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Separazione personale dei coniugi – Tribunale di Pordenone, sentenza n. 242/2018, sezione civile

SEPARAZIONE CONIUGALE – AFFIDAMENTO – SERVIZI SOCIALI – ACCOGLIMENTO
Se un minore versa in uno stato di evidente malessere, dovuto ai non idilliaci rapporti intercorsi tra i genitori, il giudice può ritenere opportuno che il suo affido sia assegnato ai Servizi Sociali della zona, finalizzato a offrire stimoli relazionali con i coetanei e con altre figure adulte di riferimento.
CASSAZIONE 4413/2014
SEPARAZIONE CONIUGALE – AFFIDAMENTO – SERVIZI SOCIALI – MINORE – RIGETTO
L’affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali non deve essere considerato come un’alternativa, ma, piuttosto, come un supporto all’esercizio della funzione genitoriale da parte del genitore convivente ed una garanzia per i minori di evitare produzione di ulteriori traumi dipendenti dalla conflittualità esistente fra i genitori
ARTICOLO 337 TER CODICE CIVILE: «Il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.»
 

SENTENZA INTEGRALE

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE – SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pordenone, riunito persone dei signori magistrati:
– dr. Gaetano Appierto
– dr. ssa Maria Paola Costa
– dr. ssa Chiara Ilaria Risolo
ha pronunciato la seguente nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2018

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado, iscritto in data 6 novembre 2014 al n. 4266/2014 di Ruolo Generale Contenzioso, promosso
M. P., nata a Zoppola, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 16 febbraio 2017, dall’avv. R. M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone corso G. n. 40/A, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato

RICORRENTE

CONTRO

A. A., nato a Pordenone il, rappresentato e difeso, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo 2015, dall’avv. N. D. e dall’avv. E. D. (i quali all’udienza del 23 febbraio 2017 hanno dichiarato di aver rinunciato al mandato) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pordenone corso V. n. 54

