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Depressione e suicidio in ospedale. Chi è il responsabile?

Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 562/2019, giudice Saracino

Il caso preso in esame dalla Corte d’Appello di Bologna è quello di un suicidio avvenuto all’interno di una struttura ospedaliera. Il paziente, approfittando di una scarsa sorveglianza notturna, precipita da una finestra.

La vedova e il figlio muovono le proprie accuse contro la struttura ospedaliera, la quale non ha tenuto conto del grave stato di depressione in cui versava l’uomo affetto da neoplasia cerebrale. Il fatto, quindi, sarebbe stato prevedibile, il che non spiega la sospensione del trattamento antidepressivo e la mancanza di un’adeguata sorveglianza.

I rimborsi per danno biologico e perdita del rapporto parentale sono già stati confermati dalla sentenza di primo grado. La struttura ospedaliera, però, decide di fare ricorso in quanto, secondo il proprio punto di vista, non c’è un nesso causale tra il fatto e il comportamento dei sanitari.

Le cartelle cliniche e l’insieme di prove e discordanze evidenziate dal ctu, portano la Corte d’Appello a decidere del rimborso in favore dei familiari.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’APPELLO di Bologna
SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile, nella persona dei Giudici:

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori – Presidente
Dott.ssa Paola Montanari – Consigliere
Dott. Enrico Saracini – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1491/2011 promossa da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA, con il patrocinio dell’avv. M. G. e dell’avv., elettivamente domiciliato in V. 1 43100 PARMA presso il difensore avv. M. G.

APPELLANTE

contro

R. R., con il patrocinio dell’avv. C.V. e dell’avv. C. R. VIA A. G., 54 C/O AVV. C. V. BOLOGNA; elettivamente a domiciliato in VIA A. G. N.54 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. C. V.

G. S., con il patrocinio dell’avv. C. V. e dell’avv. C. R. VIA A. G., 54 C/O AVV. C. V. BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA A. G. N.54 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. C. V.

APPELLATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti che qui si intendono richiamati e sono illustrati in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Radicavano R. R. e S. G., rispettivamente moglie e figlio di S. G., un giudizio avanti al Tribunale di Parma assumendo:

  • che S. G., ricoverato presso la A. di Parma, in data 15 novembre 2000 si toglieva la vita gettandosi in ora notturna da una finestra;
  • la responsabilità di controparte in ragione della “disattenzione e dei controlli inadeguati del personale medico che hanno portato il paziente, in evidente stato di depressione, al compimento dell’insano gesto”;
  • che la neoplasia cerebrale ed il correlato evidente stato depressivo rendevano il fatto prevedibile, e del pari rendono incomprensibile la sospensione del trattamento antidepressivo cui si determinarono i sanitari in corso di degenza.

Concludevano gli attori nel senso della condanna di controparte al risarcimento del danno non patrimoniale tutto patito a seguito del fatto.

Si costituiva la Azienda Ospedaliera di Parma resistendo ed assumendo:

  • la assenza di nesso causale alcuno tra il comportamento dei sanitari ed il gesto dello S.;
  • la assoluta indeterminatezza della domanda di controparte in punto quantum oggetto del preteso risarcimento.

La causa in primo grado veniva istruita mediante:

  • produzione documentale;
  • assunzione di prova per testi;
  • Ctu medico legale sulle circostanze del sinistro per cui è causa e sulla persona della attrice R.R.

Il Tribunale di Parma con la sentenza n. 725/10 r.sent. del 15-19 maggio 2010 dichiarava la responsabilità della Azienda convenuta e la condannava al risarcimento del danno liquidato:

  • quanto a R. R. in euro 21.302, 50 a titolo di ristoro del danno biologico correlato all’evento litigioso, e del danno da perdita del rapporto parentale;
  • quanto a S. G. in euro 4.260, 50 a titolo di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale; disponendo altresì sugli accessori e sulle spese.

Avverso tale sentenza propone appello la Azienda ospedaliero universitaria di parma dolendosi della erroneità della stessa laddove: Vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale – non essendo corrente rapporto alcuno tra la Azienda ed i familiari del ricoverato – fa mal governo del principio di ripartizione dell’onere della prova, essendosi il giudice di prime cure acriticamente adeso alle conclusioni del ctu Assume di conseguenza la responsabilità dei sanitari della Azienda per il fatto per cui è causa senza motivare le ragion idi tale convincimento, il quale risulta apodittico siccome non provato, posto come l’intento suicidario a) non sia evitabile anche in presenza di un corretto approccio terapeutico; b) rimanga comunque imprevedibile, di talché la sua realizzazione rimane non evitabile.

Concludeva parte appellante nel senso della riforma della sentenza gravata con condanna degli appellati alla restituzione di quanto da essi percepito a titolo di ottemperanza alla sentenza medesima.

Si costituivano gli appellati resistendo e concludendo nel senso della reiezione dei motivi di appello.

All’udienza del 12 giugno 2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva ritenuta in decisione.

