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Tutor in autostrada: di nuovo attivi

LE COSE DA SAPERE
Da venerdì 27 luglio i tutor in autostrada, spenti dal 28 maggio scorso, tornano attivi.
Sappiamo tutti che la sicurezza stradale in autostrada è data dal rispetto del limite massimo di velocità di 130 km/h, che scende a 110 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche, fino a 50 km/h in caso di nebbia segnalata da pannello integrativo.
La riattivazione del controllo elettronico della velocità media contribuisce quindi a garantire l’incolumità di ciascun utente della strada, cui comunque tutti siamo sempre tenuti. Anzi, l’obbligo di sicurezza nei riguardi nostri e del prossimo è tale che neppure il rispetto del limite di velocità provato dal tutor manda esenti da colpa, per esempio per i reati di omicidio o lesioni. Infatti, il conducente risponde dell’incidente stradale pure a 130 km/h perché la velocità pretende sia la visuale stradale libera per un lungo tratto, così da poter compiere tempestivamente manovre di emergenza, sia il mantenimento di una distanza di sicurezza dagli altri mezzi adeguata e proporzionale al necessario spazio di frenata.
Dunque attenzione, niente corse in autostrada.
Può però capitare di essere multati per pochi chilometri orari e allora è bene verificare la correttezza dell’operato degli accertatori. Ricordiamo infatti che «qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive a eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole».
Si tratta non di un’opinione personale, ma del decisum della Corte Costituzionale del 2015 per la quale «tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Peraltro la presenza del rilevatore di velocità deve essere segnalato e l’onere della prova di tale avviso grava sulla Pubblica Amministrazione, così ritiene la Corte di Cassazione del 2017, ordinanza n.5530.
Pertanto in difetto di taratura e/o di segnaletica di avviso, rivolgersi al Giudice di Pace competente per il territorio nel quale si trova la porta di uscita del sistema tutor.

avv. Andrea Agostini


Via Giotto n.44, Porto San Giorgio (FM)
Tel: 0734 671554

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