CTUProcedura

Liquidazione del CTU e predeterminazione del valore della controversia

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Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 22681 del 24 ottobre 2014

Con la decisione in commento, la Suprema Corte analizza la problematica della liquidazione del CTU intervenuto nel processo civile.

Il D.M. 30.05.2002, stabilendo i criteri per la quantificazione del compenso del CTU, cristallizza un principio fondamentale per l’intera materia: infatti, l’art. 1 recita come segue: «Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni».

Per l’applicazione della predetta disposizione, qualche dubbio potrebbe sorgere proprio con riguardo alla definizione di valore della controversia. Ebbene, il Giudice relatore, fermo nella sua ricostruzione logica, così come la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluribus, Cass. 01.03.1995 n. 2338; Cass. 04.03.2002 n. 3061; Cass. 14.11.2006 n. 24289; Cass. 04.11.2011 n. 22959), considera necessari per la valutazione della controversia solo quegli elementi di valutazione che sono precostituiti e disponibili fin dal momento di instaurazione della controversia stessa, risultando assolutamente superflui e comunque non concorrenti nella determinazione del valore tutti gli altri elementi che intervengono nel corso della causa, quali ad esempio quelli raccolti in sede istruttoria (eventualmente anche a mezzo della stessa CTU). Conseguentemente, nel caso in cui non vi siano elementi precostituiti tali da poter giungere ad una valore economico quantificato della controversia, quest’ultima non potrà che essere ritenuta di valore indeterminato, con conseguenti effetti anche per quanto riguarda la valutazione del compenso del CTU (Cass. 19.03.2007 n. 6414).

Peraltro, detto «principio di calcolo», cristallizzato nella previsione generale dell’art. 10 c.p.c., deve necessariamente essere valutato anche in sede di liquidazione degli onorari del CTU, in quanto principio di portata generale, incidente anche al di fuori dalla propria specifica competenza.

In conclusione, con detta decisione la Suprema Corte ha statuito che per la liquidazione dei compensi del CTU si dovrà tener conto unicamente del valore della controversia al momento della presentazione della domanda giudiziale, a nulla valendo eventuali successivi elementi sopravvenuti, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1 del D.M. 30.05.2002, in combinato disposto con l’art. 10 c.p.c.

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Francesco Cerotto

Avvocato in Perugia e Grafologo giudiziario. Referente Regionale Umbria dell?A.GRA.GI. (Associazione Grafologi Giudiziari); Iscritto all?albo dei CTU (Grafologo - Grafologia Peritale) presso il Tribunale di Perugia, svolge la professione in qualit? di CTU o CTP presso tutti i Tribunali del territorio nazionale.

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