Sentenze

Tribunale di Pordenone, Sez. Civile – Sentenza n. 208/2016 del 31.03.2016 (Dott.ssa. L. Dall'Armellina)

vizi immobile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Pordenone
Sezione Civile
 
Il Tribunale di Pordenone , in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia Dall’Armellina , ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al registro degli affari contenziosi al n. XXXX/12 promossa con atto di citazione

da

R. L. e V. C., con gli Avv. XX XXXXXXX e XX XXXXX per mandato a margine delPatto di citazione ;

-Attori

contro

UT?S. s.r.L, in persona del legale rappresentante rag. XX XXXXXXXX con l’Avv. XX XXXXXXXX per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta

Nonché contro

XXXXXXXXXX , in persona del legale rappresentante sig. L. C. con l’Avv. XX XX XX per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ;

– Convenuta

E contro

B. E., con l’Avv. XX XXXXXX per mandato a margine della comparsa di risposta ;

-convenuta

OGGETTO: vizi immobile
Causa iscritta a ruolo il 01.08.2012 e trattenuta in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2015 conclusioni di cui ai fogli allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato R. L. e V. C. in qualità di proprietari dell’appartamento facente parte del complesso denominato “XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX” sito a Porcia in , chiedevano venisse accertata la responsabilità della costruttrice (XXXXXXXXXX) , della venditrice (S.) e della conduttrice (B. E. ) in relazione ai vizi manifestati con la formazione di muffe sulle murature interne, che avevano attinto il predetto immobile nell’inverno 2010/2011.
Si costituivano in giudizio XXXXXXXXXX , S. e B. E. i quali contestavano le pretese fatte valere nei loro confronti e ne chiedevano il rigetto.
La causa era istruita documentalmente , mediante l’acquisizione del fascicolo dell’ATP espletata ante causa, nonchè con il supplemento di CTU espletata nel presente giudizio e con l’assunzione della prova testimoniale , indi era trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Sitile domande svolte dagli attori nei confronti di XXXXXX XXXX Gli attori svolgono domanda di accertamento della responsabilità della costruttrice ai sensi degli artt. 1669 c.c. ovvero in via extracontrattuale ai sensi dell’alt. 2043 c.c. per i vizi/ difetti riscontrati e consistenti nella diffusa presenza di muffe all’interno dell’appartamento all’epoca in cui era condotto dalla B.,
Le domande non sono fondate
Sul punto soccorre il contributo tecnico offerto dalle consulenze tecniche espletate, il cui contenuto quivi è integralmente richiamato in quanto condivisibile e congruamente motivato.
Il geom. M. C. , incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo introdotto dagli odierni attori di verificare le cause di tale problematica aveva accertato che esse erano dipese da una non corretta aerazione dei locali , presumendo un non adeguato arieggiamento e riscaldamento dell’appartamento e l’esistenza di un ponte termico non adeguatamente isolato nell’incrocio tra la trave/cordolo di solaio e la muratura verticale
Infatti , il ponte termico costituito dall’incrocio tra il solaio e la muratura dell’appartamento, pur correttamente individuato in fase di progettazione, sotto il profilo della conformità alla normativa relativa al contenimento energetico dell’edificio, non era stato adeguatamente valutato in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione non essendo stati adottati gli accorgimenti possibili atti ad isolare la struttura ed evitare la formazione di condense e muffa
Il CTU quantificava i costi necessari per l’eliminazione di tali muffe nella complessiva somma di euro 19.371,65 , di cui euro 6.803,00 per la tinteggiatura interna dell’appartamento ed euro 12.568,65 per la correzione del ponte termico .
Successivamente, a seguito dell’espletamento della prova orale , all’esito della quale era emerso che l’appartamento non presentava più muffe; che era stato effettuato dai proprietari un ciclo di tinteggiatura antimuffa; che il nuovo conduttore dell’immobile non aveva più riscontrato tali problematiche, invece confermate dai testi auditi durante il periodo in cui l’immobile era locato alla convenuta; il CTU ha effettuato un supplemento di indagine (vedasi elaborato del 4.08.2014) dal quale è emerso che l’appartamento è privo dei vizi lamentati e che in concomitanza di normali condizioni climatiche e di un corretto utilizzo dello stesso non appaiono necessari i prospettati interventi atti a migliorare i ponti termici.
In particolare il CTU ha chiarito che “in presenza di condizioni climatiche normali simili a quelle vissute negli ultimi due anni , una corretta conduzione dell’abitazione risulta sufficiente per rendere l’unità abitativa perfettamente idonea all’uso cui è destinata senza la necessità di realizzare interventi aggiuntivi per eliminare il ponte termico” (p.8).
L’ausiliario del Giudice ha inoltre chiarito che fattori che possono avere influito nella formazione delle muffe durante il periodo in cui l’appartamento era condotto dalla B. sono dati dalla circostanza che l’immobile era di nuova costruzione e che l’inverno in questione era stato particolarmente piovoso.
Tali conclusioni sono senz’altro da condividersi tenuto conto che successivamente alla tinteggiatura effettuata dai proprietari la problematica in questione non si è più manifestata e che pure il nuovo conduttore (teste C. S. ) non ha più segnalato la presenza di muffa
