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Corte di Cassazione: sentenza n. 13175 del 25.05.2018, sez. Lavoro

Presidente – V. Di Cerbo
Relatore – A. Di Paolantonio

«La Sez. Lavoro, ribadito che gli ex lettori di lingua straniera delle Università hanno diritto al trattamento economico di cui all’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della l. n. 240 del 2010, anche quando non abbiano concluso un contratto come collaboratori linguistici, ma abbiano visto accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza di sentenza passata in giudicato, ha chiarito che il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto a tale trattamento decorre solo dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, atteso che le sentenze della Corte UE di accertamento della violazione del principio di non discriminazione, in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti, non avevano indicato né le modalità con cui detti diritti dovevano essere garantiti né l’esatto ammontare della retribuzione da riconoscere.»

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