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La rinuncia all’eredità con debito basta per “quietare” l’erario?

Tribunale di Mantova, sezione Lavoro, sentenza n. 160/2019, giudice Fraccalvieri

La vicenda presa in esame dal Tribunale civile di Mantova ha inizio nel 2004. In seguito al decesso del loro congiunto, la vedova e la figlia rinunciano all’eredità, visto che questa comprendeva un debito di 50mila euro con Inps e Fisco; l’atto viene formalizzato.

Negli anni successivi, l’Inps batte cassa nei confronti delle due eredi per dei mancati versamenti di contributi e omessi versamenti per Iva e Irpef. Il giudice della Commissione tributaria, però, annulla ogni ingiunzione di pagamento.

15 anni dopo la scomparsa del debitore, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione contesta alle due la richiesta monstre di 50mila euro.

Come è andata a finire?
Leggi il testo integrale della sentenza.



TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2018 tra

G. B.

RICORRENTE

INPS SCCI SPA-SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA

RESISTENTE

27 settembre 2019 innanzi alla dott. ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi: Per G. B. l’avv. C. R. Per INPS e per SCCI SPA-SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- l’avv. S. E. oggi sostituita dall’avv. A. M. Per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA l’avv. Z. A., oggi sostituito dall’avv. F. XX X L’avv. B. X produce PEC di Agenzia delle Entrate Riscossione, nella quale si dà atto che anche l’ultima cartella, relativa alla posizione contributiva del padre defunto della ricorrente, è stata annullata.

L’avv. B. P. chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, con rifusione, a favore della resistente, delle spese legali o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse.

L’avv. C., in via principale, insiste per l’accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso, in subordine, si associa alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, insistendo per la condanna di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA alla rifusione delle spese legali a favore della ricorrente.

L’avv. M. si riporta alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi formulate, in caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, insiste per la rifusione delle spese di lite a suo favore, posto che l’opposizione deve ritenersi, in ogni caso, inammissibile.

I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

II Giudice trattiene la causa in decisione e, all’esito della Camera di Consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2018 promossa da:

G. B., con il patrocinio dell’avv. C. R., con elezione di domicilio in V. M. 45 46023 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, presso il difensore avv. C. R.

PARTE RICORRENTE

contro

INPS, SCCI SPA-SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS-, con il patrocinio dell’avv. S. E., elettivamente domiciliati in XX 3/5 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. S. E.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPA, con il patrocinio dell’avv. Z. A., elettivamente domiciliata in VIA F. U. 1 25126 BRESCIA, presso il difensore avv. Z. A.

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 19.11.2018, G. B. ha impugnato i ruoli e le cartelle di pagamento n. 06420000022725672502 (asseritamente notificata il 6.03.2006), 06420090008705151 (asseritamente notificata il 10.07.2009) e 06420090011394063000 (asseritamente notificata il 14.05.2009), relative al mancato versamento di contributi INPS. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) con riferimento alla cartella n. 06420000022725672502, relativa ad omissioni contributive riferite al proprio padre defunto, N. B., di avere espressamente rinunciato all’eredità del de cuius, con verbale del 15.01.2004; b) di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento di cui si tratta; c) la prescrizione quinquennale del diritto dell’amministrazione di procedere ad esecuzione forzata, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione; d) la violazione dell’art. 25, comma 1, D.lgs. 46/1999. Pertanto, l’opponente ha chiesto all’intestato Tribunale, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dei ruoli e delle cartelle impugnate, di accertare l’annullabilità, illegittimità, infondatezza dei ruoli e delle relative cartelle; con vittoria di spese, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si è costituito in giudizio INPS, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione per carenza di interesse ad agire, attesa la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In particolare, l’istituto resistente ha dedotto ed eccepito che: a) la cartella n. 06420090008705151, relativa alla posizione contributiva della ricorrente, è stata integralmente sgravata in data 18.05.2009, a seguito dell’intervenuto integrale pagamento di quanto richiesto; b) la cartella n. 06420090011394063000, anch’essa relativa alla posizione contributiva della ricorrente, è stata oggetto di un’istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente, con conseguente versamento delle rate previste dal piano di rateizzazione (rispetto al quale residua il pagamento di un importo di ridotta entità); c) con riferimento alla cartella n. 06420000022725672502, relativa alla posizione contributiva del defunto N. B., la presentazione all’agente della riscossione di un verbale di rinuncia all’eredità comporta la classificazione del relativo debito come “inesigibile”. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure concernenti il merito della pretesa contributiva dell’INPS; nel merito, l’agente della riscossione ha dedotto ed eccepito: a) che le cartelle di pagamento de quibus sono state regolarmente notificate alla ricorrente a mezzo del servizio postale e non sono state impugnate nei termini di legge; b) l’intervento di un valido atto interruttivo della prescrizione, in data 20.10.2015. Parte resistente ha, pertanto, chiesto all’intestato Tribunale di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo in quanto infondato; con vittoria di spese, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L’esecuzione del ruolo opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

