Sequestro giudiziario di azienda. Come si regola?

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile – ordinanza n. 22945/2019 del 13/09/2019
Presidente: F. Manna
Relatore: G. Fortunato
Materia: Procedimenti cautelari
SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI AZIENDA COMPOSTA DA BENI MOBILI ED IMMOBILI – MODALITÀ DI ATTUAZIONE IN CASO DI DIVERGENZA TRA CUSTODE E DETENTORE – SUFFICIENZA DELLA CONSEGNA ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO DELL’AVVISO EX ART. 608 C.P.C. RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI.
Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro è regolata dall’art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l’inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 675 c.p.c.



