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Cassazione, Bari: confermato il sequestro per la sede di CasaPound

Si torna a parlare di legge Scelba. Con sentenza n. 36163 del 16 agosto, la Corte di Cassazione ha optato per il sequestro preventivo della sede barese di CasaPound ritenuta base operative per spedizioni squadriste e rifugio. Tale decisione è stata adottata dopo la spedizione punitiva avuta luogo il 21 settembre 2018 ai danni di una manifestazione contro Matteo Salvini.

La misura cautelare in oggetto è stata presa grazie alle testimonianze rese dalle vittime e alle riprese delle telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano chiaramente «l’uso della violenza come metodo di lotta politica». Al termine della manifestazione, circa 16 esponenti di CasaPound hanno cominciato ad aggredire gli aderenti dei centri sociali con esplicite «rivendicazioni del predominio territoriale ed ideologico».

Nonostante sia nella sede sia nelle case dei fermati siano stati rinvenuti numerosi oggetti e libri di chiara ideologia nazifascista, la Corte ha comunque tenuto a precisare che la misura cautelare non è stata presa come criminalizzazione delle idee, ma come deterrente all’uso della violenza come lotta politica. Quest’ultimo concetto viene avvalorato ancora più dal fatto che la sera della manifestazione, al contrario di quanto accadeva nelle giornate di “ordinaria amministrazione” (durante i quali la sede era praticamente vuota), si fossero presentati una trentina di esponenti di CasaPound; un dettaglio non da poco e che configura l’immobile come base operativa per l’atto illecito.

Come motivazioni sono stati adottati gli artt. 1 e 5 della Legge Scelba, i quali specificano che:

«Art. 1.
Riorganizzazione del disciolto partito fascista
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.»

«Art. 5.
Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.»

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