Sentenze

Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. Lavoro – Sentenza 20.03.2015 (Dott.sa R. Santoni Rugiu)

Retribuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

SEZIONE LAVORO

VERBALE

Tra (causa n. 5210/2011 RG) V.T.
con gli avv. M. F. e M. C.

-RICORRENTE

e

snc S.L. & C. con l’avv. C. S.

-RESISTENTE

nonché tra (causa n. 3432/2013 RG) snc S.L. & C. con l’avv. C. S.

-RICORRENTE

e
INPS con l’avv. F. F.

-RESISTENTE

All’udienza 20/03/2015 innanzi alla dr. Roberta Santoni Rugiu sono comparsi:

la ricorrente T. con l’avv. M. F. il quale deposita nota spese,

l’avv. C. V. in sostituzione dell’avv. C. S. per snc S., con i soci della società S.L. e F. di persona,

l’avv. F. per l’INPS,

l’avv. C. deposita Cass. n. 4462/14 in tema di valore di prova dei verbali Inps.

Su richiesta del Giudice, l’avv. Falso precisa che il conteggio della contribuzione pretesa dall’Istituto nei confronti della società, per il periodo non assicurato come subordinato, dipende dalla durata nel tempo del rapporto da qualificare come subordinato e dal numero delle giornate lavorate alla settimana, ognuna delle quali considerata per l’orario ordinario. Invece, per il periodo assicurato come subordinato a tempo parziale il medesimo conteggio risente anche dell’effettivo orario di lavoro, così come ricostruito nel verbale di accertamento. Su quest’ultimo punto si dichiara disponibile ad effettuare nuovi conteggi secondo eventuali indicazioni del giudice.

SENTENZA non definitiva ex art. 279 n. 4) c.p.c.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
(causa 5210/2011 RG)

T.V., con ricorso ex art. 414 c.p.c., conveniva in giudizio il suo ex datore di lavoro S.L. & C. snc, chiedendo di dichiarare essere intercorso tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19.10,1999 al 23.09.2009 con qualifica di commessa e inquadramento IV livello CCNL Commercio, accertando altresì la nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato fittiziamente fra il luglio 2002 ed il novembre 2004, e, per l’effetto, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di Euro. 77.795,62 a titolo di differenze retributive e TFR, con regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale.

A sostegno della domanda deduceva di:

– aver lavorato di fatto dal 19.10.1999 alle dipendenze della società convenuta svolgendo le mansioni di commessa addetta alla vendita al dettaglio di ortofrutta nel banco gestito dalla società, con orario 4.00-16.00 il lunedì e il martedì, 5.00-14.00 il sabato, alle direttive di S.L. ovvero dai suoi ausiliari (S.F., S.E. e S.V.), operando nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dalla società e, in particolare, di essere trasportata con mezzi di proprietà della convenuta sulle aree pubbliche ove venivano allestititi i banchi per la vendita al dettaglio di frutta ed ortaggi

– aver svolto le seguenti mansioni: caricare le merci sul camion per raggiungere l’area di vendita, scaricare il materiale necessario per montare il banco e le cassette contenti frutta e ortaggi, occuparsi della vendita al pubblico dei prodotti, smontare il banco e ricaricare le merci invendute sul camion unitamente ai materiali necessari per l’allestimento del punto vendita

– essere stata assicurata solo il 7.7.2002 con fittizio contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.10.2002, con compenso di 500 Euro mensili, per lo svolgimento di pretesi “incarichi e/ o progetti di particolare complessità nel coadiuvare il Committente nello svolgimento della propria attività commerciale e nei rapporti con i clienti” (doc. 1)

– aver sottoscritto il 30.12.2002 un accordo con cui la durata del contratto co.coc.co veniva estesa sino al 31.12.2004 (doc. 2)

– aver stipulato il 2.11.2004 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario part-time orizzontale (lunedì, martedì e sabato 8.00-13.00), inquadramento IV livello e qualifica di commessa, paga base di 681,46 Euro, che comprendeva anche un “patto per clausole flessibili ed elastiche” e il “consenso per lavoro supplementare” (doc. 3)

– aver acconsentito il 1.01.2007 alla trasformazione dell’orario di lavoro in verticale: lunedì, martedì e sabato dalle 6.00 alle 13.00, con paga base di 771,46 Euro (doc. 4)

– avere ricevuto comunicazione con racc. a/r dalla datrice che il rapporto di lavoro veniva a cessare il 23.09.2009 per licenziamento dovuto a riduzione di personale

S.L. & C. snc si costituiva resistendo alla domanda: contestandone i presupposti in fatto, eccepiva la prescrizione dei crediti maturati sino al 23 settembre 2004, il difetto di legittimazione passiva per la domanda di regolarizzazione previdenziale e assistenziale e chiedeva per il resto il rigetto del ricorso.

