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Iscrizione all’albo dei pubblicisti: non è errata se la collaborazione lavorativa è esclusiva

Corte di Cassazione, sentenza n. 1867/2020, sez. Unite Civile
Presidente: G. Mammone
Relatore: A. Doronzo

COLLABORATORE FISSO – ATTIVITÀ SVOLTA CON CONTINUITÀ – VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO – ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIORNALISTI – SUFFICIENZA – ISCRIZIONE NEL SOLO ELENCO DEI PUBBLICISTI – IRRILEVANZA – NULLITÀ DEL CONTRATTO – ESCLUSIONE

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in tema di rapporto di lavoro giornalistico, hanno affermato che l’attività svolta dal collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di “professione giornalistica”.

Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell’albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l’attività giornalistica in modo esclusivo.

Art. 5 Legge 26 ottobre 2016 n. 198
Esercizio della professione di giornalista

1. L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente: «Art. 45. (Esercizio della professione). – 1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

Art. 348 c.p.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [art. 2229 c.c.], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Art. 498 c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [art. 348 c.p.], ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall’art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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