Sentenze

Tribunale di Verona – Sentenza n. 2115/2015 del 24.07.2015 (Dott.ssa Bertipaglia)

Lesione personale – Danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Il Giudice Onorario dott.ssa Bertipaglia Patrizia ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. ? del Ruolo Gen. per l’anno 2012 promossa

DA

T. M. R., con il Proc. Avv. Dom. A. B., giusta mandato a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

SABA ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con il Proc. Avv. Dom. A. C., giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

SPEDITA

la causa a sentenza alla pubblica udienza del 17/04/2015 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “come da atto di citazione datato 21/12/2012 e notificato in pari data”.
Per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamate le argomentazioni in fatto e in diritto articolate dalle parti;

visto che l’attrice chiede la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., conseguenti al sinistro avvenuto all’interno del parcheggio a pagamento custodito da Saba Italia S.p.a., consistente nella caduta dell’attrice causata una macchia d’olio e acqua sul pavimento del predetto parcheggio coperto, in orario notturno, in condizioni di scarsa visibilità;

visto che la Saba Italia costituendosi, ha eccepito l’an ed il quantum debeatur della pretesa attorea, in particolare contestando nell’an la mancanza di prova che la caduta sia avvenuta a causa della macchia d’olio, ed imputando la caduta al comportamento colposo dell’attrice che non ha prestato sufficiente cautela per evitare la caduta;

posto che sono state assunte le testimonianze per parte attrice; rilevato che i due testimoni, presenti al momento del fatto, hanno riconosciuto dalle foto prodotte da parte attrice (peraltro scattate dallo stesso testimone, marito della T. M. R.), la predetta macchia sulla quale l’attrice è scivolata, confermando il nesso di causalità, ed inoltre hanno riferito che vi era poca illuminazione nel parcheggio;

rilevato che la fattispecie in esame va inquadrata nell’ambito dell’art. 2051 cod. civ.;

considerato che la giurisprudenza ha precisato che l’art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di

custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità;
visto che dalle testimonianze assunte nel corso del processo, parte attrice ha assolto all’onere probatorio predetto, mentre parte convenuta non ha provato il fortuito;

rilevato che, quanto alla visibilità del pericolo, ed in particolare se sia ipotizzabile nel caso di specie la presenza di un’insidia o trabocchetto, non si può che dare risposta affermativa, sia alla luce della documentazione fotografica, sia delle testimonianze;

posto che deve rilevarsi come l’attrice non potesse essere a conoscenza dell’esistenza della macchia d’olio all’interno del parcheggio a pagamento, in quanto questo era scarsamente visibile ed evitabile, avuto riguardo alla conformazione dei luoghi al momento del sinistro; rilevato che la domanda di parte attrice deve essere accolta; rilevato che il C.T.U. attestava il danno patito dall’attrice in: danno biologico temporaneo subtotale al 75% di 25 giorni: corrispondente all’immobilizzo dell’arto superiore sinistro in tutore ortopedico; danno biologico temporaneo parziale al 50% di 10 giorni: corrispondente alla cauta ripresa dell’attività funzionale dopo la rimozione del tutore; danno biologico temporaneo minimo al 25% di 10 giorni: legato alla ripresa dei comuni atti quotidiani; inabilità temporanea lavorativa di almeno 30-35 giorni; danno biologico permanente di 4%;

considerate le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e l’età della danneggiata al momento del sinistro, risulta un risarcimento complessivo di euro 6.280,73;

considerato, infine, che le spese della CTU, devono essere poste a carico della parte soccombente, oltre al pagamento delle spese legali, per come liquidate in dispositivo;

PQM

Il Giudice, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra e diversa domanda, eccezione e istanza

condanna

SABA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di T. M. R., della somma di euro 6.280,73, con rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;

condanna

SABA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di T. M. R. delle spese di CTU e delle spese legali del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge.

Verona, li 22/07/2015

Il Giudice

Dott.ssa Patrizia Bertipaglia

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