All’udienza del 7.06.2019, il procuratore di parte Agenzia delle Entrate Riscossione ha atto che, con riferimento alle cartelle relative alla posizione contributiva della ricorrente (n. 06420090008705151 e n. 06420090011394063000), il credito contributivo INPS è pari a 0, come da estratto di ruolo depositato in cartaceo alla medesima udienza (sul punto, si rammenta che, in memoria di costituzione, INPS ha dato atto di avere comunicato alla ricorrente l’avvenuto integrale sgravio, in data 18.05.2009, della cartella n. 06420090008705151, mentre, con riferimento alla cartella n. 06420090011394063000, risultava ancora dovuto, a seguito di un pagamento parziale, un residuo di euro 102, 29; importo rientrante nella previsione di cui all’alt. 4 D.L. 119/2018). All’odierna udienza, il procuratore di parte Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato, ulteriormente, atto che la cartella relativa alla posizione contributiva del padre defunto della ricorrente (n. 06420000022725672502), rispetto alla quale era intervenuta rinuncia all’eredità, è stata oggetto di annullamento e sgravio in sede amministrativa, come da PEC prodotta in cartaceo.

Il procuratore di parte Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.

Tanto premesso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del Giudice sull’oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008). Ciò posto, si ritiene che, nella fattispecie, sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso che: a) la cartella n. 06420090008705151, relativa alla posizione contributiva della ricorrente, è stata sgravata integralmente in data 18.05.2009, a seguito di intervenuto pagamento integrale (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte INPS); b) la cartella n. 06420090011394063000 è stata integralmente sgravata con riferimento al residuo dovuto di euro 102, 29, sulla scorta della previsione dell’art. 4 D.L. 119/2018, che ha stabilito lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. La predetta norma prevede, pertanto, un annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo sino a 1.000 euro, calcolato alla data del 24.10.2018 (salve le ipotesi indicate al comma 4, non verificatesi nel caso di specie). Si veda, sul punto, Corte d’Appello di Brescia, sent. n. 64/2019, che, in una fattispecie analoga alla presente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alle cartelle ricomprese nello sgravio automatico; c) la cartella n. 06420000022725672502, relativa alla posizione contributiva del defunto N. B., è stata oggetto di annullamento in sede amministrativa, a fronte della rinuncia all’eredità della ricorrente, come emerge dalla PEC depositata dal procuratore di parte resistente Agenzia delle Entrate all’odierna udienza.

Le considerazioni che precedono comportano la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, con assorbimento di ogni altro profilo di Rito, di merito o istruttorio.

Spese processuali

Si stima equo compensare integralmente le spese processuali tra tutte le parti in causa, considerato che: 1) secondo quanto dedotto e documentato dall’INPS, la cartella n. 06420090008705151 è stata sgravata a seguito di pagamento integrale in data 18.05.2009 (e, dunque, anteriormente al deposito del ricorso); 2) secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975 – 01; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22184 del 22/09/2017, Rv. 645996 – 01; Cass. sez. VI, n. 17819 (ud. 20/02/2019, dep. 03/07/2019), secondo la quale la prescrizione non può essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto non è ammessa l’azione di accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella, quando il ricorrente ha già ricevuto la notifica della cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l’estratto di ruolo. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio; nello stesso senso, Corte d’Appello di Brescia, sent. n. 44/2018); a tal proposito, nella fattispecie, parte ricorrente ha impugnato l’estratto di ruolo a fronte di cartelle esattoriali regolarmente notificatele (v. doc. n. 5, 6, 7 del fascicolo di parte Agenzia delle Entrate Riscossione), in assenza di allegazione (e prova) in ordine all’avvio di azioni esecutive nei suoi confronti da parte dell’amministrazione; 3) non è stato specificamente allegato dalla ricorrente che il verbale di rinuncia all’eredità sia stato presentato all’agente della riscossione in data antecedente a quella del deposito del ricorso, ai fini della declaratoria della inesigibilità del relativo credito previdenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
– dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti, con riferimento alle cartelle n. 06420000022725672502, 06420090008705151 e 06420090011394063000, relativamente ai crediti INPS dalle stesse portate, per le ragioni di cui in motivazione;
– compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Mantova, 27 settembre 2019

Il Giudice
dott.ssa Silvia Fraccalvieri

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