Tribunale di Verona, Sez. II Civile – Sentenza n. 2212/2015 del 3.08.2015 (Dott. Platania)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione SECONDA SEZIONE

 

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fernando Platania ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N???? /2013 R.G. promossa da:
S. B.con il patrocinio dell?avv. M. C. elettivamente domiciliato in indirizzo presso il difensore avv. M. C.

ATTORE

contro

A. B. con il patrocinio dell?avv. A. S. e elettivamente domiciliato in VERONA presso lo studio dell’avv. A. S.

CONVENUTO

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d?udienza del 23 aprile 2015;

MOTIVAZIONE

Con citazione del 22 aprile 2013 S. B. conveniva in giudizio A. B. per ottenere la restituzione dell?importo di euro 9.000
consegnatogli per potere partecipare ad una costituenda societ? che avrebbe dovuto concorrere alla gara di assegnazione delle licenze per apertura di sale

ove esercitare il poker sportivo live. Tale attivit? avrebbe potuto svolgersi in ragione della associazione della costituenda societ? con la Shark Bay.

Tuttavia mesi dopo, il responsabile di Shark Bay, incontrato in occasione di una gara di poker sportivo del circuito Shark Bay, negava ogni collegamento con il A. B.. Esclusa la possibilit? di ottenere le licenze sportive perch? la legislazione in materia non era mutata ( come ipotizzato al momento dell’adesione della S. B. al progetto illustrato dal A. B.), aveva chiesto la restituzione delle somme al convenuto che per? aveva rifiutato di rimborsare alcunch?.

Si costituiva in giudizio Alberto A. B. che precisava di avere assunto la carica di presidente dell?associazione Poker sportivo di Verona; le somme erano state versate dalla S. B. al fine di partecipare, in qualit? di socio gestore, alla associazione stessa; mai aveva detto di volere costituire una societ? per la acquisizione delle licenze per l?esercizio di sale destinate al poker sportivo; la quota della S. B. era stata rilevata da altra persona che aveva corrisposto alla S. B. il controvalore.

Escussi alcuni testi, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Premesso che la domanda di restituzione si fonda sull’indebita percezione da parte del A. B. della complessiva somma di euro 7.800 ( non contestata) si osserva che non v?? nessuna prova del fatto che il versamento sia stato fatto in relazione alla partecipazione alla Associazione Poker sportivo Verona di cui il A. B. ? stato presidente. Infatti anche a volere seguire la tesidifensiva del A. B., quest’ultimo non ha prodotto alcun documento che comprovasse la partecipazione della S. B. alla associazione.

Secondo l?art. 5 dello statuto ( di cui v?? copia in atti) la richiesta di partecipazione all?Associazione doveva essere avanzata a seguito di sottoscrizione di un modulo ma soprattutto accettata da una delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione Bertocchi ha assunto di avere versato le somme incassate all?Associazione ma anche di ci? non v’? alcuna prova.

E? vero che nella ricevuta prodotta quale documento 1, il versamento ? giustificato dalla volont? della S. B. di partecipare ?quale socio gestore? alla associazione Poker sportivo Verona ma alla fine, la ragione del versamento risulta poco rilevante in quanto ? mancata completamente la prova, che incombeva sul A. B., circa il fatto che le somme ricevute dal A. B. (in proprio e non quale Presidente della associazione) fossero state destinate al fine indicato nella ricevuta.

Va anche aggiunto, a sostegno dell’infondatezza della ricostruzione dei fatti? operata dal A. B., che ? risultata anche smentita la tesi dell?acquisto della quota di partecipazione nella associazione da parte di tal Pani che, dopo avere dichiarato di avere direttamente pagato alla Brizzi, euro 4 000 per? l?acquisto ha assunto, invece, di avere effettuato lavori per conto dell?associazione alcuni lavori. Quindi nessun rapporto diretto tra il Pani e la S. B.

Conclusivamente la domanda di restituzione dell?indebito versamento di euro 7.800 risulta fondata.

Pertanto A. B. ? condannato al pagamento dell?importo di euro 7.800 oltre gli interessi di legge dal 22 aprile 2013.

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di lite , liquidate come in dispositivo.

 

P Q M

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando;

condanna

A. B. a pagare a S. B. l’importo di euro 7.800 oltre gli interessi di legge dal 22 aprile 2013 nonch? a rifondere a Simonetta Brizzi le spese di lite liquidate in euro 4835 per compensi ed euro 229,85 per spese (oltre iva epa e rimb. spese forf 15%).

Verona, 21 luglio 2015.

 

Il Giudice

Dott. Fernando Platania

 

 

 

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