ruolo”, mentre coloro che hanno lavorato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici non l’hanno ricevuta.

Essi sostengono che questa disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sia discriminatoria e violi la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contemplato nella direttiva 1999/70 C. Secondo la giurisprudenza amministrativa e la Corte di Giustizia, questa disparità è stata riconosciuta.

Di conseguenza, chiedono che il Ministero sia condannato a erogare loro la carta elettronica in base al numero di anni scolastici in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato.

Parte resistente

Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell’AX e sostenendo di non essere legittimato a essere citato in giudizio a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo l’art. 1 co 122 1.107/15, la competenza di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta è riservata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in concerto con il ministero dell’istruzione e delle finanze.

Nel merito, il Ministero ha argomentato che la Carta non rientra nelle “condizioni di impiego” previste dalla normativa eurocomunitaria, che indicano l’uguaglianza tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. La Carta, infatti, non rappresenta un aumento salariale, ma ha solo lo scopo di garantire la formazione continua, un obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo, secondo la normativa comunitaria.

Decisione del tribunale

Il Tribunale di Treviso, nella sentenza numero 214/2023 del 12 gennaio 2023, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata in quanto la questione controversa non riguarda le modalità di esercizio del potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) resistente. La richiesta non è di annullamento di alcun atto di organizzazione, ma riguarda il riconoscimento della spettanza dell’emolumento erogato tramite la carta elettronica del docente. Poiché questo beneficio deriva direttamente da norme di legge, senza coinvolgere alcun potere organizzativo della PA, è considerato un diritto soggettivo, e quindi la giurisdizione appropriata è quella del Giudice ordinario.

Inoltre, il Tribunale ha respinto anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, poiché la legge ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l’individuazione delle modalità operative per l’attuazione del diritto, mentre il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, il quale è stato correttamente citato in giudizio. La sentenza è stata pubblicata il 7 giugno 2023 e fa riferimento al registro generale numero 774/2022 del Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

Ai ricorrenti viene concesso di usufruire di un beneficio economico di 500,00 euro all’anno per gli anni scolastici oggetto del ricorso. Inoltre, condanna il Ministero a mettere a disposizione di alcuni ricorrenti specifici importi tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Gli importi sono 2500,00 euro per alcuni ricorrenti, 2000,00 euro per un’altra ricorrente, e 1500,00 euro per altri due ricorrenti. Infine, il Ministero viene condannato a pagare la metà delle spese di causa e la restante parte delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, con ulteriori compensi per competenze professionali e spese varie, da liquidarsi in 1900,00 euro oltre agli accessori di legge, con una somma di 59,25 euro per esborsi, a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è la numero 214/2023 pubblicata il 07/06/2023 con riferimento al registro RG n. 774/2022 del Tribunale di Treviso.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/07/Sent-214-2023.pdf

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