Tribunale di Verona – Sentenza n. 1461/2015 del 4.06.2015 (Dott.ssa Rizzuto)

Appalto: altre ipotesi ex. art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669cc)

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 10951/11 e promossa
da: NUOVA I. COSTRUZIONI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Crispiano (TA) P. IVA??? , elettivamente domiciliato presso lo studio dell?avv. L. Z. che unitamente all?avv F. B., la rappresenta e difende per mandato a margine dell’attore di citazione

OPPONENTE

contro: ATAG ITALIA s.r.l. in persona del legale rappresentante pr? tempore con sede in Peschiera del Garda (VR) elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv F. C. che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTA

CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE: come da foglio allegato al verbale di precisazione delle conclusioni
CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA: come da comparsa di risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell’attuale disposto dell’art. 132 c.p.c.

Nel merito il presente giudizio trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria da Atag Italia s.r.l. per il pagamento di una fornitura di merce.

L’ingiunta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo che le forniture si riferivano ad un pi? ampio contratto di progettazione, assistenza e messa in funzione di impianto solare termico completo; ha quindi sollevato contestazioni sul quantum preteso che non ha tenuto conto dello sconto pattuito e della mancata fornitura di un materiale ed ha poi contestato, a fini risarcitori, di non essere stata correttamente informata durante le trattative e nella formazione del contratto e di non avere ricevuto l?assistenza dovuta. Per tali motivi l?opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell?opposta al risarcimento dei danni patiti.

Il giudizio si ? articolato con la costituzione in giudizio dell’opposta che ha contestato in fatto e diritto a quanto dedotto dall’attrice.

In fatto non ? contestato che l?accordo tra le parti si fonda sull?ultimo preventivo predisposto da ATAG Italia s.r.l. nel 24 5.2008 e sulle successive conferme d’ordine.

Per quanto concerne l?errata quantificazione del credito, dalla CTU espletata, cui questo Giudice si riporta perch? adeguatamente motivata e rispondente ai criteri scientifici vigenti in materia vizi, emerge che le conferme d?ordine corrispondono all’offerta del 24.5.2008, che le fatture di cui alle conferme d’ordine corrispondenti hanno prezzi con sconti inferiori al 15% e che il materiale CEDZRBS1, bench? inserito nell?offerta 24.5.2008, non ? compreso nelle successive conferme d?ordine ne risulta fornito e fatturato.

Tanto premesso la contestazione sul quantum non ? fondata e deve essere rigettata.

La pretesa creditoria non ricomprende il materiale CEDZRBS1 che non ? stato fornito e che, come evidenziato dal CTU, non era nemmeno ricompreso nelle conferme d?ordine.

Con riferimento, invece, allo sconto pattuito parte opposta ha tempestivamente disconosciuto la conformit? all?originale del doc. 4 di parte opponente recante in calce l’aggiunta a penna “extra netto ? 91.318,70” priva di sottoscrizione facendone quindi perdere la qualit? di prova. La mancata produzione dell?originale e l’assenza di allegazioni a giustificazione della mancata produzione non consentono ai sensi dell’art. 2722 c.c. l?ammissione del capitolo di prova reiterato in sede di precisazione delle conclusioni e teso a provare la coeva pattuizione dello sconto del 15%.

Per quanto concerne l?ulteriore motivo di opposizione, il CTU ha confermato che per realizzare l’impianto completo era necessaria la realizzazione di un vano termico adeguato alla normativa, con accorgimenti specifici, quale aereazione e relativi impianti elettrico ed idrico, realizzazione di idonea soletta di ripartizione carichi in c.a., il tutto predisposto in conformit? ad idoneo progetto e conforme agli schemi tecnici di montaggio realizzati dal progettista. La differenza del terzo progetto rispetto ai primi due scartati dalla opponente consiste proprio nella necessit? di un progetto circostanza evidenziata nel preventivo ove ? espressamente indicato che ?la presente offerta ? stata eseguita in base alle informazioni ricevute: il tutto andr? comunque verificato dal progettista con i dati effettivi dell?impianto oltre che con la verifica del posizionamento dei pannelli solari … l’offerta per i generatori termici ? relativa alle sole apparecchiature e non prevede in questo caso una struttura di contenimento per esterno che resta pertanto esclusa .. dall?offerta restano al momento escluse???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? vasi di espansione…tubazioni di collegamento …va verificato il posizionamento dei pannelli in base alle possibili ombre causate dalle strutture che costituiscono la finitura architettonica del tetto piano e per il quale sar? necessario un progetto?.

La proposta accettata dall?opponente, come chiarito dalla CTU espletata, ? inerente un generatore termico modulare e ai completi relativi ai sistemi solari e non comprende tutti i componenti necessari per il funzionamento n? sono indicati costi di manodopera.

L’istruttoria espletata non ha poi dato conferma all?assunto attoreo secondo il quale l?agente Atag l’avrebbe rassicurata circa la completezza dell?impianto e la semplicit? del montaggio e la necessit? di mere pensile per la protezione dell?impianto. L?agente di Atag, sentito come teste, ha dichiarato di aver consegnato solo lo schema funzionale e di aver precisato che l’impianto doveva poi essere progettato da un tecnico della committente e che non sarebbe bastata una pensilina. Sebbene il teste Serio abbia diversamente riferito che il sig Vitale avrebbe assicurato che era sufficiente una pensilina, il teste Fanelli, padre del leale rappresentante dell?opponente e supervisore del cantiere, ha negato che l?ingegnere di Atag abbia detto che l’impianto potesse essere coperto solo da una pensilina e che, anzi, lo stesso precis? la necessit? di un locale tecnico e di un progetto D’altronde Nuova I. Costruzioni ? soggetto professionale che deve ritenersi dotato di strutture interne per la valutazione delle offerte e che non pu? fare affidamento su dichiarazioni dell?agente della venditrice in palese contrasto con quanto sottoscritto. Ci? trova conferma nelle dichiarazioni del teste Cannat?, tecnico libero professionista dell’opponente, che ha riferito di aver seguito la parte relativa ai primi due preventivi, di aver solo successivamente appreso che era stato sottoscritto un diverso preventivo che cos? come predisposto ? definito dallo stesso teste ?un impianto non di tipo compatto”; il teste ha inoltre chiarito di aver ricevuto degli schemi e non dei progetti. Lo stesso teste Fanelli, padre del leale rappresentante dell’opponente e supervisore del cantiere, ha confermato che la Nuova I. Costruzioni aveva effettuato delle analisi sui primi due progetti verificando che il peso del modulo era eccessivo per essere messo in terrazzo.

Tutto ci? premesso, l’opposizione non ? fondata e deve pertanto essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell?opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente.

PQM

Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, in parziale accoglimento dell’opposizione promossa da Nuova I. Costruzioni s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 3194/11, rigetta l?opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3194/11,

conferma per l’effetto il decreto ingiuntivo n. 3194/11 gi? dichiarato provvisoriamente esecutivo;

condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi ? 13.430,00 oltre rimborso forfetario, IVA e epa; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente

Verona 4.5.2015

Il Giudice

Dott.ssa Rizzuto

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