Dunque, tenuto conto dell’attuale e non contestato stato dei luoghi , l’intervento inizialmente prospettato dal CTU, ovvero di correzione del ponte termico , appare superfluo e non necessario.
Né è dato pervenire a risultati diversi ove la responsabilità della costruttrice venisse inquadrata nella previsione generale dell’art. 2043 c.c. atteso che in tal caso spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi di tale forma di responsabilità (vedasi Cass. sent. 2284/2014).
Infatti, l’insufficiente isolamento del ponte termico , pur appurato dal CTU (da non confondersi con l’isolamento dell’edificio la cui carenza non è stata accertata ) non necessita, per essere corretto , come inizialmente ipotizzato dal geom. M. , di un intervento di miglioramento nei termini indicati in
ATP apparendo sufficiente un corretto utilizzo dell’appartamento (da intendersi come normale arieggiamento e riscaldamento dei locali) e condizioni climatiche normali per evitare il formarsi di condense e muffe
Va precisato , con riguardo alle condizioni climatiche “normali”, che esse vanno intese quali condizioni climatiche che si verificano mediamente nella zona , rilevandosi che l’inverno 2010/2011 era stato caratterizzato da un’eccezionale grado di piovosità.
L’eccezionale piovosità di tale stagione invernale non può essere assunta a parametro al fine di valutare l’adeguatezza dell’immobile , dovendo, questa, essere riferita a condizioni di normale, intesa come in linea con i parametri medi, di umidità del periodo.
Deve, pertanto, concludersi per l’assenza di responsabilità della costruttrice ai sensi dell’art. 1669 c.c. ovvero dell’art.2043 c.c. non essendo il difetto lamentato ascrivibile a negligenze occorse in sede di costruzione dell’immobile essendo ciò desumibile dalla circostanza che tali muffe ,pure in assenza di interventi strutturali, non si sono più presentate x/f
Da quanto sopra dedotto consegue il rigetto della domanda risarcitoria svolta dagli attori nei confronti di XXXXXXXXXX per il mancato guadagno conseguente al recesso anticipato della B. dal contratto di locazione , non essendo tale voce di danno riconducibile a condotte colpose imputabili alla costruttrice
Sitile domande svolte dagli attori nei confronti di S.
Gli attori svolgono in via principale domanda di accertamento dell’inadempimento della venditrice al contratto di cui è causa a titolo di aliud pro alio.
La domanda non merita accoglimento atteso che al fine di configurare tale fattispecie occorre aver riguardo all’idoneità del bene ad assolvere la funzione economico-sociale assunta come essenziale dalle parti. (Cass. sent. 28419/2013) e nella specie non appare francamente condivisibile che l’immobile debba reputarsi inidoneo ad assolvere la sua funzione e ciò proprio in ragione della natura e misura dei vizi lamentati che non hanno impedito alla convenuta B. di abitarvi per oltre un anno.
Sul punto occorre osservare che il certificato di insalubrità rilasciato dall’ASS n. 6 (doc. 8) nulla prova trattandosi di un certificato rilasciato all’esito di un’attività di controllo alla quale il proprietario dell’immobile non ha partecipato e sulla base di criteri non esplicitati.
Quanto alle ulteriori domande svolte nei confronti di S. deve rilevarsi che nel costituirsi in giudizio la convenuta ha dedotto che la B. aveva denunciato la presenza di muffe nel mese di novembre 2010 mentre la prima denuncia scritta di tali vizi da parte degli attori risale a dicembre 2010 (doc. 3 fasXX att. ) e pertanto oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c..
Ne consegue la non tempestività della denuncia e per l’effetto la decadenza dalla garanzia nonchè la prescrizione dell’azione essendo decorso oltre un anno tra la consegna dell’immobile avvenuta con il rogito in data 10.02.2009 e la denuncia dei vizi , occorsa in data 09.12.2010 (doc. 3 fase, att.).
Parimenti prescritto è il diritto al risarcimento del danno conseguente ai vizi della cosa venduta essendo soggetto al termine di prescrizione annuale della garanzia
Sulle domande svolte dagli attori nei confronti di B. E..
Deducono gli attori che la conduttrice sarebbe responsabile in via contrattuale , ai sensi degli arti. 1587 , 1588 e 1590 c.c. e delle norme del contratto di locazione per non essersi comportata in modo diligente nel corso del rapporto ovvero per non aver adeguatamente arieggiato e riscaldato V immobile ; chiedono pertanto la condanna della conduttrice al pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi nei termini stimati dal CTU.
La domanda va rigettata non essendo stata acquisita la prova che le muffe e i fenomeni di condensa siano addebitabili alla negligente conduzione dell’immobile da parte della B..
Infatti il CTU ha dedotto in via presuntiva che la convenuta noti arieggiasse e non riscaldasse adeguatamente l’immobile ; tuttavia si tratta di una deduzione presuntiva e non già di una conclusione cui il tecnico sia pervenuto in base a riscontri oggettivi.
Lo stesso CTU, infatti, ammette che per determinare scientificamente se l’immobile oggetto di controversia sia stato correttamente utilizzato e sufficientemente scaldato dai locatari è necessario eseguire un bilancio energetico dell’immobile, sulla scorta dei reali consumi energetici sostenuti ; bilancio che però non è stato effettuato , di modo che nessun riscontro obiettivo può essere formulato rispetto a tale deduzione
