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Mediazione: sanzione per l'ingiustificata non partecipazione alla mediazione

Tribunale di Genova, sez. III civ.
Sentenza 15 marzo 2018, n. 774
Giudice: Dott.ssa L. Cannata

 
MEDIAZIONE – sanzione per l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione della parte costituita – applicabilità della sanzione di cui all’art.8, comma 4 bis, D.Lg. 28/2010, poi convertito in L.
 
La sentenza è di rilievo poiché applica in modo espresso il principio della sanzionabilità della parte che non partecipa, ingiustificatamente, alla mediazione.
In particolare, la circostanza che le parti costituite si siano affidate a una difesa unitaria, non preclude la condanna, in capo a ognuna di esse, singolarmente, del versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (come stabilito dal D.Lg. 28/2010, art. 8, comma 4 bis, secondo periodo), nel caso che le medesime non abbiano partecipato alla mediazione senza giustificato motivo.
La sanzione prevista va comminata a ciascuna delle parti singolarmente considerate, le quali si siano costituite in giudizio senza aver preso parte, ingiustificatamente, al procedimento di mediazione, a nulla rilevando l’eventuale comunanza di interessi delle parti in causa, ove queste siano una pluralità.
Tale assunto è giustificato dalla natura sanzionatoria dell’art. 8, comma 4 bis, il quale mira a punire il comportamento della parte e non a risarcire la parte costretta a intraprendere l’azione legale dell’importo del contributo unificato, tanto è vero che l’importo della sanzione va versato al bilancio dello Stato.
Nel caso di specie, peraltro, erano state proprio le parti convenute a sollevare l’eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione, per cui la mancata partecipazione al procedimento è senz’altro censurabile.
La sanzione può essere comminata in qualsiasi fase, poiché l’articolo in oggetto nulla dispone sul punto.
 

avv. Elia Ricci – Aequitas Genova

 

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