(causa n. 3432/2013 RG)

All’udienza del 25 febbraio 2014, alla presente causa era riunita la RG. 3432/2013 introdotta dalla S.L. & C. snc contro l’INPS, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di addebito n. (…) notificato il 33 luglio 2013 per Euro 78.897,93 relativo a omessi contributi per lavoratori dipendenti dal marzo 2000 al gennaio 2009, interessi e sanzioni – pretesa relativa alla medesima posizione di T.V..

La società impugnava l’avviso ribadendo in fatto gli argomenti con i quali aveva resistito alla domanda della lavoratrice. INPS replicava la fondatezza della propria pretesa a fronte della denuncia presentata dalla stessa T., da cui era originata la verifica ispettiva, confermata da ulteriori dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Le cause riunite erano istruite sulla base dei documenti e delle testimonianze dedotte dalle parti e, a seguito di discussione orale, erano oggi decise con sentenza non definitiva ex art. 279 n. 4) c.p.c.

(causa n. 5210/2011 RG)

SUBORDINAZIONE

Fra le parti private si è svolto un rapporto di lavoro subordinato dal 19.10.1999 al 23.09.2009, continuativo e senza interruzione con collocazione della ricorrente della medesima prestazione lavorativa di commessa addetta alla vendita al dettaglio di articoli di ortofrutta (assicurata soltanto dal novembre 2004).

Prima di tutto, non è mai stato contestato dalla società che per l’intera durata del rapporto la ricorrente avesse sempre svolto le mansioni di commessa (da inquadrare al IV livello CCNL Commercio come da contratto 2.11.2004, doc. 3 ric). Più precisamente, nell’interrogatorio libero reso all’ud. 27.11.12 il legale rappresentante della snc S. ha infatti dichiarato che essa era stata assunta ed aveva sempre svolto le mansioni di commessa alla vendita per il banco e che, testualmente, “l’impegno della ricorrente non è mai cambiato nel tempo indipendentemente dal tipo di contratto”.

È dunque conclusione sostanzialmente pacifica che, per l’intero periodo in esame, essa sia stata lavoratrice subordinata alle dipendenze della società convenuta, non essendo mai mutati il ruolo di commessa addetta alla vendita al dettaglio di articoli di ortofrutta con relativa qualifica, le mansioni e modalità di lavoro, i vincoli di presenza e di orario; circostanze che (finalmente) hanno infine portato alla sua anche formale qualificazione come dipendente.

Dalle stesse ammissioni datoriali relative al ruolo lavorativo ricoperto della ricorrente all’interno della società discende l’evidente fittizietà del contratto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del periodo 8.07.2002-31.10.2002 (doc. 1 ric.), poi prorogato al 31.12.2004 (doc. 2 ric.), in cui la società conferiva alla cd collaboratrice l’incarico di “coadiuvarla nello svolgimento della propria attività commerciale anche gestendo i rapporti con i clienti”, in piena autonomia e con metodologie a libera scelta del “collaboratore” e in assenza di “qualsiasi vincolo di orario”, con compenso “determinato in base alla professionalità della Collaboratrice” di 500 Euro mensili, più eventuali aumenti” per incarichi specifici e/o progetti di particolare complessità”.

DURATA DEL RAPPORTO

Invece è effettivamente controversa la durata del periodo lavorato: in particolare, l’inizio del rapporto che T. e l’Inps hanno collocato ad ottobre 1999, con un periodo iniziale non assicurato prima della stipula del co.co.co del luglio 2002, e che invece la società colloca al 7.7.2002 con la stipula di quest’ultimo contratto.

