Sentenze

Tribunale di Verona, Sez. I Civile – Sentenza n. 2118/2015 del 24.07.2015 (Dott.ssa Da Cort? Fumei)

Vendita di cose mobili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE Ia CIVILE

Il G.O.T. Dott. Eleonora Da Corta Fumei ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

OGGETTO: vendita di cose mobili nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 17/6/14

DA

J. Italia srl, con sede in Grezzana Fraz. Stallavena (VR), con l’avv. Y. M., elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Valeggio sul Mincio

ATTRICE

CONTRO

D. S. J. c.f., residente in Piombino (LI) via

CONVENUTA CONTUMACE

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. nel testo attuale esonerano l’estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto. Rilevato che con atto di citazione l’attrice chiedeva il pagamento della somma di € 6.772,71 nei confronti della signora D. S. J. per la vendita di prodotti cosmetici effettuata da quest’ultima per conto dell’attrice.

Dichiarata la contumacia della convenuta, assunte le prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc all’udienza del 24 luglio 2015. Rilevato che in tema di prova dell’inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass.civ. SS.UU., 30 ottobre 2001 n.13533; Cass.civ., sez.lll, 28 gennaio 2002 n.982; Cass.civ.sez. I 13 giugno 2006 n. 13674; Cass.civ.sez.il 19 aprile 2007 n. 9351; Cass.civ.sez. Ili 16/06/2014 n. 13643). Rilevato che nella fattispecie dalle risultanze istruttorie è emersa la prova degli ordini dei prodotti di cui alle ricevute prodotte con atto di citazione e dei pagamenti eseguiti per la somma di € 8527,34. Ritenuto assolto l’onere probatorio in capo a parte attrice, la quale dà atto del credito a favore della convenuta di € 1754,63 a titolo di provvigioni.

Ritenuto che l’attrice sia pertanto creditrice nei confronti della convenuta della somma di € 6771,71, oltre interessi.

Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, quale Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

a) condanna la convenuta al pagamento della somma di € 6.772,71, oltre interessi di mora dal 9/10/13 al saldo;

b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano in complessivi € 2.150,00 oltre accessori di legge.

Verona, 24 luglio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Da Cortà Fumei Eleonora

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