TRA

L. M. D. B. C.F.
R. A. C.F.
rappresentati e difesi dall?Avv. D. A. e con domicilio eletto presso lo studio dell?Avv. O. P. in Verona

ATTORE

E

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante
rappresentato e difeso dall?Avv. M. F. e dall?Avv. L. S. e domiciliato presso lo studio del secondo in Verona

CONVENUTA

All?udienza del 1?.10.2015 sono comparsi innanzi al dott. Pier Paolo Lanni l?Avv. D. S., in sostituzione dell?Avv. A., il quale precisa le conclusioni come in atti, precisando che la domanda degli attori riguarda l?accertamento delle nullit? dei contratti dedotti nell?atto di citazione e degli addebiti contestati, oltre che le invalidit? del rapporto di garanzia, con conseguente rideterminazione dei saldi passivi, con esclusioni delle contestazioni relative agli strumenti finanziari derivati, e l?Avv. S., il quale precisa le conclusioni nei seguenti: ?Voglia l?Ill.mo Tribunale adito, respingere per le ragioni tutte esposte tutte le domande avversarie, in quanto infondate e/o prescritte, e, in via riconvenzionale, condannare i signori I. M. D. B. e R. A., al pagamento della somma che sar? ritenuta di giustizia, per i titoli di cui in narrativa, tenuto conto della domanda originaria della banca e delle risultanze della CTU, oltre interessi legali dal 30.12.2006 al saldo. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA e IVA come per legge.?. L?Avv. S. chiede la distrazione delle spese in favore dell?Avv. A., che ha anticipato le spese e non ha ricevuto il pagamento degli onorari. L?Avv. S. deposita nota spese. Su richiesta del giudice i difensori specificano che la causa introdotta dal Fallimento Asian Byte ed avente od oggetto anche la corrispondente domanda di Unicredit ? stata definita, sicch? il Fallimento Asian Byte non deve considerarsi pi? parte del procedimento. Il Giudice invita i difensori alla discussione. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Altri istituti di diritto societario soggetti al DL 5/2003 (rito ordinario)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti in udienza; preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto che:

