«Aceto Balsamico di Modena»: la protezione non si estende all’utilizzo dei termini singoli
La denominazione «Aceto Balsamico di Modena» prevede una protezione per la sola denominazione integrale o anche per i termini singoli?
È quanto esaminato dalla Corte di giustizia Europa nella causa C-432/18.
Il caso riguarda B., fabbrica tedesca di prodotti a base di aceto che riporta sulle etichette queste diciture:
- «Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen» (trad., «Theo l’acetificatore, invecchiamento in botti di legno, aceto balsamico tedesco tradizionale, non filtrato, ottenuto dai vini del Baden»);
- Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1869, Balsamico, Rezeptur No. 3» (1° acetificio tedesco, Premium, 18868, Balsamico, Ricetta n. 3).
Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena chiede a B. di togliere la dicitura «balsamico», sostenendo che ciò infici la IGP «Aceto Balsamico di Modena». Successivamente, B. presenta ricorso al Bundersgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), il quale chiede alla Corte di giustizia europea se la protezione delle indicazioni geografiche riguarda la denominazione intera o anche le sue parti (come, per esempio, «aceto» e «balsamico»).
I giudici europei non hanno dubbi: la protezione delle indicazioni geografiche riguarda le denominazioni nella loro interezza. Nulla vieta alla fabbrica tedesca di utilizzare sulle proprie etichette il termine «balsamico», in quanto questo indica in maniera generale un aceto dal gusto agrodolce. Infatti, la protezione investe la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)», non certo i termini singoli o le loro traduzioni.
I giudici fanno poi notare che i termini singoli appaiono anche nelle DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», senza che queste danneggino la IGP in questione.