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Mantenimento del figlio maggiorenne – Tribunale di Verona, sentenza n. 252/2018, giudice Ghermandi

MANTENIMENTO – FIGLIO MAGGIORENNE – INDIPENDENZA ECONOMICA – RIGETTO
Un figlio cinquantenne non può chiedere di essere mantenuto dai genitori.
Se viene raggiunta l’indipendenza economica non vi è reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento per la successiva perdita dell’occupazione; inoltre l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo.

CASSAZIONE 19589/2011
MANTENIMENTO – FIGLIO MAGGIORENNE – INDIPENDENZA ECONOMICA – FIGLIO NON AUTOSUFFICIENTE – ACCOGLIMENTO
È possibile la reviviscenza dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne autosufficiente, generalmente escluso, quando egli abbia perso un’attività lavorativa in cui non aveva guadagnato nessun provento e dove egli era titolare solo di fatto.
Assegno di mantenimento: L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ernesto D’Amico – Presidente
dott. Lara Ghermandi – Giudice relatore
dott. Raffaella Marzocca – Giudice

ha pronunciato la seguente Giudice relatore Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7241/2015 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:

M. S. (C.F. X), con il patrocinio dell’avv. C. L. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, n. 38 come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

G. A. (C.F. X), con il patrocinio dell’avv. A. G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caprino Veronese,  XX A. 14, come da mandato difensivo in atti;

RESISTENTE

Con l’intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi M. S. e G. A., autorizzando gli stessi a vivere separati con l’obbligo di comunicarsi, di volta in volta, ogni cambiamento di residenza o di domicilio;
2) assegnare alla ricorrente, da sola o unitamente al figlio R. A., disoccupato da tempo, la casa familiare sita in Ceraino, via;
3) porre a carico del sig. A. un assegno mensile pari ad 750,00 – con decorrenza dal mese di trattazione della prima udienza, mediante bonifico bancario permanente con valuta fissa, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall’anno successivo – per contribuire al mantenimento della moglie e/o, in parte, a quello del figlio R., considerando le spese vive che attualmente la sig.ra S. deve sostenere per mantenere sé ed il secondogenito, nonché il reddito della ricorrente e quello del marito;
4) visto il non adempimento spontaneo da parte del marito, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., ordinare la distrazione diretta dell’importo per l’assegno di mantenimento che il Tribunale riterrà opportuno, dalla pensione del sig. A.; In via Istruttoria, si chiede l’audizione del figlio R. A., con riserva di altri nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per parte resistente: in via preliminare: – accertarsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra S. M. a svolgere, in nome e per conto del figlio maggiorenne sig. A. R., tanto la richiesta di assegno mantenimento quanto la richiesta di assegnazione della Casa familiare; in via principale:
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati;
2) dichiararsi la separazione personale dei coniugi A. G. e S. M. con addebito di responsabilità a carico della sig.ra S. M.;
3) disporsi a favore del sig. A. G., invalido civile l’assegnazione in godimento della Casa coniugale sito in Dolcè fraz. Ceraino, via con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti;
4) rigettarsi, in ogni caso, la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto anche per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
5) con vittoria di spese e competenze di lite.

Si indica a teste la sig.ra B. G., G. M., entrambi di Dolcè e S. E. di Bardolino con riserva di altri.
Espressa ogni più ampia riserva di esporre.

Conclusioni del PM: “si associa”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.

Quanto esposto dalla ricorrente nel ricorso e nella successiva memoria integrativa ed il tenore della comparsa di costituzione e risposta del resistente, che non solo ha aderito alla richiesta di separazione, ma ha formulato anche domanda di addebito, evidenzia e comprova che fra S. M. e A. G., che avevano contratto matrimonio concordatario in Curtatone (MN) il 26 ottobre 1965 – matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del detto Comune al n. 18, parte II, Serie A – si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza ed è venuta meno di qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.

Pertanto non resta che pronunciare la separazione personale.
Separazione che va pronunciata senza addebito.

Va osservato infatti che il resistente, che come già esposto aveva anche chiesto l’addebito della separazione alla moglie, non ha poi coltivato tale domanda, avendo revocato l’incarico al proprio difensore, senza poi costituirsi con altro legale.

In mancanza di adeguati riscontri istruttori, la domanda di addebito non può quindi che essere rigettata.

Vanno poi rigettate anche le contrapposte domande di assegnazione della Casa coniugale.

Quanto alla domanda formulata in tal senso dalla S. si deve in primo luogo osservare come dalle sue stesse allegazioni risulti che ella ed il figlio Roberto si sono da tempo allontanati dalla casa coniugale (risultano attualmente vivere in immobile in locazione), sicché, avendo cessato di abitare stabilmente in essa, non sussistono i presupposti, ex art.337 sexies c.c. (già ex art. 155 quater c.c.), per la chiesta assegnazione.