La circostanza che il nuovo conduttore (teste C. S.) non abbia lamentato la presenza di muffe è un dato di per sè non concludente essendo medio tempore intervenuto il proprietario che ha eseguito opere di tinteggiatura specifiche antimuffe
Parimenti non decisiva la circostanza riferita dall’amministratore condominiale per cui nessun altro condomino avrebbe riferito di problemi analoghi a quelli denunciati dalla B. e ciò per la decisiva considerazione che tali problematiche non necessariamente debbono essere denunciate all’amministratore condominiale il quale ne viene a conoscenza in termini del tutto occasionali.
È ulteriormente il caso di osservare che , invece, dalle emergenze probatorie acquisite è risultato che la B. areava i locali e li riscaldava adeguatamente (testi B. P. e M. A.).
Per le suesposte considerazioni va rigettata la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale della B. ai sensi dell’art. 2051 c.c. presupponendo essa l’accertamento , quanto meno, di una condotta illecita della quale non è stata raggiunta la prova
Da quanto suesposto consegue il rigetto delle ulteriori domande svolte dagli attori nei confronti della B..
Sulle domande svolte dalle altre parti.
La domanda riconvenzionale di manleva svolta da S. nei confronti di XXXXXXXXXX deve ritenersi assorbita per effetto del rigetto della domande proposte dagli attori nei confronti della venditrice,
Va accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dalla convenuta B. E. posto che Soggettiva presenza delle muffe e la richiesta impartita dai locatori di non effettuare interventi di manutenzione così impedendo alla conduttrice di godere dell’immobile in condizioni di salubrità integrano l’inadempimento ai sensi dell?alt. 1576 c.c. di mantenere la cosa in buono stato locativo.
Dunque, va dichiarata la risoluzione del contratto di cui è causa con decorrenza 28.02.2011 (data di rilascio dell’immobile).
Va infatti osservato che la presenza di muffe diffuse ed estese nella misura rappresentata dalle fotografie agli atti ed accertata dal CTU deve essere emendata non già attraverso mere opere di manutenzione ordinaria (p.es. pulizia dei muri), le quali potrebbero essere svolte dal conduttore, bensì attraverso un’attività di risanamento dei muri che, tenuto conto della non scarsa incidenza economica, sono a carico del locatore (come peraltro è avvenuto dopo la liberazione dell’immobile da parte della convenuta).
Era , pertanto, onere degli attori provvedere ad effettuare tale attività di manutenzione e l’inadempimento a tale obbligo rileva ai fini della risoluzione del rapporto contrattuale , trattandosi di inadempimento , considerata l’estensione del fenomeno lamentato, di non scarsa importanza ai sensi dell’alt. 1455 c.c..
Va invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni svolta dalla B., dovendosi ulteriormente e ad abundantiam rilevare la genericità della documentazione medica dimessa (docc. 4 e 5 ) e la circostanza che le spese dedotte (docc. 13 , 14, 15 ) per il trasloco e per il reperimento di altro alloggio non sono in nesso causale con Pevento dedotto , ben potendo lo scioglimento del contratto avvenire per altre cause e le indicate spese dover essere sostenute
Non merita accoglimento neppure la domanda di rimborso della spesa per il rifacimento dei materassi non avendo la convenuta dedotto e provato che essa è da porsi in nesso di causa con le problematiche lamentate
Va rigettata la domanda di restituzione dei canoni di locazione atteso che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e che successivamente alla risoluzione del contratto (28.02.2011) la convenuta non ha dato prova di aver eseguito pagamenti a tale titolo.
Va invece accolta la domanda condanna degli attori alla restituzione del deposito cauzionale di euro 1.160,00 versata dalla B. alla stipula del contratto di locazione (v. art. 3 contratto citato, doc. 2 att.) e non restituita (circostanza non contestata) di talchè gli attori vXXno condannati , in solido fra loro , alla restituzione della predetta somma aumentata degli interessi legali dalla cessazione del contratto di locazione (28.02.2011 ) al saldo,
Deve infine rilevarsi P inammissibilità dell’istanza di CTU svolta dalla convenuta B. finalizzata all’accertamento del danno alla salute da essa e dai suoi congiunti patito stante la genericità di tale istanza in assenza di allegazioni meritali svolte negli atti difensivi.
Sulle spese processuali
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 , applicabili ratione temporis nel presente procedimento (Cass. sent. SSUU 17405/2012 ) tenuto conto dell’attività svolta e del valore della causa
Come noto , il principio della soccombenza è posto a fondamento della imputazione anche delle spese processuali dell’accertamento tecnico preventivo “ante consoni”, costituendo , esse, spese giudiziali , da porre , salva l’ipotesi di possibile compensazione parziale o totale , a carico del soccombente (Cass. sent. 27.07.2005 n. 15672 , Cass. sent. 15.02.2000 n. 1690).
Gli oneri di CTU (anche relativamente alla fase di ATP) , nella misura liquidata con separati decreti , sono definitivamente posti a carico di parte attrice
Va rigettata la domanda di refusione delle spese di CTP svolta da XXXXXXXXXX e da B. E. in mancanza di documentazione giustificativa della relativa spesa

