Aumento del compenso spettante al difensore per manifesta fondatezza della domanda e sua cumulabilit? con la condanna ai sensi dell?art. 96, terzo comma, c.p.c. Valore medio di liquidazione del rimborso spese generali
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2012
da
CE SRL
ATTRICE-OPPONENTE
contro
ICS SPA
CONVENUTA ? OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CE srl ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale ICS SPA, per sentir revocare il decreto del 18.06.2012 con il quale il Giudice designato di questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla ICS spa la somma di euro 42.197,83 a titolo di corrispettivo per la vendita dei prodotti meglio descritti nella fatture allegate al ricorso monitorio che la stessa aveva effettuato.
A sostegno dell?opposizione l?attrice ha dedotto l?incompetenza territoriale del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo, sul presupposto che competente sarebbe stato il tribunale di Rieti, e, nel merito, la mancanza di prova del credito ingiunto in quanto, a suo dire, fondato solamente su delle fatture.
La convenuta opposta si ? costituita in giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone l?infondatezza.
La causa ? giunta a decisione senza lo svolgimento di attivit? istruttoria a seguito del rigetto da parte di questo Giudice delle istanze istruttorie orali avanzate dalle parti.
Ci? detto con riguardo alle prospettazione delle parti e all?iter del giudizio, in via preliminare va esaminata l?eccezione preliminare di incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo.
Essa ? infondata atteso che il procedimento minitorio ? stato correttamente promesso presso questo ufficio, in quanto nel suo circondario si trova la sede legale della convenuta che costituisce luogo ove l?obbligazione dedotta nel ricorso minitorio doveva esser adempiuta e quindi sulla base del criterio di cui all?art.20 c.p.c.
Venendo al merito, la domanda attorea ? palesemente destituita di fondamento e va pertanto rigettata.
Tale conclusione deriva dalla considerazione che l?attrice ha contestato la valenza probatoria della fatture dimesse dalla convenuta in fase monitoria, senza considerare che esse erano corredate dai documenti di trasporto recanti la firma del destinatario e, in quanto tali, sono pienamente idonee a comprovare la consegna della merce a quindi l?esecuzione della prestazione a carico della convenuta. Con la memoria ex art.183 comma 6, n.1 c.p.c., l?attrice ha affermato di disconoscere gli importi richiesti da controparte, al contempo riconoscendo un proprio debito nei confronti di essa di euro 15.300,00. Cos? facendo peraltro la convenuta ha implicitamente ammesso di aver ricevuto parte dei prodotti elecati nelle fatture dimesse in atti senza per? precisare quali.
Solo con la memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.pc, ed invero in maniera contraddittoria, l?attrice ha contestato la circostanza dell?avvenuta consegna della merce, formulando due capitoli di prova diretti a dimostrare che le merci suddette non erano mai state consegnate e la non riconducibilit? ai proprio addetti delle sottoscrizioni apposte in calce ai sopra citati documenti di trasporto.
E? evidente per? come tale contestazione sia stata tardiva, come ha opportunamente evidenziato la difesa della convenuta nella memoria ai sensi dell?art183 comma 6, n.2 cpc Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell?attrice opponente in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo riferimento al d.m. 55/2014, che ? entrato in vigore il 3 aprile di quest?anno.
In particolare la somma spettante a titolo di compenso va determinata assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione per le fasi di studio e introduttiva riducendo del 40 % i valori medi di liquidazione previsti dal predetto regolamento per le fasi di studio e introduttiva delle cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 tenuto conto della semplicit? delle questioni sottese alla presente controversia. I valori medi di liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale vanno ridotti di un ulteriore 10 %, tenuto conto che la prima ? consistita nel solo deposito delle memorie ai sensi dell?art. 183, VI comma c.p.c e che nella seconda i procuratori non hanno avuto nuove questioni o emergenze sulle quali controvertere.
Il compenso spettante alla convenuta opposta per l?intero giudizio, sulla base dei predetti criteri, ? quindi pari ad euro 3.903,50.
Peraltro nel caso di specie, ? possibile aumentare tale importo ai sensi dell?art. 4, co.8, del D.M. n.55/2014, potendo qualificarsi la difesa della convenuta come ?manifestamente fondata?, secondo l?espressione utilizzata da tale norma.
Essa invero ? stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento dell?orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n.161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all?epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di Stato ha definito, in quella occasione, come un?ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile ex officio dal giudice, avente la duplice finalit? non solo di ?scoraggiare pretestuose resistenze processuali? ma soprattutto di ?valorizzare, premiandola, l?abilit? tecnica dell?avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie? (cos? testualmente il richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoch? identici la relazione ministeriale al d.m.55/2014).
Ci? chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad avviso di questo Giudice, nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l?infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.
