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La garanzia per i vizi

Nella sentenza n. 6/2018 del Tribunale di Rovigo il ricorrente si oppone al decreto ingiuntivo, il quale dispone il pagamento di una somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati a seguito di un contratto di appalto.
Preso atto che a norma dell’art 1655 c.c. «l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro», l’opponente eccepisce la sussistenza di vizi e difetti dell’opera posta in essere dall’opposto.
D’altro canto la convenuta  respinge l’eccezione sollevata dall’attore, evidenziando come egli sia decaduto dalla garanzia per i vizi dell’opera.
Dopo aver esaminato i fatti, il giudice stabilisce che la domanda attorea debba essere respinta.
Prima di tutto, a norma dell’art. 1667 c.c., il committente decade dalla garanzia se non denuncia i difetti al prestatore d’opera entro 60 giorni dalla scoperta del vizio.
Stabilito ciò vi è un’inversione dell’onere della prova, spettando al committente dimostrare di avere denunciato i vizi tempestivamente seguendo i termini di legge prescritti.
Preso atto che egli non solo non ha provato la correttezza dell’eccezione corretta ma non ha neppure dimostrato la sussistenza degli asseriti vizi, il giudice deve giocoforza respingere la sua domanda.
Leggi il testo integrale – Tribunale di Rovigo, sentenza n. 6/2018

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Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

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