RESISTENTE

con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale – Sede

INTERVENUTO

Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Causa trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 ottobre 2017.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come da foglio depositato telematicamente il 20 ottobre 2017: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale
1) SUI MINORI IN VIA PRINCIPALE Disporre l’affidamento congiunto dei minori G. A. e A. A. ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre; IN VIA SUBORDINATA confermare l’affidamento dei minori G. A. e A. A. al locale ente competente, fino al completamento del percorso di sostegno prescritto da Codesto Tribunale, con collocazione presso la madre IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RESIDUALE Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale, fermo l’affidamento al locale ente competente, intendesse disporre una eterocollocazione dei minori, si chiede che gli stessi vengano previamente ascoltati dal Giudicante;
2) S. C. FAMILIARE Confermare il provvedimento di assegnazione della Casa familiare di via S. alla sig.a M. P. e disporre che il sig. A. sia obbligato al pagamento di tutti gli oneri e spese riconducibili all’abitazione familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per utenze gas, acqua, energia elettrica, tasse, imposte e oneri fiscali, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese per sinistri atmosferici, a far data dal giorno del deposito del ricorso;
3) SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER I MINORI IN VIA PRINCIPALE A parziale modifica del provvedimento presidenziale dd. 19.03.2015, disporre l’obbligo per il sig. A. A. di corrispondere alla sig.a M. P. la somma di 750,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento della completa autonomia dei figli stessi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi ogni mese in via anticipata alla madre (esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente), entro il giorno 5 del mese, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore tra l’intestato Tribunale e l’Ordine degli Avvocati, a far data dal deposito del ricorso; IN VIA SUBORDINATA Confermare il provvedimento presidenziale;
4) SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER IL CONIUGE IN VIA PRINCIPALE A parziale modifica del provvedimento presidenziale dd. 19.03.2015, disporre l’obbligo per il sig. A. A. di corrispondere alla sig.a M. P. la somma di 1.000,00 quale contributo al mantenimento per la moglie, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi ogni mese in via anticipata (esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente) entro il giorno 5 del mese, a far data dal deposito del ricorso IN VIA SUBORDINATA Confermare il provvedimento presidenziale;
5) SPESE LEGALI Spese legali compensate. Confermare l’ammissione al patrocinio a spese dello stato della sig.a P., liquidando altresì il compenso dell’avvocato come da nota spese depositata;
6) IN VIA ISTRUTTORIA In caso di remissione in istruttoria, ammettere le richieste di prova di cui alle memorie ex art. 183 VI co. Cpc”.
Per il resistente: nessuno essendo comparso all’udienza del 20 ottobre 2017, si riportano le conclusioni della comparsa di costituzione e risposta: “Nel merito
1) Confermata la domanda di separazione giudiziale, di assegnazione della Casa coniugale e di affidamento condiviso dei figli G. ed A. con collocazione prevalente presso la madre, consentire al padre di vedere e tenere con sé questi ultimi a fine settimana alterni, infrasettimanalmente nella giornata di giovedì, con pernotto presso la propria abitazione, nonché quella di martedì in occasione del fine settimana di spettanza della ricorrente.
Vacanze estive, natalizie e pasquali come da ricorso.
2) Porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento a favore dei figli di 800 (400 cad.), del coniuge di 400, con accollo al 50% delle spese straordinarie a favore dei primi come da vigente Protocollo.
Spese di lite compensate”.
Per il Pubblico Ministero: come da visto del 31 marzo 2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Atteso che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale appare ampiamente attestata dalla narrativa degli atti scambiati e dalle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente M. P. e dal resistente A. A., va, in primo luogo, accolta la domanda principale proposta nel presente giudizio per la conclamata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 151 c.c.. Per l’effetto, va, dunque, pronunciata la separazione personale delle parti, con conseguente trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zoppola per le annotazioni e le ulteriori incombenze di Pag. 4 a 9 rito.
