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Riforma del Regolamento di Dublino: cambio profondo di paradigma

Approvato alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento Europeo un testo che riforma il Regolamento di Dublino III (Regolamento n. 604/2013).
La proposta di modifica, che ha visto una maggioranza trasversale ed è stata avviata dalla deputata italiana Elly Schlein, fa suoi molti dei suggerimenti avanzati dall’ASGI e dagli enti e associazioni di tutela dei rifugiati.
Qui i punti salienti:

  1. eliminato il legame tra il Paese nel quale il richiedente ha fatto ingresso irregolare ed esame della sua domanda di protezione: il richiedente fa ingresso nell’Unione, considerata nel suo complesso. La competenza riguardo l’esame della domanda di protezione verrebbe, quindi, definita sulla base di quote che riguardano i Paesi dell’Unione. È l’attuazione del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità di cui all’art. 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione;
  2. applicata la nozione di famiglia: viene estesa ai fratelli e sorelle del richiedente e ai figli maggiorenni (questi ultimi purché a carico);
  3. rilievo giuridico all’esistenza di “fattori di collegamento” nell’individuazione del Paese UE competente a esaminare la domanda: si tiene conto di soggiorni, corsi di studio e formazione effettuati in precedenza, nonché la sponsorizzazione del richiedente da parte di un ente accreditato.

Secondo l’Asgi, però, rimangono alcuni punti critici:

  1. un eventuale rafforzamento dei “fattori critici” tra il richiedente e il Paese dell’Unione nel quale egli chiede di recarsi. Sembra anche irragionevole che la sponsorizzazione possa essere effettuata solo da enti e non da privati;
  2. la procedura di assegnazione per quote-paese applicata anche ai minori non accompagnati rischia di aprire la strada alla possibilità di un trasferimento coattivo del minore (indubbia fonte di trauma);
  3. si prevedono comunque misure di detenzione del richiedente protezione ai fini dell’esecuzione del trasferimento nel Paese competente all’esame della domanda;
  4. si rischiano serie distorsioni a seguito dell’introduzione di un filtro che attribuisce la competenza all’esame della domanda di protezione al paese in cui la stessa è stata formulata nel caso di domanda “manifestly unlikely” (ovvero, una domanda priva di alcun contenuto in relazione alla nozione di protezione internazionale).

Un ultimo appello, operato da ASGI, riguarda il Governo italiano e le associazioni di tutela dei rifugiati affinché sostengano senza indugio il processo di riforma avviato dal Parlamento Europeo. In ultimo, una speranza che il dialogo tra il Consiglio Europeo e gli Stati membri che si oppongono alla riforma del Regolamento di Dublino III vada a buon fine.

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Redazione interna sito web giuridica.net

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