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone , in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta le domande svolte dagli attori;
– dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra gli attori e B. E. a far data dal 28.02.2011 per inadempimento imputabile agli attori;
– condanna gli attori, in solido fra loro , al pagamento in favore di B. E. della somma di euro 1.160,00 aumentata degli interessi legali dalla cessazione del contratto di locazione (28.02.2011 ) al saldo;
– rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti ;
– condanna gli attori in solido fra loro alla reftisione in favore dei convenuti XXXXXXXXXX s.r.l e S. s.r.XX delle spese processuali da questi sostenute che liquida per ciascuna parte in euro 3.200,00 (di cui euro 500,00 per il procedimento di ATP) , oltre spese generali al 15% , IVA e CPA come per legge;
– pone definitivamente gli oneri di CTU nella misura liquidata con separati decreti a carico degli attori, obbligati in solido tra loro.
Pordenone, 29 febbraio 2016
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Dall’Armellina
TRIBUNALE DI PORDENONE
Foglio di precisazione delle conclusioni
Nella causa RG. N. 261/2012
Nell’interesse della sig.ra E. B., con l’avv. L. M.
Convenuta
contro
L. R. e V. C., con gli avv.ti F. S. e N. S.;
Attori
e contro
S. S.R.XX, con l?Avv. E. C.
Convenuta
XXXXXXXXXX S.R.XX, con l?Avv. A. D. R.
Convenuta
Il patrocinio di della convenuta sig.ra B., ut supra rappresentata e difesa, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.nio Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale datata 24.12.2012
Nel merito:
– respingere tutte le domande attore in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale datata 24.12.2012;
– accertare e dichiarare l’adempimento della sig.ra E. B. agli obblighi sanciti dagli artt. 1587, 1588 e 1590 del c.c. e dagli artt. 7 e 12 del contratto di locazione del 30.10.2009 in relazione al danno patito e patendo dagli attori;
– accertare e dichiarare l’inesistenza di una responsabilità extracontrattuale a carico della sig.ra B. ex art. 2051 c.c. in relazione al danno patito e patendo dagli attori;
– e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’inesistenza dell’obbligo della sig.ra B. di corrispondere agli attori l’indennità di mancato preavviso pari ad € 3.480,00, corrispondente a sei mensilità; accertare e dichiarare l’illegittimo incameramento della cauzione da parte dei degli attori e per l’effetto condannare gli stessi alla restituzione del deposito cauzionale di € 1.160,00 (millecentosessauta/00) a favore della sig.ra B. , maggiorato degli interessi di legge dal giorno di cessazione del rapporto locatizio a quello del saldo effettivo;
In via riconvenzionale:
in via principale:
– accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale degli attori per violazione da parte degli stessi degli obblighi sanciti dagli arti. 1575, n. 2 e 1576 c.c. e, per l’effetto:
– accertare e dichiarare legittima, operante fra le parti e pertanto opponibile ai coniugi V. per fatto e colpa di questi ultimi, per i motivi esposti in narrativa alla comparsa di costituzione del 24.12.2012, Pintervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30.10.2010 ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. a far tempo dal primo verificarsi delle muffe avvenuto a fine novembre 2010 o, in alternativa, dalla data della certificazione di insalubrità del 27.12.2010 o, in ulteriore alternativa, dalla data di rilascio dell?immobile coincidente con il 28.02.2011;
– condannare gli attori al risarcimento del danno patito dalla convenuta e quantificato in € 8.000,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà di giustizia;
– condannare gli attori ai sensi dell’art. 2033 c.c. alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente pagati, a far data dall’intervenuta ed accertata risoluzione contrattuale, maggiorati degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in subordine:
– accertare e dichiarare legittima e operante fra le parti e pertanto opponibile ai coniugi V. per fatto e colpa di questi ultimi, per i motivi esposti in narrativa alla comparsa di costituzione del 24.12.2012, l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30.10.2010 ai sensi dell’art. 1578 c.c. a far tempo dal primo verificarsi delle muffe avvenuto a fine novembre 2010 o, in alternativa, dalla data della certificazione di insalubrità del 27.12.2010 o, in ulteriore alternativa, dalla data di rilascio dell’immobile coincidente con il 28.02.2011, e per l’effetto:
