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Mancato contratto e risarcimento per professoressa qualificata

La parte ricorrente

Competenze della parte ricorrente

La parte ricorrente ha un titolo valido per l’insegnamento, un Master of Arts in Teaching E.XXXXX of Speakers of Other Languages ​​conseguito presso U.XXXXXXXX of Westminster, equiparato al titolo della classe LM37 Lingue e letterature moderne europee e americane. Questo titolo le permette l’accesso alle classi di concorso AB24 e AB25 e relative ADSS e ADMM incrociate. La ricorrente ha presentato una domanda che è stata presa in considerazione secondo la Sentenza n. 218/2023 pubbl. il 09/06/2023 RG n. 1091/2022 del Tribunale di Treviso. La ricorrente aveva diritto a un posto comune a tempo determinato a partire da settembre 2022, considerando il punteggio maturato e le preferenze espresse.

Richieste della parte ricorrente

  • Inserimento della ricorrente nelle GPS e GX in base alla domanda già presente negli atti e nella posizione corrispondente al punteggio accumulato e dovuto secondo la legge.
  • La ricorrente, prof. A.XXXXXX C.XXXXXX, ha chiesto alle amministrazioni competenti di emettere tutti gli atti necessari per assegnarle un contratto a tempo determinato da settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche, con priorità e in base alle sue preferenze. Inoltre, si richiede che le amministrazioni convenute siano condannate, anche in solido, a risarcire il danno economico subito dalla prof. A.XXXXXX C.XXXXXX a causa del mancato inserimento nelle Graduatorie de quibus, in una somma da determinare in via equitativa. Tale somma deve essere almeno pari allo stipendio personale dalla ricorrente dal settembre 2022 fino al momento in cui riceverà il contratto, considerando che la documentazione prodotta dimostra che avrebbe potuto lavorare per l’intero anno scolastico 2022/2023 nelle classi di concorso di suo interesse.

Le parti resistenti

Richieste delle parti resistenti

  • Ritenere il ricorso avversario infondato a causa della mancanza di presupposti giuridici e fattuali, come la presenza di un diritto fondato e il pericolo di un danno imminente. Di conseguenza, si richiede di respingere tutte le richieste avanzate nei confronti dell’Amministrazione resistente, poiché sono infondate sia dal punto di vista dei fatti che dal punto di vista legale.
  • In ogni caso condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 -bis disp. att. c.p.c.

Decisione del giudice

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha emesso una decisione finale nella causa numero 1091/2022 RGL, che coinvolge le parti elencate nell’intestazione. Il tribunale ha respinto il ricorso e ha deciso di compensare completamente le spese processuali tra le parti coinvolte.

Link alla sentenza

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2023/07/Sent-218-2023.pdf

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