Con riguardo, quindi, alle domande che coinvolgono gli interessi morali e materiali dei figli della coppia G. (che, essendo nato il, è divenuto da poco maggiorenne e che ancora studia) ed A. (nata l’), deve il Collegio valorizzare gli esiti del lungo ed approfondito percorso avviato sin dagli esordi del giudizio presso i competenti servizi consultoriali e culminato nella relazione della Ctu dr. ssa M. J. M. Da detto percorso emerge, anzitutto, l’incapacità dei genitori di tutelare adeguatamente i figli, costretti sin da piccoli ad assistere agli aspri conflitti insorti fra i genitori stessi e determinatisi alla fine a schierarsi apertamente dalla parte della madre.
Madre che in tutti questi anni, sia pure con le sue fragilità caratteriali ben descritte nelle relazioni acquisite in corso di causa, ha, comunque, rappresentato un soggetto costantemente presente nella vita dei figlioli, a differenza del padre, che da sempre è stato relegato e che si è nel contempo auto-relegato al ruolo di semplice soggetto tenuto a provvedere al mantenimento della famiglia, in quanto unico percettore di reddito.
Purtroppo l’essere stati spettatori incolpevoli dei non idilliaci rapporti fra gli adulti ha comportato per entrambi i ragazzi uno stato di evidente malessere, caratterizzato dai non brillanti risultati scolastici e da una relazione in fin dei conti disturbata con i due genitori.
Appare, pertanto, indispensabile il mantenimento dell’affido (stante la maggiore età del primogenito) della (sola) figlia minore A. ai Servizi Sociali del Comune di Zoppola con funzioni di sostegno e controllo ed, in particolare, con la predisposizione di un progetto educativo domiciliare o di analogo progetto non domiciliare in favore della minore, finalizzato ad offrire stimoli relazionali e confronti con i coetanei o con altre figure adulte di riferimento, nonché con presa in carico dalla ragazza da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile.
Anche nell’attualità, l’unica soluzione realisticamente praticabile, come emerge dall’ascolto dei ragazzi ed al fine di non separare i fratelli, risulta essere la collocazione della giovane presso la madre nella ex abitazione familiare, casa che, per l’effetto, resterà assegnata alla signora P. Nel tentativo di preservare il rapporto padre/figlia, andranno, comunque, previste visite di A. con il signor A. secondo il calendario suggerito dall’Ente affidatario, in sinergia con il competente Consultorio Familiare, sentiti i genitori e tenuto conto degli impegni della minore.
Andrà, nello stesso tempo, prescritta ad entrambi i genitori la attivazione di un percorso individuale psicoterapeutico e di recupero delle competenze genitoriali, con l’indicazione che la valutazione, l’indagine e la cura svolte in modo disgiunto dovranno essere condivise con i Servizi affidatari.
Il Collegio prende, peraltro, atto con favore della circostanza che la ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha allegato e documentato di aver nel frattempo avviato un proprio personale percorso diretto a risolvere definitivamente le problematiche (anche di abuso alcolico) sopravvenute in corso di causa.
Non vi sono, invece, i presupposti per segnalare il caso al fine della nomina di un amministratore di sostegno per la signora P., la cui difficoltà economica deriva esclusivamente dal non puntuale versamento degli assegni di mantenimento, ad opera del signor A..
Quanto agli aspetti economici della odierna vicenda, deve operarsi il raffronto fra le risorse patrimoniali di cui dispongono i coniugi.
Mentre la ricorrente non ha pacificamente mai svolto attività lavorative retribuite, in quanto impegnata – allora come ora – in via esclusiva nel quotidiano accudimento della famiglia, e risulta intestataria pro quota (insieme al marito) della villa già coniugale (ove tuttora ella risiede con i figli G. ed A.) e (insieme a madre e fratelli) dell’abitazione della famiglia d’origine (che, del pari, non le assicura alcuna entrata, essendo occupata dalla propria genitrice), ben diversa è la situazione del resistente.
.ss Costui, infatti, anche all’esito della ricostruzione contabile effettuata dal Ctu dr. P. P. C., pur ricavando dalle varie iniziative economico-imprenditoriali intraprese unitamente al padre D. A. ed al fratello L. A. (talune delle quali di fatto inattive, altre in pesante perdita) i guadagni che dichiara al Fisco, in progressivo calo rispetto a quelli degli anni più risalenti, e pur non risultando nei vari conti LJJ correnti esaminati dal consulente (molti dei quali recanti saldo negativo o quasi a saldo zero) anomali flussi finanziari in entrata o uscita, conserva, tuttavia, potenzialità lavorative immutate e soprattutto può certamente contare sullo stabile e potente aiuto economico della propria rete parentale, avendo, ad esempio, trovato immediata e confortevole ospitalità presso la lussuosa magione paterna per sé e per la nuova compagna. Rete familiare con cui egli, come detto, intrattiene vincoli non solo affettivi, ma anche di lavoro quale collaboratore o socio delle plurime iniziative sopra ricordate.
