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La necessaria fissazione di un regime di visite definito

07 SET 2020 – VENEZIA
Tribunale di Venezia, 8 giugno 2020, n. 881 – Pres. R. Simone – Rel. Est. G.F. Perilongo

REGIME DI VISITE – REGOLAMENTAZIONE (Art. 337 ter c.c.)

In ordine alla definizione del regime delle visite fra il genitore non collocatario ed il figlio, pur nella valorizzazione della capacità di discernimento del figlio stesso ancorché minore, è preferibile, sempre fermi eventuali accordi migliorativi, fissare un regime definito non affidato alla libera decisione del figlio.

[Nel caso di specie, nell’ambito di una separazione giudiziale, è sorta una disputa tra i genitori di un ragazzo di tredici anni in merito al regime delle visite: mentre il padre, genitore non collocatario, ha insistito affinché la definizione dei turni fosse affidata alla libera decisione del figlio, la madre ha chiesto invece di fissare una turnazione più specifica. Il Tribunale, tenuto conto del grado di maturità del minore e alla luce della situazione conflittuale esistente tra le parti, ha ritenuto necessario fissare un regime di visite definito.]

Massima a cura dell’avv. Silvia Toselli

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