CivileCommenti a SentenzeDiritto di FamigliaDiritto di famiglia

Commento a sentenza: Tribunale di Vicenza, n. 69/2018

Nella sentenza 69/2018 del Tribunale di Vicenza la controversia ha oggetto una separazione giudiziale dei coniugi.
Due i punti focali attorno a cui ruota la vicenda: da un lato è necessario stabilire se la crisi famigliare sia sfociata prima o dopo la relazione extraconiugale tenuta dal marito; dall’altro se sia lecito accogliere la richiesta di disconoscimento della paternità posto in essere dal padre stesso, il quale ha sottolineato di non provare alcun affetto per i figli e di non sentirsi, quindi, in dovere di pagare alcunché per il loro mantenimento.
In relazione alla crisi famigliare va primariamente ricordato quanto ha stabilito la Cassazione a più riprese: «In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto».
Nel caso di specie è acclarato che i coniugi avessero una pianificazione coniugale comune poco prima della separazione, tra cui: corso di ballo ogni settimana , frequentazione di centri benessere ogni quindici giorni, uscite congiunte con amici, progettazione di attività future, lunghe vacanze in Sardegna.
Sembra difficile ipotizzare di poter svolgere un tale pacchetto di attività con una persona con la quale ci si lancia contro, ogni giorno, pentole e bicchieri; il giudice giocoforza ritiene che la crisi coniugale non sia preesistente alla relazione adulterina, a fortiori vista la debolezza intrinseca del castello probatorio, al limite dell’inesistenza, posto in essere dal marito.
Per quanto concerne il disconoscimento della paternità, invece, non può tacersi che già in precedenza il genitore sia stato valutato non idoneo.
Alla luce della sua reiterata richiesta si rafforza l’opinione che il padre in questione sia inadatto a svolgere il ruolo genitoriale, ma questo non può comunque portare l’accoglimento della domanda; non solo l’evidente intento meramente economico ma anche la primaria tutela del minore conducono il giudice a pronunciarsi sfavorevolmente in relazione al disconoscimento.
«Tali provvedimenti, come tutti quelli previsti dall’ordinamento in tema di minori, sono dettati dal legislatore a tutela dei minori stessi e non a titolo sanzionatorio, per cui non appaiono opportuni laddove, nonostante la violazione dei doveri incombenti al genitore, permanga una possibilità di ricostituzione del rapporto».
Sperare che il padre possa tornare sui suoi passi è lecito e doveroso, seppur improbabile; certo è che gli sms ingiuriosi della nuova compagna, rivolti all’ex moglie, in cui si afferma, tra le altre cose «abbiamo già festeggiato il nostro primo anniversario, a tua insaputa, e ti dirò di più se non avessi avuto un aborto a quest’ora sarebbe già nato nostro figlio» è un concentrato di cattivo gusto e ingenuità che fa dubitare di quanto precedentemente affermato a tutela dei minori.

dott. Michel Simion

Leggi la sentenza integrale su

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

Michel Simion

Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona. Tesi in diritto costituzionale giapponese, appassionato di letteratura asiatica.

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button