A ben vedere, che la data iniziale risalga al periodo precedente la conclusione del contratto di collaborazione si desume dallo stesso interrogatorio libero del legale rappresentante della società (“La ricorrente ha iniziato a collaborare con noi nel 2001, avevamo bisogno di una commessa vendita per il banco”).

Inoltre, la stessa data di inizio è stata individuata in un momento ancora anteriore dai testi F., B. e N. (già sentiti anche in sede di verifiche ispettive INPS). In particolare S.F., commessa della società resistente dal 1999 al 2001, ricorda di aver lavorato insieme alla ricorrente per un periodo, che è durato fino alle sue stesse dimissioni; N.P., cliente assiduo del banco degli S. al mercato di Prato, ha dichiarato di aver visto la ricorrente al lavoro per la prima volta al banco a fine dell’anno 1999; tale data è stata infine confermata anche dal teste D.B., convivente della ricorrente.

In conclusione deve ritenersi accertato l’intero periodo dedotto dalla lavoratrice e dall’Inps da ottobre 1999 a settembre 2009.

ORARIO DI LAVORO

Altra questione controversa è l’orario di lavoro dell’attività prestata nel periodo accertato (1999-2009), rivendicato dalla ricorrente e accertato dall’INPS nella misura 4.00-16.00 lunedì e martedì, 5.00-14.00 sabato, individuato dai resistenti in quello stabilito nei contratti (8.00-13.00 fino al 2007, in seguito 6.00-13.00 lunedì, martedì e sabato).

Ebbene, l’istruttoria orale non ha confermato nessuna delle due versioni.

Piuttosto è emerso come l’orario iniziasse alle 6 (teste D.B.), con il montaggio del banco, e proseguisse fino alle 14, con la vendita al pubblico e lo smontaggio del banco (testi D.B.; testi F., che colloca la fine del mercato in orario variabile 13-13:30; N., che vedeva la ricorrente al banco verso le 14-14 e 30, quando durante la sua pausa pranzo andava a ritirare i prodotti ortofrutticoli tenuti da parte dalla mattina; B., che andava a prendere la ricorrente al mercato verso quell’ora e che la vedeva aiutare nello smontaggio del banco).

In particolare, la ricostruzione più completa è quella della F., secondo la quale la ricorrente lavorava al banco negli orari centrali della vendita, che a volte raggiungeva il posto di lavoro con la sua macchina e a volte con il furgone degli S., che partiva dal magazzino fra le 4 e le 5 di mattina; che, inoltre, finito il mercato, smontava il banco caricando il furgone e tornava in magazzino, dal quale poteva subito allontanarsi, rimanendo solo i soci a sistemare la merce per la mattina seguente.

Non possono considerarsi orario di lavoro, al contrario, gli spostamenti dal magazzino al mercato (prima delle 6) e dal mercato al magazzino (dopo le 14), che la ricorrente effettuava a bordo del furgone della società resistente. Gli esiti dell’istruttoria hanno infatti dimostrato come questi non avessero una frequenza regolare, essendo un facoltà della ricorrente di recarsi sul luogo di lavoro con la propria macchina o utilizzando il mezzo degli S., e anche una modalità di spostamento preferita dalla stessa ricorrente perché economicamente più vantaggiosa, rimanendo comunque assenti necessità lavorative o attività che essa dovesse obbligatoriamente svolgere in tale orario.

Questa ricostruzione è avvalorata non solo dalle dichiarazioni della società in interrogatorio libero (“la ricorrente veniva con noi sul furgone solo quando le faceva comodo, era lei a decidere, altrimenti veniva al mercato con il suo mezzo”), ma anche da quanto riferito dalla stessa lavoratrice, secondo la quale “per un periodo di qualche mese ho preso la mia auto (…) ma perdevo troppi soldi nel viaggio e quindi chiesi di tornare all’orario più esteso iniziale pur di viaggiare con loro sul furgone”.

Oltre alla teste F., anche B. ha ammesso che a volte la ricorrente si recava sul luogo del mercato con mezzo proprio. Su tale fatto concordava anche M., il quale ha riferito che, quando vedeva la ricorrente tornare con il furgone degli S., ella si allontanava subito con la sua macchina, rimanendo invece i soci impegnato nell’attività di carico del camion per la mattina susseguente.