L’appellante non depositava comparsa conclusionale né memoria di replica.

Osserva la Corte quanto segue.

L’appello che occupa è infondato e va respinto, nei termini che seguono.

Quanto alla prima censura, si osserva preliminarmente come presupposto per ritenere la responsabilità risarcitoria della azienda convenuti appellati abbia effettivamente indole extracontrattuale.

Ciò posto, tuttavia, il giudice di primo grado ha operato il titolo verso i previo conseguimento – anche officioso – di un più che adeguato compendio probatorio, di talché la qualificazione giuridica del titolo in ragione del quale la azienda appellante è chiamata a rispondere risulta indifferente ai fini della formazione della decisione.

Ciò premesso, il perimetro litigioso devoluto a questa Corte insiste sulla ricorrenza di profili di responsabilità in capo alla azienda appellante, sotto la specie:

  • della astratta prevedibilità del gesto per cui è causa;
  • della possibilità di predisporre cautele efficaci.

Quanto al primo profilo, si muove da quanto osserva il ctu di primo grado (pag. 12 consulenza): “non è possibile non riconoscere che lo S. fosse affetto da una condizione di depressione. Tale dato emerge non solo dalla certificazione del dr. p., precedente ai ricoveri ospedalieri, ma anche dalle cartelle cliniche stesse ed in particolare da quella relativa all’ultimo ricovero in neurochirurgia (il personale infermieristico annotava quotidianamente l’atteggiamento depresso e la condizione di confusione mentale del paziente). Non risulta, però, che il personale medico abbia mai messo in atto alcuna strategia (colloquio, richiesta di consulenza specialistica psichiatrica, prescrizione farmacologica) volta a trattare la condizione depressiva dello S.. I medici del reparto di neurochirurgica hanno totalmente trascurato: 1) l’antecedente anamnestico di patologia depressiva che aveva richiesto la assunzione di terapia specifica (…) 2) la concomitanza di patologie organiche che notoriamente possono esser causa di depressione (esiti di ictus cerebri, neoplasia cerebrale) 3) il fatto che di fronte alla consapevolezza di essere affetti da una grave patologia internistica, l’insorgenza di una sindrome ansioso depressiva è una eventualità frequente”. A. stregua delle considerazioni articolate dal ctu – alle quali si attribuisce attendibilità nel difetto di una puntuale argomentazione di segno contrario idonea a confutarle – dunque, il gesto per cui è causa costituiva un evento non imprevedibile ex ante, in ragione e sia della patologia depressiva da cui lo S. era affetto, sia della presenza di gravi patologie quali esiti di ictus cerebri e neoplasia cerebrale, idonee ad aggravare lo stato depressivo.

Quanto al secondo profilo, si muove dal rilievo preliminare della indifferenza ai fini che occupano della archiviazione del procedimento penale radicato per il fatto in oggetto, sia perché non ricorre la ipotesi di cui all’art. 652 c.p.p., sia perché la archiviazione muove da un giudizio di insussistenza di profili di responsabilità colpevole in capo a ben determinati sanitari – oggetto di rilevanza penale – allorché la presente lite viceversa insiste sull’inadempimento della A. sotto il profilo organizzativo.

In tale assetto, osserva lo stesso ctu (pag. 13 consulenza): “occorre però affermare che anche se il paziente fosse stato sottoposto a consulenza psichiatrica e ad eventuale terapia antidepressiva, non sarebbe stato eliminato, azzerato il rischio di un evento autolesivo, ma il rischio sarebbe stato certamente diminuito”. Ciò premesso, la rilevanza causale della inerzia della Azienda a fronte della conclamata patologia depressiva dello S. – in altri termini, l’accertamento della insussistenza nella fattispecie della operatività dell’istituto della inutilità del comportamento alternativo corretto – nella verificazione dell’evento, deriva dal rilievo che una adeguata terapia antidepressiva avrebbe certamente diminuito il rischio della verificazione dell’evento autolesivo.

Peraltro, anche nella ipotesi in cui una terapia antidepressiva non si fosse rivelata sufficiente alla eliminazione della determinazione autolesionistica dello S., si rinviene comunque un ulteriore profilo di inadempimento contrattuale a carico della azienda, causalmente ricollegabile all’esito finale.

Si legge nella motivazione di Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014: “non può essere escluso l’obbligo dei responsabili della struttura sanitaria di adottare le misure necessarie a garantire l’incolumità personale dei degenti. Al di là del riferimento della sentenza impugnata agli obblighi gravanti sull’albergatore – che può apparire nella specie inappropriato, considerate la diversità sanitario indubbio delle fattispecie, le peculiarità inerenti alla gestione del servizio pubblico e gratuito e le connesse esigenze di economicità – è però che la salvaguardia dell’incolumità fisica, come anche di quella patrimoniale, quanto meno nei confronti delle forme più gravi di aggressione, costituisce prestazione strumentale ed accessoria a quelle principali, aventi ad oggetto la somministrazione delle cure necessarie a combattere le malattie”. Il contenuto della obbligazione insita nel rapporto di spedalità, dunque, si estende alla salvaguardia della incolumità del paziente.

