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RITARDO AEREO: IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NELL’OTTENIMENTO DELLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA DI CUI AL REG. UE 261/04 ALLA LUCE DELLA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N.118

ORIENTAMENTI DELLE SEZIONI UNITE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

L’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha istituito il tentativo obbligatorio di
conciliazione per le “controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori”.
Detto articolo ha infatti modificato come di seguito l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
“a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «infrastrutture di trasporto» sono inserite le seguenti:
«e a dirimere le relative controversie»;
b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e
gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica.
Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo
periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono
sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione»”.
Al fine di esperire il preventivo tentativo di conciliazione delle controversie tra operatori
economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti “ART” ha predisposto un procedimento gratuito di
conciliazione.
La giurisprudenza prevalente (ex multis Tribunale Ordinario di Roma in funzione di giudice
d’appello, Sentenze N. 24605/19;N. 446/21; N. 1740/22; Tribunale Ordinario di Torino in
funzione di giudice d’appello, Sentenze N. 723/2022; N. 1699/2022; N. 3650/2022) ritiene
che il credito da “compensazione pecuniaria” di cui al Reg. UE 261/04 sia “certo, liquido ed
esigibile” e dunque suscettibile di essere azionato a mezzo del procedimento monitorio.
Risulta pertanto interessante comprendere se la novità normativa introdotta dalla L. 5 agosto
2022, n. 118 investa anche il ricorso per decreto ingiuntivo diretto all’ottenimento della
“compensazione pecuniaria”.
Infatti, come ormai noto, sia nel caso di mediazione obbligatoria che in caso di conciliazione in
tema di telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione non è obbligatorio prima del deposito
di un ricorso per ingiunzione. E’ dunque legittimo domandarsi se ne settore dei trasporti viga
il medesimo principio.
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8240/2020, pubblicata il
28 aprile 2020, si sono pronunciate sul tema dell’obbligatorietà del preventivo tentativo di
conciliazione nelle controversie tra utenti e compagnie telefoniche, anche quando si agisce
con il ricorso per decreto ingiuntivo e non con l’azione ordinaria.
La vicenda su cui la Corte era stata chiamata a decidere traeva origine dall’emissione di un
decreto ingiuntivo in favore di una compagnia telefonica nei confronti di un società avente ad
oggetto la richiesta di pagamento di somme per la fornitura di servizi di telecomunicazione

mobile, in cui la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva revocato
il decreto ingiuntivo opposto, individuava il thema decidendum nella questione se il ricorso ex
art. 633 c.p.c., debba o meno essere preceduto dal tentativo di conciliazione, come statuito
dalla L. n. 249 del 1997. La Corte territoriale aveva infatti dato risposta affermativa al quesito,
valorizzando il tenore letterale dell’espressione contenuta nell’art. 4 della Legge citata,
secondo la quale “il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato
espletato il tentativo di conciliazione“, nella cui nozione è a suo avviso pienamente
riconducibile, in un rapporto da genere a specie, il ricorso per decreto ingiuntivo.
La affermazione per cui debba escludersi, invece, in mancanza di una chiara norma espressa,
l’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione in materia di
telecomunicazioni è confortata da ripetute affermazioni della Corte Costituzionale, dalle
quali emerge l’incompatibilità strutturale del preventivo tentativo di conciliazione con
il provvedimento monitorio.
Con riferimento al rapporto tra tentativo di conciliazione e procedimento monitorio, infatti, il
giudice delle leggi, già nella sentenza n. 276/00 aveva individuato nella mancanza di
contraddittorio tra le parti l’elemento di incompatibilità strutturale tra il procedimento di
conciliazione (che tale contraddittorio presuppone) ed il provvedimento monitorio (che non
prevede contraddittorio nella fase sommaria), rilevando che “invero il tentativo obbligatorio di
conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato- appunto– sul contraddittorio. La
logica che impone alle parti di “incontrarsi” in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice,
infatti, risulta strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin
dall’inizio in contraddittorio fra le parti. All’istituto del tentativo di conciliazione, quindi, sono
per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in una prima fase
necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo.
Tale, dunque, il ragionamento della Cassazione, che, nel cassare con rinvio, ha enunciato il
seguente principio di diritto secondo cui: “In tema di controversie tra le società erogatrici dei
servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo
tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda
richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione
strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio
differito“.
Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite citata, appare interessante comparare le discipline:
• l’art. 4 della Legge n. 249 del 1997 in tema di telecomunicazioni, recita testualmente “il
ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il
tentativo di conciliazione“
• l’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 in tema di trasporti, recita testualmente
“non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione “
La formulazione delle due discipline appare sostanzialmente identica, ciò dovrebbe portare
alla conclusione che anche in tema di trasporti non sia necessario “esperire il preventivo
tentativo di conciliazione, per richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo
tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di
contraddittorio o a contraddittorio differito”.
Al fine di corroborare detta tesi appare interessante analizzare la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 276/00 nella quale è stato formulato il seguente principio di diritto:

“il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul
contraddittorio. La logica che impone alle parti di <> in una sede stragiudiziale,
prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a
svolgersi fin dall’inizio in contraddittorio fra le parti.
All’istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in
una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per
decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al
tentativo di conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase
giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento monitorio”.
Alla luce delle precedenti interpretazioni della Corte Costituzionale e delle Sezioni unite della
Cassazione è legittimo ritenere che anche in tema di controversie tra gli operatori economici
che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori “non sia
necessario esperire il preventivo tentativo di conciliazione, per richiedere un provvedimento
monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i
procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.
Avv. Andrea Bilotti

Riferimenti giurisprudenziali

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/11/Sentenze-di-appello-richiamate.pdf

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/11/Cassazione-civile-SSUU-Sentenza-n.-8240-2020.pdf

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/11/Corte-Costituzionale-Sentenza-n.-276-2000.pdf

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