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Addebito fine unione: se non espliciti, gli SMS non provano il tradimento

Non è così semplice addebitare la fine dell’unione coniugale all’ex portando come prova gli SMS di pentimento in relazione a un tradimento inviati da quest’ultimo.

È quanto si evince dalla sentenza n. 18508/2020, con la quale la Cassazione ha bocciato la richiesta di addebito avanzata dal marito nei confronti dell’ex. Non è servito incrociare gli SMS di scuse ricevuti dalla moglie con quelli inviati da lei a un uomo mai identificato; e nemmeno le testimonianze riguardanti la relazione extra coniugale.

Come sostenuto dai giudici, «dalla prova testimoniale espletata non può ricavarsi alcuna certezza né circa la reale sussistenza della relazione extraconiugale che la S. avrebbe intrattenuto, perché non è alcun riferimento preciso né al periodo in cui sarebbe sorta né alla durata né soprattutto alcun riscontro diretto, perché i testi escussi hanno riferito di circostanze soltanto de relato ma soprattutto non è certo che tale (presunta) relazione sia stata la causa della rottura dell’unione coniugale». Inoltre, non c’è alcuna prova che il matrimonio sia finito a causa del tradimento.

Inoltre, puntualizzano i giudici di Cassazione, la Corte territoriale avrebbe errato perché «non avrebbe dato dovuto rilievo alle testimonianze della figlia del ricorrente e della fidanzata del figlio, sia perché non avrebbe considerato ulteriori elementi probatori, quali gli SMS scambiati dalla donna con persona non identificata e le risultanze dell’indagine svolta da un’agenzia investigativa».

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Redazione interna sito web giuridica.net

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