Volendo esemplificare si pu? pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilit? ovvero perch? involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perch? non vi ? stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
E? evidente poi che l?aumento in esame pu? essere riconosciuto d?ufficio dal giudice, atteso che la norma non richiede una istanza in tal senso del difensore della parte.
Nel caso di specie la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto dalla norma sopra citata poich?, come detto, ha evidenziato come parte attrice non avesse contestato specificamente le risultanze dei documenti di trasporto nonch? la circostanza che essi fossero stati sottoscritti dal destinatario e la conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie orali della opponente.
In virt? del predetto aumento, il compenso per il difensore della convenuta ascende ad euro 5.074,50.
Quanto alla voce rimborso spese generali ? opportuno chiarire che la percentuale del 15 % fissata dall?art. 2 comma 2 del regolamento 55/2014 costituisce l?entit? massima riconoscibile a tale titolo.
Infatti l?art. 13, comma 10, del legge 247/2012 ha previsto che:?Oltre al compenso per la prestazione professionale, all?avvocato ? dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell?interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima ? determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive? (sottolineatura dello scrivente).
A sua volta l?art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all?avvocato ?? dovuta ? in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale ? una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso?.
Nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario ? il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa, testualmente, ?d? attuazione all?art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario?.
Pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15 % ? la misura massima. Il che significa che l?entit? del rimborso forfetario pu? variare dall?1 % al 15 %.
A fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell?art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire ?di regola? non vale ad individuare una importo massimo vincolante per il giudice, atteso che la legge non prevede un simile vincolo (si noti peraltro che tale espressione ? utilizzata dal regolamento anche con riguardo agli aumenti o alle diminuizioni apportabili ai valori medi di liquidazione dei compensi).
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, solo a seguito di istanza adeguatamente motivata ? possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima prevista a titolo di rimborso spese generali e, in difetto di essa, pu? riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50 % della somma liquidata a titolo di compenso.
Infine l?attrice va condannata ai sensi dell?art. 96 terzo comma cpc, come aggiunto dalla L.69/2009, al pagamento in favore della convenuta di una somma, equitativamente determinata in quella di poco inferiore alla met? dell?ammontare delle spese di lite come sopra liquidate, esclusi gli accessori.
Infatti anche una simile condanna prescinde dalla richiesta della parte vittoriosa, dovendo soprattutto per questa ragione riconoscersi ad essa natura sanzionatoria, mentre presuppone, ad avviso di questo Giudice, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ossia la sussistenza dei medesimi requisiti soggettivi di cui al primo comma dell?art. 96 c.p.c.
Questa infatti ? l?interpretazione pi? convincente, anche perch? costituzionalmente orientata della norma poich? ? evidente che se si prescindesse dai predetti requisiti il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, soluzione che pare in contrasto con il parametro dell?art. 24 Cost.
Nel caso di specie pu? ritenersi che l?attrice abbia agito quantomeno con colpa grave poich?, oltre a sostenere tesi che, come sopra evidenziato, sono risultate manifestante infondate, ha assunto un comportamento processuale gravemente contraddittorio, estrinsecatosi dapprima nel non contestare (in atto di citazione) e poi nel riconoscere (con la memoria ai sensi dell?art. 183, VI comma c.p.c. la attribuibilit? a s? dei documenti di trasporto prodotti in fase monitoria e nel contestare solo con la memoria ai sensi dell?art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 tale risultanze documentali.
E? appena il caso di aggiungere che non osta all?adozione della condanna ai sensi dell?art. 96 terzo comma c.p.c l?esito in rito del presente giudizio atteso che l?iniziativa giudiziaria dell?attore ha avuto comunque l?effetto indiretto di sottrarre tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.
Peraltro la considerazione che il giudizio ha avuto una durata contenuta, pari a poco pi? di un anno, giustifica la determinazione della sanzione nella misura sopra indicata.
Infine occorre chiarire che nel caso di specie ? possibile l?applicazione congiunta dell?art. 4, comma 8 del D.M. 55/2014 e dell?art. 96, terzo comma, c.pc. atteso che la prima disposizione ? diretta a compensare, con un surplus, il difensore della parte vittoriosa che sia riuscito a semplificare il giudizio, e quindi anche a contenerne i tempi, mentre la seconda ha la funzione di indennizzare-ristorare direttamente la parte vittoriosa.
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta le domande dell?attrice opponente e per l?effetto la condanna a rifondere alla convenuta opposta le spese del giudizio,
che liquida nella somma di euro 5.074,50. a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 7,5 % sul predetto importo, Iva, se dovuta, e Cpa.
Visto l?art. 96, terzo comma c.p.c condanna altres? l?attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta la somma di euro 2.500,00.
Verona 19 giugno 2014
Il Giudice
(Dott. Massimo Vaccari)