In tale assetto, si rileva la inerzia della Azienda appellante relativamente all’apprestamento di qualsivoglia cautela atta a contrastare la determinazione suicida dello S..

Nei verbali delle s.i.t. rese dal personale sanitario alla P.G. nel corso della indagine preliminare in sede penale, si legge:

  • “non c’è modo di chiudere fisicamente le finestre. L’unico modo per bloccarle sarebbe togliere la maniglia, cosa che non si può realizzare. Non esiste alcun reparto neurochirurgico dove le finestre vengano chiuse e bloccate” (dr. B., primario della divisione di neurochirurgica);
  • “non è mai stata avanzata dai familiari dello S. la richiesta di assistenza al paziente anche in orario notturno, tenuto anche conto stesso non versava in condizioni tali da richiederlo e che il reparto, personale presente, non ha difficoltà a gestire la assistenza necessaria ai degenti” (dr. C., ricercatore);
  • “non è mai stata richiesta una assistenza continua del paziente anche nelle ore notturne. Non ce ne è mai stato bisogno. Il paziente non aveva mai manifestato difficoltà ed era discretamente autosufficiente” (dr. ssa D., dirigente medico presso la divisione di neurochirurgia).

Il personale, dunque, pure consapevole della condizione di severa depressione in cui versava lo S., ha ritenuto di non apprestare barriere fisiche ed eventuali proposti suicidi, ad esempio, occludendo le finestre. Se tale valutazione può apparire astrattamente corretta, posto come una celere apertura delle finestre, ad esempio a fini di pronta aerazione, può costituire una necessità insuscettibile di essere esclusa a priori, certamente negligente appare la condotta del personale allorché non allertò i familiari dello S. a fini di vigilanza.

La agevole realizzazione dell’intento suicida evidenzia come la affermazione del dr. C. circa la adeguatezza del personale ad un controllo costante dei pazienti non risponda al vero, quantomeno in ora notturna, allorché il personale è ridotto.

La Azienda, dunque, non ha mai rappresentato ai familiari dello S. la opportunità di un controllo notturno preventivo dello stesso, in un contesto di inadeguatezza del personale; la ragione di tale controllo, evitare cioè che un paziente severamente depresso potesse compiere atti autolesionistici, appare del tutto estranea ai parametri adottati dal personale al fine di richiedere un ausilio dei familiari del paziente, atteso come la deposizione della dr. ssa D. sintetizzi tali parametri nella non autosufficienza fisica del paziente medesimo, prescindendosi da patologie psichiche.

Inette a contrastare efficacemente tali osservazioni sono le conclusioni cui perviene il consulente tecnico del pubblico ministero in sede di indagini preliminari nel procedimento penale (con ciò affrontandosi la censura mossa dall’appellante, che lamenta come il giudice di primo grado abbia privilegiato le conclusioni del proprio ctu a fronte delle argomentazioni svolte dal consulente del PM). Concludeva il consulente del PM: “tale condizione psicologica è comune ed ampiamente condivisa da moltissimi degenti ospedalieri, in particolare affetti da patologie neoplastiche, e non può ritenersi, acuta, relativamente attuale ed eclatante, o di patologia psichiatrica, una normale esperienza coinvolgente, e come tale non presentava caratteristiche giustificare una visita specialistica psichiatrica e/o somministrazione di presidi farmacologici antidepressivi”. Su tali conclusioni si formula un duplice ordine di osservazioni:

  • esse sono contrastate dai rilevi documentali del ctu di primo grado, il quale evidenzia come la cartella clinica rechi esplicite segnalazioni di una patologia depressiva severa, e certamente non assimilabile ad una comune – per quanto molto amara – esperienza umana, propria di chi versa in uno stato di salute gravemente compromesso;
  • tali rilevi documentali imponevano la adozione di cautele – sotto la specie di terapie antidepressive, ovvero di apprestamento di cautele strutturali nel reparto, ovvero ancora sotto la specie di una vigilanza più serrata – in ordine alle quali la azienda è rimasta inerte. Il convincimento della ricorrenza di questo profilo di inadempimento non è vinto dalla affermazione della “assenza di sintomatologia acuta, relativamente attuale ed eclatante”, posto come la documentazione clinica in oggetto, attestante la severa depressione in corso, imponesse la adozione di opportune cautele anche in assenza di episodi clamorosi quali, ad esempio, un tentativo di suicidio o comportamenti abnormi ed evidenti, pericolosi per sé o per gli altri.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla circa la previsione di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 in ragione dell’epoca di radicamento del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte di appello di Bologna, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 1491/2011 r.g., ogni diversa istanza disattesa,

  • respinge l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 725/10 r.sent. del 15-19 maggio 2010;
  • condanna la Azienda ospedaliero universitaria di Parma, in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.500,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 11 gennaio 2019.

L’estensore – Enrico Saracini

Il presidente – Maria Cristina Salvadori

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