Tribunale di Treviso – 30.06.2015 (Dott. Barbazza)

Processo Civile Telematico

TRIBUNALE DI TREVISO

 

R.G. n.????? /2014

Il Giudice,

dato atto che in data 27 giugno 2015 ? stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana il Decreto Legge 27 giugno? 2015, n. 83 recante ?Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell?amministrazione giudiziaria?;

dato altres? atto che l?art. 24 del citato decreto prevede che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

rilevato che l?art. 19, comma primo, d.l. 83/2015, riguardante disposizioni in materia di processo civile telematico, modifica il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che, dopo l?articolo 16 octies, venganoaggiuntil?art. 16 decies (rubricato ?Potere di certificazione di conformit?delle copie degli atti notificati?) e l?art. 16 undecies (rubricato Modalit? dell?attestazione di conformit?) ;

rilevato altres? che in base alla disposizione dell?art. 16 decies d.l. 83/2015 il difensore, quando deposita ?con modalit?telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalit? non telematiche, dall?ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53? debba? attestare la conformit? della copia al predetto atto;

rilevato infine che l?art. 16 undecies d.l. 83/2015 prevede che ?quando l?attestazione di conformit? si riferisce ad una copia analogica, l?attestazione stessa ? apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia per? congiunto materialmente alla medesima?, mentre lo stesso art. 19, comma secondo, d.l. 83/2015 prevede che ?quando l’attestazione di conformit? si riferisce ad una copia informatica, l?attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico?, potendo in tale secondo caso alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l?indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce ed? allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa ? depositata telematicamente, mentre se la copia informatica ? destinata alla notifica, l?attestazione di conformit? deve essere inserita nella relazione di notificazione;

considerato che nella richiesta pervenuta manca tale necessaria certificazione di conformit? delle copie degli atti notificati;

P.Q.M.

Rigetta l?istanza.

Si comunichi.

Treviso, 30 giugno 2015

Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza

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