– condannare gli attori al risarcimento del danno patito dalla convenuta e quantificato in € 8.000,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà di giustizia;
– condannare gli attori ai sensi dell’art. 2033 c.c. alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente pagati, a far data dall’intervenuta ed accertata risoluzione contrattuale, maggiorati degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ulteriore subordine:
– accertare e dichiarare legittima e operante fra le parti e pertanto opponibile ai coniugi V., per i motivi esposti in narrativa alla comparsa di costituzione del 24.12.2012, l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 30.10.2010 ai sensi dell’art. 1580 c.c. a far tempo dal primo verificarsi delle muffe avvenuto a fine novembre 2010 o, in alternativa, dalla data della certificazione di insalubrità del 27.12.2010 o, in ulteriore alternativa, dalla data di rilascio dell’immobile coincidente con il 28.02.2011, e per l’effetto:
– condannare gli attori al risarcimento del danno patito dalla convenuta e quantificato in € 8.000,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà di giustizia;
– condannare gli attori ai sensi dell’art. 2033 c.c. alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente pagati, a far data dall’intervenuta ed accertata risoluzione contrattuale, maggiorati degli interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo;
in via ulteriormente gradata:
– accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale degli attori ai sensi dell’art. 2051 c.c. e la concorrente responsabilità extracontrattuale della XXXXXXXXXX S.r.XX ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i motivi esposti in narrativa alla comparsa di costituzione del 24.12.2012, e per l’effetto pronunziare sentenza di condanna degli stessi, in solido fra loro ai sensi dell’art. 2055 c.c. al risarcimento del danno patito dalla convenuta e quantificato in € 8.000,00 o nella diversa, maggiore o minore somma, che il Giudice riterrà di giustizia
In via istruttoria:
– Si chiede l’ammissione della prova per testi, ivi indicati, e interrogatorio formale sui capitoli non ammessi di cui alla li memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata il data 14.03.2013.
– Si richiede, altresì, di essere abilitati alla prova contraria a quella ex adverso articolata da controparte, nei limiti della sua eventuale ammissione, con i testi indicati a prova diretta
– Qualora l’Ill.mo Tribunale la ritenga rilevante, si chiede disporsi consulenza tecnica d’ufficio, affinchè il CTU, acquisita tutta la documentazione necessaria, effettuato un sopralluogo e valutate altresì le problematiche di umidità, gocciolamento, infiltrazioni d’acqua e scrostamento dei lotti gemelli n. 5 e 6 di via delle Risorgive rispettivamente nn. 58/60 e 42/44 in Porcia (PN), accerti e descriva lo stato dei luoghi, qualora ancora possibile, o che, sulla base dell’esame della documentazione del fascicolo relativo al su citato procedimento per ATP ed acquisite tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria, indichi le cause dei vizi riscontrati, i vari rimedi necessari per la loro eliminazione e i relativi costi.
– Sempre qualora l’Ill.mo Tribunale la ritenga rilevante, si chiede disporsi consulenza tecnica d’ufficio, affinchè il CTU, acquisita tutta la documentazione necessaria, accerti il danno alla salute subito dalla sig.ra B. e dai suoi familiari, analizzando in particolare il nesso causale fra l’insalubrità ambientale dell’appartamento oggetto di causa e (i) l’acutizzarsi della fibromialgia dalla quale è affetta la convenuta; (ii) il manifestarsi dell’allergia alle muffe in E. M. e (iii) le patologie dalle quali sono stati colpiti i figli della sig.ra B. nei periodo novembre 2010-febbraio 2011.
In ogni caso: integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento di merito (nonchè del pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. anche con riferimento alle spese di ctp) oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa
Con Osservanza
Pordenone lì 20 novembre 2015
Avv. L. M.
AV.TI AL TRIBUNALE DI PORDENONE FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Nell’Interesse di:
S. S.R.XX con l’avv. E. C. del Foro di Pordenone;
La convenuta
contro
R. L. e V. C., con gli avv.ti F. S. del Foro di Pordenone e N. S. del foro di Treviso;
Gli attori
nonchè contro
XXXXXX XXXX SRL con l’avv. A. D. R. del Foro di Pordenone;B. E. con l’avv. L. M. del Foro di Pordenone;
I convenuti
La S. s.r.XX, all’udienza del 19.11.2015, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, precisa le seguenti
CONCLUSIONI

