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Il nesso di causalità

Il nesso di causalità è il trait d’union tra la condotta e l’evento, permettendo la riferibilità di un fatto a un determinato soggetto.
Nella sentenza n. 594/2016 del Tribunale di Parma, il ricorrente richiede il risarcimento a una pluralità di enti territoriali in seguito all’impatto della sua automobile con un cinghiale selvatico. Tra le richieste dell’attore ne spunta fuori una davvero curiosa: è configurabile una responsabilità in capo a quel comune che ha permesso l’eccessiva proliferazione di una specie?
Per rispondere, bisogna capire che cosa si intende per nesso di causalità.
Preliminarmente, secondo quanto stabilisce la sentenza n. 30328/2002 delle Sezioni Unite della Cassazione, «i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli articoli 40 e 41 c.p., in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico.»
Più che l’art. 41, che si occupa delle concause, è interessante analizzare l’articolo 40 c.p.: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione.»
Analizzando il dettato normativo, possiamo risalire a ben quattro teorie:

  1. la teoria della condicio sine qua non, secondo cui vi è il nesso di causalità in tutti quei casi in cui è realizzata una condizione qualsiasi dell’evento;
  2. la teoria della causalità adeguata, la cui raison d’être è quella di temperare la teoria precedente, prevedendo il nesso di causalità ogniqualvolta il soggetto ponga in essere una condotta che, secondo criteri di normalità valutati alla stregua della comune esperienza, sia adeguata a determinare l’evento;
  3. la teoria della causalità umana, secondo cui la condotta è legata all’evento solo nei casi in cui essa risulta controllabile, intellettivamente e volitivamente, dall’essere umano;
  4. la causalità scientifica, quando il legame tra condotta ed evento risulta dalla sussunzione della condotta sotto leggi scientifiche.

Tenuto conto che il criterio maggiormente seguito è proprio l’ultimo, non tanto per il maggior numero di pregi ma per il minor numero di difetti, e tenuto che secondo la sentenza n. 21619/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione stabilisce che «nell’ambito civile possono essere utilizzati criteri più elastici rispetto a quello penale, come la sussunzione anche a leggi economiche e sociali», può esserci nesso causale nel caso di specie?
Ci viene direttamente in aiuto la sentenza n. 549/2016 : «La doglianza relativa al mancato controllo da parte della Provincia della proliferazione dei cinghiali finisce per configurare un antecedente causale talmente remoto da non poter assolvere alla funzione di nesso causale rilevante nel giudizio de quo
In questa foresta casistica, dove potrebbero scorrazzare liberamente anche i cinghiali in eccesso del comune di Parma, una delle poche certezze sembra essere data dalla necessità di un stretto legame tra condotta ed evento.

Leggi il testo integrale
Tribunale di Parma, sentenza n. 594/2016

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