  • ai fini della ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem l?atto di citazione notificato il 9/10/06 e la comparsa di costituzione depositata il 26/1/07, con la precisazione che tutte le pretese riguardanti gli strumenti finanziari derivati e la posizione del debitore principale (fallimento Asian?Byte) sono stati autonomamente definite dalle parti, come concordemente dedotto in udienza;
  • l?oggetto residuo della causa consiste quindi: 1) nell?accertamento della validit? delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli attori; 2) nell?accertamento del saldo passivo di tutti i rapporti bancari facenti capo alla Asian Byte ad eccezione del rapporto di swap (e precisamente il conto corrente n. 1576885, il conto anticipi fatture n. 158088, il conto anticipi n. 1577851, il conto valuta estera n. 6016, il conto corrente n. 3624472, il conto corrente n. 3624599, il conto corrente 3779357, il conto valutario 1779127, il conto valutario 514103057, il conto valutario 521506330), tenuto conto delle contestazioni degli attori dirette a far valere l?applicazione di interessi ultralegali e CMS non pattuiti, l?illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l?illecito addebito di interessi usurari; 3) nel conseguente esame?della domanda risarcitoria degli attori e della domanda di condanna al pagamento dei?convenuti;
    orbene, la domanda diretta a far valere l?invalidit? delle fideiussioni deve giudicarsi infondata e va rigetta, posto che: a) gli attori hanno sottoscritto tre fideiussioni omnibus per i debiti della Asian Byte, la prima del 14/12/98 in favore della Rolo Banca fino all?importo massimo di L. 2.460.000, la seconda del 15/12/98 in favore del Credito Italiano fino all?importo massimo di L. 1500.000, la terza del 20/5/04 in favore della Unicredit Banca d?impresa fino all?importo massimo di ??1.500.000; b) tutte le fideiussioni recano l?indicazione dell?importo massimo garantito (come previsto dall?art. 1938 c.c.) e hanno data certa, poich? sulla rispettiva prima pagina ? apposto il timbro postale di spedizione;
  • ci? posto, riguardo alla determinazione del saldo passivo dei rapporti bancari, e tenuto conto delle specifiche contestazioni formulate dagli attori nonch? delle repliche e dell?eccezione di prescrizione formulate dalla convenuta, va osservato che:
    1) deve considerarsi infondata la contestazione diretta a far valere l?applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, posto che i contratti di conto corrente prodotti dalla convenuta contengono la previsione del tasso di interesse passivo e non risultano contestazioni del debitore principale in relazione alle variazioni di tale tasso, comunicate nel corso del rapporto e risultanti dagli estratti depositati; 2) deve ritenersi fondata in minima parte la contestazione diretta a far valere l?applicazione di interessi superiori al tasso-soglia, atteso che: 2.a) le allegazioni di parte attrice sul?punto muovono dal rilievo che il tasso effettivo globale applicato al rapporto debba?calcolarsi computando anche la commissione di massimo scoperto; 2.b) tale impostazione, per?, non pu? essere condivisa, in quanto crea un disallineamento con il termine di riferimento utilizzato (il tasso soglia), atteso che il tasso-soglia nel periodo in esame (terminato, prima dell?entrata in vigore dell?art. 2 bis della legge n. 2/09) ? stato determinato, secondo le istruzioni della Banca d?Italia succedutesi nel tempo, senza la considerazione della commissione di massimo scoperto, che invece dovrebbe essere computata in un autonomo calcolo della commissione-soglia (secondo le specifiche istruzioni contenute nella nota della Banca d?Italia del?2/12/05); 2.c) in altri termini, se la CMS deve essere considerata nella determinazione del TEG, dovrebbe essere corrispondentemente aumentato il tasso soglia, cos? arrivandosi ad attribuire alla CMS un valore neutro nella determinazione degli eventuali interessi usurari; 2.d) la correttezza di questa impostazione ? stata confermata dall?art. 2 bis della legge n. 2/09 che ha disposto, solo per l?avvenire, la considerazione della CMS ai fini del calcolo dell?interesse usurario; 2.e) la CTU espletata nel corso del giudizio, sulla base di analisi immuni da censure di carattere logico o tecnico (tanto da non essere contestate dalle parti sul punto), ha accertato, seguendo l?impostazione appena evidenziata, che solo in relazione ai rapporti di conto corrente nn. 1576885, 1577851, 3624472,3624599, vi ? stato un superamento del tasso e della commissione soglia, e solo per alcuni trimestri; 2.f) conseguentemente per tali trimestri deve essere applicato solo il tasso sogli, condividendosi l?orientamento di legittimit?, secondo cui ?la disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti (nella specie, conto corrente con tasso d?interesse superiore a quello legale) contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell?art. 1 della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi? (Cass. n. 602/13); 3) anche la contestazione relativa alla CMS deve ritenersi parzialmente fondata, la CTU, sulla base di analisi immuni da censure di carattere logico o tecnico (tanto da non?essere contestate dalle parti sul punto), ha accertato che su alcuni rapporti di conto corrente (n. 1577851, 6016, 3624599, 1779127) ? stata applicata una CMS non?pattuita, mentre su altri rapporti (nn. 1576885, 158088, 36244772) ? stata applicata?una CMS difforme da quella pattuita; 3.a) pertanto, il saldo deve essere rideterminato, escludendo per i primi rapporti tutti gli addebiti relativi alle CMS e?rideterminando per i secondi gli addebiti secondo le previsioni contrattuali; 4) deve?invece ritenersi interamente fondata la contestazione diretta a far valere l?illecita?capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, prevista dai contratti di conto?corrente, con la conseguenza che, come affermato condivisibilmente dalla sentenza?delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/10; va esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione degli stessi; 5) la stessa eccezione, invece, deve ritenersi infondata con riferimento al contratto di conto corrente n. 100116, in quanto stipulato dopo la delibera CICR del 9/2/00, conformemente alle sue previsioni; 6) deve poi ritenersi parzialmente fondata l?eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, sul presupposto dell?adesione (tanto pi? all?esito della sentenza n. 78/12 della Corte Costituzionale) all?orientamento espresso dalla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e basato sull?ormai nota distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista; 6.a) in particolare, nella rideterminazione del saldo non possono escludersi i movimenti indebiti effettuati nel periodo precedente il decennio prima della proposizione della domanda, oltre i limiti degli affidamenti concessi;
  • la CTU espletata nel corso del giudizio (che pu? essere posta interamente a base della decisione, sul presupposto della condivisibilit? del procedimento logico e tecnico seguito dal CTU e del richiamo integrale delle relazioni depositate il 12/12/12 e il 30/4/15) ha rideterminato i saldi passivi dei rapporti bancari seguendo i criteri indicati nel paragrafo precedente;
  • sulla base di tali accertamenti, come si desume dal prospetto finale contenuto a pag. 15 della relazione del CTU depositata il 30/4/15, il saldo passivo residuo spettante alla convenuta deve essere quantificato nell?importo di ? 2356,25;
  • pertanto, la domanda riconvenzionale della convenuta deve giudicarsi fondata e va?accolta limitatamente all?importo su indicato, oltre interessi legali dal 30.12.2006 al?saldo;
  • infine deve giudicarsi infondata la domanda proposta dagli di condanna dell?istituto?di credito al risarcimento dei danni, posto che non ? stato allegato dalle parti alcun danno riconducibile all?evoluzione dei contratti bancari dedotti in giudizio;
  • quanto alle spese di lite, va rilevato che: gli attori sono soccombenti in relazione alle?domande di accertamento dell?invalidit? delle fideiussioni e di risarcimento dei?danni, nonch? (in minima parte) in relazione alla domanda riconvenzionale della?convenuta, mentre ? la stessa convenuta ad essere prevalentemente soccombente in?relazione alla domanda di ndetermmazione dei saldo passivo dei rapporti; sussiste quindi una soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese, con eccezione di quelle relative CTU, che, riguardando esclusivamente l?accertamento su cui ? prevalentemente soccombente la convenuta, vanno poste interamente a suo carico;

    P.Q.M.

    definitivamente pronunciando:

    1. accoglie parzialmente la domanda di rideterminazione del saldo passivo dei rapporti bancari dedotti in giudizio e quindi dichiara che il saldo residuo dovuto dal debitore principale alla convenuta ? pari ad ? 2356,25;
    2. accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta e quindi condanna I. M. D. B. e R. A., in solido, a pagare in favore della Unicredit S.p.a. la somma di ? 2356,25, oltre interessi legali dal 30.12.2006 al saldo;
    3. rigetta le ulteriori domande delle parti;
    4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
    5. pone definitivamente a carico della convenuta le spese relative alla CTU espletata nel corso del giudizio.

    Verona, 1? ottobre 2015

    Il Giudice
    Dott. Pier Paolo Lanni