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No all’indennizzo per l’incidente subito durante la pausa caffè fuori dal luogo di lavoro

Corte di Cassazione – sentenza n. 32473/2021, sez. Lavoro Civile

Può un lavoratore ottenere un indennizzo per il danno subito mentre stava andando o tornando dal bar per la pausa caffè?
Secondo la sentenza di Cassazione n. 32473/2021, la risposta è no.

Il caso

Tutto ebbe inizio quando un’impiegata della Procura della Repubblica di Firenze fece domanda all’INAIL per l’ottenimento di un’indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea e per l’indennizzo di un danno permanente del 10% in seguito a un infortunio subito nel tragitto dal luogo di lavoro al bar in cui aveva appena svolto la pausa caffè. Domanda accolta in primo e secondo grado in quanto permaneva «il nesso eziologico con l’attività lavorativa». In fin dei conti, la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro anche in virtù del fatto che il luogo di lavoro fosse sprovvisto di un servizio bar interno.

L’INAIL, però, fece ricorso per «violazione dell’art. 2 t.u. n. 1124/1965 e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 38/2000».

La decisione

I giudici di Cassazione, in senso contrario ai giudizi di merito, specificano che l’infortunio subito dall’impiegata non è connesso in alcun modo all’attività lavorativa. Il rischio corso dalla lavoratrice, infatti, è il risultato di una scelta arbitraria che per soddisfare «un bisogno certamente procrastinabile e non impellente» ha creato «una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa»; Questa libera scelta, ben diversa da un impellente bisogno fisiologico, fa cadere ogni nesso tra l’incidente e l’attività lavorativa.

Ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro fosse a conoscenza del fatto che i dipendenti timbrassero il cartellino per fare la pausa caffè all’esterno dell’edificio. «Quando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica cioè anteriormente o successivamente a queste, o durante una “pausa”), la ravvisabilità dell’occasione di lavoro è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa» o di quanto connesso a essa.

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