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Rettificazione dell’attribuzione di sesso – Tribunale di Vicenza, sentenza n. 192/2019, giudice Poi

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Marina Caparelli – Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo – Giudice
Dott.ssa Giulia Poi – Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 801 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018 promossa con atto di citazione notificato in data

B. M. nato a VICENZA il X, rappresentato e difeso dall’avvocato C. S.

nei confronti di

B. E. B. E.

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

In punto: rettificazione dell’attribuzione di sesso ai sensi della legge n. 164/1982.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:
“Come da atto di citazione, rinunciando ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.”.

CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Accoglimento del ricorso”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 31.1.2018 E 2.2.2018 B. M. ha esposto: – di essere divorziato e di avere i seguenti figli: B. E. (nato nel 1989) e B. E. (nato nel 1992); – che, sin dall’età infantile, ha avvertito interesse per il mondo femminile, assumendo atteggiamenti e condotte tipicamente femminili e percepiva come estranei i comportamenti dei soggetti aventi il proprio sesso biologico; -che tale sensazione non si è mai sopita nel corso del tempo, anche se l’ambiente ristretto in cui è cresciuto e un’educazione fortemente maschile lo hanno portato ad adeguarsi alle convenzioni sociali ed al ruolo maschile, portandolo a sposarsi e ad avere due figli; – che, si è acuita nel corso dello sviluppo fisico, tanto da portarlo ad intraprendere un percorso dapprima di trattamenti per la depilazione definitiva, passando per la terapia logopedica per una modulazione femminile della voce ed all’assunzione del nome “I.”, dal dicembre 2015 presso uno psicologo e successivamente dall’aprile 2016 sottoponendosi a trattamento ormonale sostitutivo tutt’ora in corso; – il 20.10.2017 la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa C. ha accertato che il processo del cambio di identità intrapreso dal sig. B. è molto ben integrato in tutti gli aspetti della personalità, stante il buon andamento della cura senza riflessi negativi sotto il profilo psicologico e somatico, nonché che la determinazione del B. nella prosecuzione del processo intrapreso è irreversibile ed ha accertato l’assenza di patologie psichiatriche e ha formulato diagnosi di Disforia di Genere, ritenendo quindi opportuna la rettificazione d anagrafica per un adeguato equilibrio tra psiche e fisico; – che il 9.10.2017 il medico di base dott.ssa L. B. ha accertato che la terapia farmacologica intrapresa dal sig. B. hanno dato l’effetto di ridurre la quantità di ormoni maschili circolanti nel sangue e di aumentare la presenza di quelli femminili e che gli effetti dei farmaci ormonali risultano ormai evidenti non solo agli esami del sangue ma anche alla visita medica; – che il 23.11.2017 lo psicologo e psicoterapeuta dott. M. B. ha accertato l’assenza di patologie psichiatriche; – ad oggi l’attore si presenta con corpo e sembianze femminili e attribuzione anagrafica maschile.

Tutto ciò premesso, B. M. chiede di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili; che il Tribunale, contestualmente, disponga la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, attribuendogli il prenome “I.”, con ordine all’Ufficiale di Stato Civile di rettificare l’atto di nascita dell’attore.

L’attore è comparso personalmente all’udienza del 6.7.2018 e, sentito dal G.I., ha convintamente espresso la propria intenzione di completare il percorso di cambio di genere ed eventualmente di sottoporsi altresì ad intervento chirurgico, se suggerito dai medici.

La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione con rinuncia dei termini dell’art. 190 c.p.c. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti B. E. e B. E..

Nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento.

L’art.1 della L. n.164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita “a seguito d’intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La normativa in parola attribuisce, infatti, preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, disponendo che il Tribunale provveda a dare l’autorizzazione all’intervento medico chirurgico, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età, una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione, come appartenente all’altro sesso.

La l. n. 162 del 1984 non impone, tuttavia, la correzione chirurgica.

Proprio facendo leva sul dato letterale, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno recentemente chiarito che l’intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell’individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che “alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell’art. 1 legge 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell’art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. Ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: La prevalenza della tutela della Salute dell’individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione -come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il diritto all’identità di genere è stato così riconosciuto come diritto inviolabile che compone il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuisce allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui.

Tuttavia, rimane ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dai risultati attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica. Di fatto, B. M. ha effettuato un percorso di elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere, con il sostegno di trattamenti medici e psicologici e terapie ormonali, che dimostra come il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali). Dalla documentazione dimessa in atti risulta, infatti, che B. M. si è sottoposto ad approfonditi esami medici psichiatrici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, e quindi la necessità che l’interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna, anche attraverso i necessari interventi chirurgici, la correttezza della terapia ormonale in atto.

Nel corso del giudizio è stato, inoltre, assunto il libero interrogatorio della parte attrice che ha insistito per l’accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili dell’operazione che chiede di essere autorizzato ad effettuare. Risulta inoltre documentato in atti che l’attore non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.

A. luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di interrogatorio, la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso – anche prima dell’esecuzione dell’intervento di rettificazione di attribuzione di sesso, che peraltro è nelle intenzioni dell’attore effettuare – il crisma della irreversibilità. Risulta pertanto rispettato il bilanciamento del diritto personale del sig. B. a vedersi riconoscere la propria identità di genere con l’interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere autorizzato l’intervento richiesto e che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all’espletamento di apposita CTU. Va altresì riconosciuta, come richiesto, la rettificazione dell’atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, contestualmente all’autorizzazione all’intervento chirurgico.

Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell’atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata da parte attrice, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure il sig. B. intende affrontare e che, comunque, ha dichiarato di voler effettuare.

Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.

Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell’attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l’importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all’uno piuttosto che all’altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.

Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell’unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un’equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel nostro caso M.) in soggetto femminile. La rettificazione dell’atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell’atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982. Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell’art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l’avvio di nuove procedure sicché, data l’assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.

In definitiva, deve disporsi che a B. M. venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato, di I., con le conseguenti variazioni. Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede: a) autorizza B. M. nato a VICENZA il X, ad effettuare gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da uomo a donna; b) attribuisce a B. M. nato a VICENZA il X, il sesso femminile, nonché il prenome di “I.” e, per l’effetto, ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di rettificare l’atto di nascita di parte attrice, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome “M.” sia letto e inteso “I.”; c) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome I.”; d) nulla per le spese.

Vicenza, così deciso in Camera di Consiglio il 17 gennaio 2019.

Il Giudice est.
Dott.ssa Giulia Poi

Il Presidente
Dott.ssa Marina Caparelli

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