Da quanto precede discende, pertanto, che il resistente, tenuto ad assicurare ai figlioli la conservazione del pregresso tenore di vita ed a garantire loro anche gli agi della costosa villa già familiare, dovrà contribuire nel mantenimento dei figli, versando alla ricorrente, che in modo pressoché esclusivo provvede alle esigenze della prole, un assegno mensile, rivalutabile come per legge, di 1.500,00 totali e, perciò, in ragione di 750,00 a figlio (primo assegno così rideterminato: marzo 2018; primo adeguamento: marzo 2019) e facendosi carico integralmente delle spese straordinarie, come meglio disciplinate nel protocollo adottato da questo Tribunale, cui si rinvia.
L’ascendente paterno, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., in caso di temporanea difficoltà del resistente ad adempiere il proprio obbligo nei confronti dei figli, è tenuto a fornire al resistente stesso i mezzi nella misura che si renderà necessaria.
Nonostante l’impegno da assumere per i figli, permane, tuttavia, un significativo divario tra la situazione economico-patrimoniale (irrilevante) della signora P. ed il compendio delle risorse del signor A., ivi comprendendosi il di lui inserimento, con stabili riflessi economici, nel contesto familiare.
Sebbene, nell’ottica del futuro divorzio, i coniugi saranno chiamati ad adottare scelte più radicali (quali la vendita) in relazione alla ex villa familiare, considerati i considerevoli costi della sua gestione, nell’attualità, trattandosi di separazione, deve, comunque, tendenzialmente garantirsi alla signora P. non già l’autosufficienza, bensì il pregresso tenore di vita.
Per tali dirimenti ragioni, il signor A. dovrà versare, questa volta a diretto favore della signora P., un assegno di ulteriori 750,00 al mese, ugualmente rivalutabile.
L’esito della lite, connotato da sostanziali profili di reciproca soccombenza, giustifica, infine, la compensazione fra le parti, per l’intero, delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi M. P., nata a Zoppola l’, ed A. A., nato a Pordenone il, dando atto che gli stessi contrassero matrimonio in data Il settembre 1999 in Comune di Zoppola e che l’atto fu trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune, anno 1999, parte II, serie A, n. 20; 2) dispone che l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zoppola proceda alle annotazioni della presente sentenza; 3) dispone che la figlia minore A. resti affidata ai Servizi Sociali del Comune di Zoppola con funzioni di sostegno e controllo ed, in particolare, con la predisposizione di un progetto educativo domiciliare o di analogo progetto non domiciliare in favore della minore, finalizzato ad offrire stimoli relazionali e confronti con i coetanei o con altre figure adulte di riferimento, nonché con presa in carico dalla ragazza da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile; 4) dispone che la minore A. resti collocata presso la madre nella ex abitazione familiare sita in Zoppola via S. n. 7, casa che, per l’effetto, assegna alla signora P.; 5) dispone che vengano previste visite di A. con il signor A. secondo il calendario suggerito dall’Ente affidatario, in sinergia con il competente Consultorio familiare, sentiti i genitori e tenuto conto degli impegni della minore; 6) prescrive ad entrambi i genitori la attivazione di un percorso individuale psicoterapeutico e di recupero delle competenze genitoriali, con l’indicazione che la valutazione, l’indagine e la cura svolte in modo disgiunto dovranno essere condivise con i Servizi affidatari della minore; 7) fa obbligo al signor A. di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese ed in forma tracciabile, alla signora P., a titolo di concorso nel mantenimento dei figli G. ed A., un assegno mensile, rivalutabile annualmente come per legge secondo le variazioni, se in aumento, degli indici Istat, di 1.500,00 totali, in ragione di 750,00 a figlio (primo assegno così rideterminato: marzo 2018; primo adeguamento: marzo 2019), nonché di farsi carico integralmente delle spese straordinarie relative ai figlioli, come meglio disciplinate nel protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, cui si rinvia; l’ascendente paterno, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., in caso di temporanea difficoltà del resistente ad adempiere il proprio obbligo nei confronti dei figli, è tenuto a fornire al resistente stesso i mezzi, nella misura che si renderà necessaria; Is- 8) dispone che il signor A. corrisponda a diretto favore della signora P., entro il giorno 10 di ogni mese ed in forma tracciabile, un assegno di 750,00 mensili, assegno rivalutabile annualmente come per legge secondo le variazioni, se in aumento, degli indici Istat (primo assegno così rideterminato: marzo 2018; primo adeguamento: marzo 2019); 9) spese di lite compensate per l’intero fra le parti.
Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2018.
Il Giudice estensore – dr.ssa Maria Paola Costa
Il Presidente – dr. Gaetano Appierto

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