In via principale
Rigettare tutte le domande avversarie poichè prescritte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Condannare gli attori a rifondere le spese legali, anche relative al procedimento sommario ex art. 696 bis c.p.c..
In via subordinata
Ridurre le domande avversarie, anche in considerazione delle responsabilità attribuibili a ciascun convenuto, a quanto di giustizia
Condannare gli attori a rifondere le spese legali, anche relative al procedimento sommario ex art. 696 bis c.p.c.
In via riconvenzionale nei confronti della XXXXXXXXXX s.r.XX
In via principale
Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere in tutto o in parte accolte le domande proposte dagli attori nei confronti della S. s.r.XX, accertare la responsabilità esclusiva della XXXXXXXXXX s.r.XX per i fatti di causa e, conseguentemente, condannare la stessa a manievare, garantire e/o comunque tenere indenne la S. s.r.XX per ogni pregiudizio dalla stessa subito in ragione della presente causa
Condannare la XXXXXXXXXX s.r.XX a rifondere le spese legali, anche relative al procedimento sommario ex art, 696 bis c.p.c..
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere in tutto o in parte accolte le domande proposte dagli attori nei confronti della S. s.r.l. e dovesse essere respinta la domanda di manleva della S. s.r.l. nei confronti della XXXXXXXXXX s.r.l., accertare la percentuale di responsabilità rispettivamente attribuibile alla venditrice S. s.r.l. e all’appaltatrice XXXXXXXXXX s.r.l. per i fatti di causa
Condannare la XXXXXXXXXX s.r.XX a rifondere le spese legali, anche relative al procedimento sommario ex art. 696 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI PORDENONE
RG XXXX/2012 – GIUDICE DOTT.SSA DALL’ARMELLINA FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
Per: XXXXXXXXXX s.r.XX, con l’avv. A. D. R.
La convenuta
contro
R. L. e V. C., con gli avv.ti S. e S.
-attori
nonché contro
S. s.r.XX, con l’avv. C. ,?B. E., con l’avv. M.
I convenuti
La XXXXXXXXXX s.r.XX, come sopra rappresentata e difesa, all’udienza del 20 novembre 2015, così precisa le proprie
CONCLUSIONI

Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande degli attori perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e del pregresso procedimento di atp, anche con riferimento alle spese del ctp.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata Ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande attoree accertare quali siano i rispettivi gradi di responsabilità fra le parti convenute e per l’effetto ridurre a quanto di giustizia le pretese avanzate nei confronti della XXXXXXXXXX.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e del pregresso procedimento di atp, anche con riferimento alle spese del ctp.
In via istruttoria
Nella denegata ipotesi in cui la causa dovesse essere messa nuovamente in istruttoria si insiste per l’ammissione delle istanze non ammesse
TRIBUNALE DI PORDENONE FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Nell’interesse di R. L. e di V. C. con l’avv. N. S. del Foro di Treviso e F. S. del Foro di Pordenone
1) XXXXXXXXXX S.R.XX con l’avv. A. D. R. del Foro di Pordenone
2) S. S.R.XX con l’avv. Enrico C. del Foro di Pordenone
3) B. E. con l’avv. L. M. del Foro di Pordenone
I Convenuti
L’Avv. S. N. per gli attori precisa le seguenti
CONCLUSIONI

voglia lTll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa all’atto di citazione datato 11.07.2012 e per i rispettivi titoli di responsabilità anche in via solidale:
A) Nei confronti della XXXXXXXXXX:
Nel merito in via principale:
1) accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa all’atto di citazione datato 11.07.2012 la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta XXXXXXXXXX in relazione ai fatti contestati; 2) per l’effetto pronunciare sentenza di condanna della XXXXXXXXXX alla esecuzione delle opere finalizzate alla integrale eliminazione dei gravi difetti acciarati (o, se del caso, acclarandi mediante espletanda C.T.U.) inficiatiti l’immobile oggetto di causa ovvero alternativamente sentenza di condanna della suddetta convenuta al pagamento della somma di danaro corrispondente al costo delle opere necessarie all’eliminazione dei predetti gravi difetti; 3) pronunciare altresì sentenza di condanna della convenuta XXXXXXXXXX al risarcimento del danno patito dagli attori, sub specie lucro cessante, pari a complessivi (6 580,00 * 32 mesi=) € 18.560,00 ovvero alla diversa (maggiore e/o minore) somma che dovesse risultare in corso di causa – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, con espressa e formale riserva di agire in separata sede per la condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori.
Nel merito in via subordinata:
Raccertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa all’atto di citazione datato 11.07.2012 la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta XXXXXXXXXX in relazione ai fatti contestati; 2) per l’effetto pronunciare sentenza di condanna della XXXXXXXXXX al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie all’eliminazione dei predetti vizi e difformità accertati (ovvero da accertare mediante espletanda C.T.U.) ovvero, in via alternativa, sentenza di condanna ex art. 2058 c.c, in punto di esecuzione delle opere finalizzate alla integrale eliminazione dei suddetti vizi e difformità; 3) pronunciare altresì sentenza di condanna della convenuta XXXXXXXXXX al risarcimento del danno patito dagli attori, sub specie lucro cessante, pari a complessivi (€ 580,00 * 32 mesi=) € 18.560,00 ovvero alla diversa (maggiore e/o minore) somma che dovesse risultare in corso di causa – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, con espressa
e formale riserva di agire in separata sede per la condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori.
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
1) previo accertamento della misura percentuale del vizio in oggetto rispetto al valore dell’immobile integro, disporsi la riduzione ex art. 1668 c.c. del prezzo concordato in ragione della suddetta percentuale e la conseguente condanna della convenuta XXXXXXXXXX alla restituzione della relativa somma; 2) pronunciare altresì sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dagli attori, sub specie lucro cessante, pari a complessivi (€ 580,00 * 32 mesi=) € 18.560,00 ovvero alla diversa (maggiore e/o minore) somma che dovesse risultare di giustizia – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, con espressa e formale riserva di agire iti separata sede per fa condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori.
B)Nei confronti della S.: nel merito in via principale:
L’accertare e dichiarare l’inadempimento della convenuta S. stante l’avvenuta vendita e consegna da parte della medesima di aliud pro alio; 2) per l’effetto disporsi, ex art. 1453 c.c., la condanna della convenuta all’esatto adempimento del contratto di compravendita intercorso con gli attori, da attuarsi mediante integrale eliminazione dei vizi e difetti tutti accertati (ovvero da accertare mediante espletanda consulenza tecnica d’ufficio), ovvero in via alternativa la condanna della convenuta medesima al pagamento della somma di danaro corrispondente al costo delle opere per l’eliminazione dei vizi accertati; 3) pronunciare altresì sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dagli attori, sub specie lucro cessante, pari a complessivi (€ 580,00 * 32 mesi=) € 18.560,00 ovvero alla diversa (maggiore e/o minore) somma che dovesse risultare di giustizia – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, con espressa e formale riserva di agire
in separata sede per la condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori. Ci si riserva formalmente di quantificare e di richiedere, in separata sede, anche il danno da deprezzamento dell’immobile (atteso che è all’esito dell’intervento riparatore da parte della venditrice convenuta bisognerà verificare se l’immobile abbia comunque perduto parte del suo valore), nonché degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori ex art-2043 c.c.