Del pari non può disporsi l’assegnazione della Casa coniugale in favore del resistente, come da lui chiesto in comparsa di costituzione e risposa, atteso che l’assegnazione della Casa coniugale, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico della prole (v: Cass. civ. 13.02.2006, n. 3030) presuppone l’affidamento dei figli minori o la convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e non può invece essere disposta quale misura assistenziale per l’altro coniuge (v: Cass. civ. 28-09-2015, n. 19193). Restano ora da esaminare le richieste di natura economica.

Sul punto giudica il Tribunale che debbano essere confermati i provvedimenti presidenziali, non risultando sopravvenute circostanze modificative di rilievo.

La ricorrente ha invero documentato di percepire un’invalidità civile con rateo, nel novembre 2014, di circa 273,00 mensili (v: doc. 6 ric) ed ha altresì allegato di percepire circa 500,00 mensili per l’aiuto prestato ad una anziana signora.

Ha inoltre allegato di vivere con il figlio – da anni disoccupato – e di provvedere al pagamento del canone di locazione di 500,00 mensili di cui al contrato di locazione a lui intestato (v.: doc. 4 ric.) nonché alle spese di vitto e alloggio.

La ricorrente risulta poi comproprietaria al 50% della Casa coniugale attualmente abitata dal coniuge.

Quanto invece alla situazione economica dell’A., risulta che questi ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2013, un reddito imponibile di 13.301,00 (v: 730/2014 doc. 15) e per l’anno d’imposta 2014 un reddito imponibile di 13.461,00 (v: 730/2015 doc. 14), con un netto mensile, rapportato a 12 mensilità di circa 1018,00. Inoltre il resistente risulta percepire una pensione di guerra francese, con un rateo mensile, al giugno 2015 (giusta quanto risultante dall’estratto di conto corrente doc. 13 depositato dallo stesso resistente), di 391, 16. Complessivamente, quindi, il reddito medio mensile del resistente può essere stimato in non meno di 1400,00. Il resistente risulta inoltre comproprietario del 50% della Casa familiare, in cui vive, sicché non è chiamato a sostenere spese abitative, ad eccezione delle utenze.

L’A. risulta invece onerato di un finanziamento con rata mensile di 85 (v: doc. 17 res.). Tenuto quindi conto che sulla scorta delle dette risultanze e allegazioni emerge che il resistente vanta una migliore situazione economica rispetto alla ricorrente e che egli vive nella casa coniugale in comproprietà – sicché con i propri redditi non sostiene spese di alloggio – sussistono senz’altro i presupposti per confermare l’obbligo di A. G. di concorrere al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge.

Nulla deve invece disporsi a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Roberto (l’importo di 750,00 mensili è stato chiesto dalla ricorrente a titolo di contribuzione al mantenimento della moglie e/o, in parte, del figlio R.). Premesso che il genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente è legittimato ad avanzare richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio (v: Cass. civ. 08.09.2014, n. 18869), non sussistono i presupposti per l’accoglimento di tale domanda.

Va infatti considerato al riguardo, da un lato, che una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (Cass. civ. 14-03-2017, n. 6509) e, d’altro lato, che in ragione dell’età del figlio (nato il 24 gennaio 1968 e dunque ormai cinquantenne) devono in ogni caso ritenersene venuti meno i presupposti, posto che il diritto del figlio ad essere mantenuto si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e non può comunque protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo (v: Cass. civ. 26.04.2017, n. 10207). Va infine confermato l’ordine di pagamento diretto della contribuzione come disposto con s ordinanza in data 9 settembre 2016 (dep.12 settembre 2016), da intendersi qui integralmente richiamata.

In ragione della prevalente soccombenza del resistente vanno poste a suo carico le spese di lite, liquidate già dimidiate in dispositivo, con distrazione a favore dello Stato, stante l’ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi M. S. e G. A.;
2) rigetta la domanda d’addebito proposta dal resistente;
3) rigetta le contrapposte domande di assegnazione della Casa familiare;
4) pone a carico di A. G. l’obbligo di versare alla ricorrente S. M., la somma mensile di 500,00, quale contributo al suo mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT come per legge dall’anno successivo alla proposizione della domanda;
5) conferma l’ordine di pagamento diretto come disposto con ordinanza in data 9 settembre 2016 (dep.12 settembre 2016);
6) Condanna il resistente G. A. alla rifusione, in favore della ricorrente S. M., delle spese di lite, spese che liquida già dimidiate, stante l’ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, in 1200,00 per compensi professionali, oltre al 7,5% per spese generali ed oltre alle spese prenotate a debito, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello Stato.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2018

Il Giudice Estensore
dott. Lara Ghermandi

Il Presidente
dott. Ernesto D’Amico

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