Da quanto detto discende che questo arco temporale non potrà essere considerato attività subordinata etero – diretta e dunque essere conteggiato all’interno dell’orario di lavoro, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” (ex pluribus Cass. 17511 del 26/07/2010; 5496 del 14/03/2006; 5701 del 22/03/2004).

DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE

Alla ricorrente spetteranno dunque, oltre alla regolarizzazione contributiva a fini assistenziali e previdenziali a sua volta oggetto della pretesa Inps nella causa qui riunita, le differenze retributive conseguenti alla complessiva riqualificazione del rapporto in misura da accertare (a mezzo di CTU) all’esito del giudizio definitivo.

Non può comunque ritenersi operante l’eccepita prescrizione dei crediti a tale titolo maturati sino al 23 settembre 2004, poiché, come da giurisprudenza consolidata, in tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l’immediata decorrenza l’eccezione”, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, l’onere di provare il presupposto di operatività di detta eccezione, ovvero la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale (da ultimo ed ex multis Cass. 7640 del 16/05/2012). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, e, mancando anche la relativa allegazione, non potrà ritenersi prescritto alcun credito retributivo tra quelli legittimamente vantati.

RETRIBUZIONI PERCEPITE

Infine, nell’accertamento peritale delle differenze si dovrà considerare il dato relativo al percepito di fatto, sia del periodo assicurato sia di quello non assicurato.

Si tratta di un dato nemmeno menzionato nel ricorso dalla lavoratrice, la quale tuttavia lo ammetteva nel suo stesso interrogatorio libero, riferendo di avere sempre ricevuto per ogni giornata effettiva di lavoro a L. 100.000,00 al giorno fino al dicembre 2001 ed Euro 50,00 dal gennaio 2002, importo comprensivo dei compensi oggetto delle buste paga (dei periodi assicurati come parasubordinati e subordinati).

(causa n. 3432/2013 RG)

La decisione dei temi controversi relativi al rapporto di lavoro fra le parti private assorbe in sé ogni questione relativa alla decisione dell’opposizione datoriale contro l’avviso di addebito Inps, dal momento che in quest’ultimo giudizio nessuna ulteriore eccezione veniva svolta dalla società sull’an e quantum della relativa pretesa contributiva.

In altri termini nell’an della pretesa contributiva l’opposizione all’avviso di addebito deve essere respinta poiché risulta confermata la subordinazione ottobre 1999 / settembre 2009 come commessa IV livello CCNL Commercio a base del provvedimento opposto.

Nel giudizio successivo alla presente pronuncia parziale in vista della pronuncia definitiva sarà quindi richiesto all’INPS di rideterminare – secondo i medesimi criteri oggetto del verbale di accertamento, qui non contestati dall’opponente – il quantum della pretesa contributiva a fronte orario di lavoro nei giorni di lunedì, martedì e sabato dalle ore 6.00 alle ore 14.00.

In particolare, come oggi precisato dalla difesa dell’istituto, senza contestazioni delle controparti, il conteggio della contribuzione pretesa dall’Istituto nei confronti della società, per il periodo non assicurato come subordinato (da ottobre 1999 a novembre 2004), dipende dalla durata nel tempo del rapporto qualificato come subordinato e dal numero delle giornate lavorate alla settimana, ognuna delle quali considerata per l’orario ordinario. Invece, per il solo periodo assicurato come subordinato a tempo parziale (da novembre 2004 a settembre 2009) il medesimo conteggio risente anche dell’effettivo orario di lavoro, così come ricostruito nel verbale di accertamento, e dovrà quindi essere adeguato ai dati di fatto ricostruiti nella seguente pronuncia parziale.

La decisione sulle spese di lite è rimessa all’esito del giudizio definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sentenza non definitiva ex art. 279 n. 4) c.p.c.

in accoglimento del ricorso di T.V., accertata la nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 7.7.2002, dichiara che dal 19.10.1999 al 23.09.2009 essa ha lavorato alle dipendenze della snc S. con rapporto di lavoro subordinato da inquadrare al IV livello CCNL Commercio;

respinge nell’an l’opposizione della snc S. nei confronti dell’avviso di addebito Inps;

rimette all’esito del giudizio definitivo la conseguente determinazione del quantum dei crediti retributivi della T. e dei crediti contributivi dell’Inps;

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata con lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Firenze, il 20 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2015.

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