nel merito in via subordinata:
Raccertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità della convenuta S. ex arti. 1490 e 1492 c.c. in relazione ai fatti contestati; 2) per l’effetto pronunciare sentenza di condanna della convenuta S. è per la parte di accertata responsabilità alla integrale eliminazione dei vizi (oppure del difetto di qualità) inficiatiti l’immobile oggetto di causa ovvero alternativamente sentenza di condanna della suddetta convenuta al pagamento della somma di danaro corrispondente al costo delle opere per l’eliminazione dei vizi accertati; 3) pronunciare altresì sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dagli attori, sub specie lucro cessante, pari a complessivi (€ 580,00 * 32 mesi=) € 18,560,00 – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, con espressa e formale riserva di agire in separata sede per la condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori.
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
l)previo accertamento della misura percentuale del vizio in oggetto rispetto al valore dell’immobile integro, disporsi ex art. 1492 c.c. la riduzione del prezzo concordato in ragione della suddetta percentuale e la conseguente condamia della convenuta S. alla restituzione della relativa somma; 2) pronunciare altresì sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno pari a complessivi (€ 580,00 * 32 mesi=) € 18.560,00 ovvero alla diversa (maggiore e/o minore) somma che dovesse risultare di giustizia – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo, con espressa e formale riserva di agire in separata sede per la condanna al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patendi dagli attori.
C) Nei confronti della XXXXXXXXXX e della S. per effetto della domanda riconvenzionale interposta verso gli attori dalla Sig.ra B. E. con comparsa di costituzione e risposta datata 24,12,2012 depositata il 28.12.2012:
1) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tutte o di parte delle domande riconvenzionali interposte dalla Sig. ra B. E. verso gli attori, condannare la XXXXXXXXXX e/o S. S.r.XX, ciascuna per il suo titolo, in solido ovvero ciascuna per il grado di responsabilità che sarà accertato, a manievare e/o comunque tenere indenni gli attori di quanto saranno condannati a corrispondere alla Sig. ra B. E..
D) Nei confronti della Sig.ra B. E.: nel merito in via alternativa: 1) rigettare le domande riconvenzionali interposte dalla Sig.ra B. E. perché infondate in fatto e diritto 2) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (ex artt. 1587 e 1588 c.c., art. 1590 c.c., nonché ex artt. 7 e 12 del contratto di locazione) della B. in relazione ai fatti contestati; 2) alternativamente al punto 1, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. della B. in relazione ai fatti contestati e per l’effetto pronunciare sentenza di condanna della convenuta B. – per la parte di accertata responsabilità – alla completa eliminazione dei vizi e difetti tutti inficianti l’immobile oggetto di causa ovvero alternativamente al pagamento della somma di danaro corrispondente al costo delle opere per l’eliminazione dei vizi accertati; 3) pronunciare, altresì, sentenza di condanna della convenuta B. al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.320,00 – ovvero della diversa (maggiore e/o minore) somma che dovesse risultare di giustizia – oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo (stante la violazione da parte della convenuta del termine di preavviso di mesi sei previsto dal contratto di locazione).
In ogni caso e verso tutti: integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento di merito (nonché del pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. anche con riferimento alle spese di Ctu e di ctp) oltre al rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpe
In via istruttoria come da memoria ex art 183 6 co c.p.c n. 2 e n. 3:
XX si chiede l’acquisizione da parte del Giudicante del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nr. 4549/2010 r.g. e ove un tanto non fosse ritenuto, dal Giudice designato, esaustivo dal punto di vista probatorio, si chiede l’espletamento di idonea CTU al fine di accertare V. debeatur nei confronti dei convenuti (con relativa quantificazione del pregiudizio patito dagli attori).
B. Ammettersi prova testimoniale sulla seguente circostanza
1) Vero che in data 02.09.2012 su incarico del Sig. V. ho eseguito le opere dettagliatamente indicate nelle fattura n. 22/12 del 02.09.2012 nell’immobile di Via delle sito in Porcia, oggetto di causa ?
2) Vero che le opere che ho eseguito e di cui al capitolo n. 1 attengono solo in parte al trattamento indicato dal CTU geometra M. nella relazione che mi viene mostrata (efr doc. 6)
Teste F. B. di Porcia Via
A prova contraria in ordine alle deduzioni di XXXXXXXXXX s.r.XX si deposita il doc. 14 ove emerge inequivocabilmente l’assunzione dell’impegno della società costruttrice all’eliminazione dei vizi dell’immobile
In caso di contestazione si chiede l’ammissione della prova orale sulla seguente circostanza
1) Vero che in data 15.12.2010 E. S. della Cospedil inviò a mezzo posta elettronica al Sig. V. C. intestatario dei seguente indirizzo la comunicazione mail e la lettera allegata (efr doc. 14 parte attrice) che vengono mostrate al teste?
Teste E. S. c/o XXX S.r.XX
In caso di ammissione dei capitoli di prova dedotti da tutte le convenute abilitarsi la difesa degli attori a prova contraria con i testi indicati della stesse controparti
Pordenone, 20 novembre 2015
Avv. N. S.

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