Sentenze

Tribunale di Bolzano, Sez. I Civile – Sentenza n. 1137/2016 del 23.09.2016 (Dott. M. C. Erlicher)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cristina Erlicher ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX/2012 promossa da:
H. V. LEASING SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. E. F. presso il quale ha eletto domicilio inBOLZANO / BOZEN

ATTORE/I

contro

P.S.P. DI R. P. & CO. , rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. M. G. e dall’avv. B. G. PADOVA; B. P. BOLZANO / BOZEN; presso il quale ha eletto domicilio in PADOVA
R. P. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. XX e dall’avv. B. G. PADOVA; B. P. BOLZANO / BOZEN; , presso il quale ha eletto domicilio in  PADOVA
F. S. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. C. M. e dall’avv. B. P. BOLZANO / BOZEN; , presso il quale ha eletto domicilio in THIENE
A. P. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. M. G. e dall’avv. B. G. PADOVA; B. P. BOLZANO / BOZEN; , presso il quale ha eletto domicilio in  PADOVA
G. P. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. M. G. e dall’avv. B. G. PADOVA; B. P. BOLZANO / BOZEN; presso il quale ha eletto domicilio in
PADOVA

convenuti

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni d.d. 15.3.2016 Conclusioni di parte attrice
Il procuratore di H. V. LEASING SPA conclude come in ricorso dd. 15.05.2012 con esclusione della domanda di condanna alla restituzione dell’immobile oggetto del leasing a fronte dell’avvenuta restituzione in data 17.03.2015 e previo rigetto di tutte le eccezioni e domande anche riconvenzionali proposte dalle parti convenute con condanna delle parti resistenti e solidalmente tra di loro alla rifusione di tutte le spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta Il procuratore di P.S.P. DI R. P. & CO. precisa le conclusioni come nel seguito: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in via preliminare di rito, rilevata la presenza della clausola arbitrale, nel contratto da cui derivano i pretesi crediti, dichiarare l’estromissione dal presente giudizio della Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co., con conseguente condanna alle spese di parte ricorrente; nel merito, rigettare le avverse richieste, nei confronti di tutti i resistenti, siccome infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti di causa; nel merito, in via subordinata all’eventuale accertamento/dichiarazione della risoluzione del contratto di leasing di cui è causa, accertato/dichiarato, anche incidentalmente, il maggior credito in capo all’utilizzatore, per le ragioni di cui in narrativa, compensare con esso, sino a concorrenza, le somme dovessero risultare dovute a vantaggio di H. V. Leasing S.p.A.; in via riconvenzionale, subordinata all’eventuale accertamento/dichiarazione della risoluzione del contratto di leasing di cui è causa, in applicazione del disposto di cui all’art. 1526 c.c., condannare la ricorrente alla restituzione di quanto percepito a titolo di canoni, meno l’equo indennizzo, così per un totale di euro 263.817,84, od alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia; comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari, e, per la parte in cui Codesto Eccellentissimo Giudice ritenesse operante la clausola arbitrale, nei confronti della Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co., anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 961 e 3 c.p.c. Si associa poi alle domande formulate dal cofidejussore S., con la precisazione che, laddove i ricorrenti fideiussori qui rappresentati
dovessero venir condannati al pagamento di qualsivoglia somma, nei confronti della ricorrente, vorrà il Giudice accertare il loro diritto di regresso nei confronti del Signor S., qualora dovessero pagare anche la sua quota, in tutto o in parte, e condannarlo a pagare quanto da essi versato a tale titolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1954 c.c.
In fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.5.2012 la H. V. Leasing S.p.A. premesso, che in data 29.3.2007 aveva concluso con la P.S.P. di R. P. & Co un contratto di locazione finanziaria riguardante un immobile sito nel Comune di Vicenza, che il corrispettivo di locazione finanziaria pattuito era di € 1.127.759,00 oltre IVA da pagarsi in 179 canoni mensili, che da giugno 2010 la P.S.P. di R. P. & Co. aveva sospeso il pagamento dei canoni mensili accumulando un debito di € 80.379,15 per canoni scaduti, che con raccomandata d.d. 19.01.2012 la H. V. Leasing S.p.A. aveva sollecitato la P.S.P. di R. P. & Co al pagamento dei canoni, che in seguito ad inadempimento da parte della convenuta P.S.P. di R. P. & Co, la H. V. Leasing S.p.A. si era avvalsa della facoltà prevista dall’art. 20.1 del contratto di locazione finanziaria in questione e aveva comunicato con raccomandata d.d. 30.03.2012 la risoluzione del contratto per colpa e inadempimento dell’utilizzatore, invitando la debitrice alla restituzione dei beni e al pagamento degli importi scaduti, che P. R., F. S., A. e G. P. avevano prestato fideiussione personale per l’adempimento di tutte le obbligazioni della Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co fino ad un ammontare massimo di € 1.127.759,00, e che anche ai fideiussori veniva inviata raccomandata con la comunicazione di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, chiamavano in giudizio la Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co e i fideiussori, con comparsa di risposta dd. 18.09.2012 si costituiva la società Società Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co nonché i fideiussori P. R., A. e P. G. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la presenza di clausola compromissoria e chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna della H. V. Leasing S.p.A.alla restituzione di quanto percepito a titolo di canoni, meno l’equo indennizzo.
Si costituiva anche il fideiussore S. F. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la presenza di clausola compromissoria, chiedendo il rigetto della domanda proponendo anche domanda di regresso nei confronti degli altri fideiussori.
Le parti costituite chiedevano il mutamento del rito.
Con ordinanza dd. 4.7.2013 venivano separate le domande tra l’attrice e i fideiussori da quella tra l’attrice e la Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co e veniva dichiarata l’incompetenza a decidere la causa tra la H. V. Leasing S.p.A. e la Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co rilevando la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Bolzano per presenza di clausola compromissoria.
IL giudizio tra la ricorrente e i fideiussori, stante il carattere pregiudiziale della causa arbitrale, veniva sospeso.
Con lodo arbitrale dd. 7.1.2015 della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bolzano, la Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co veniva condannata alla riconsegna alla ricorrente dell’immobile oggetto di leasing e al pagamento a titolo di equo indennizzo per l’uso dell’immobile dell’importo di € 80.379,15, oltre interessi moratori, come stabiliti da contratto,al pagamento a titolo di penale dell’importo di € 251.751,79, al pagamento di una penale contrattuale per la ritardata consegna dell’immobile pari ad € 97.100,00; al pagamento delle spese di estinzione del contratto per € 1.000,00; al pagamento delle spese processuali di arbitrato compensate per 1/5.
All’udienza del 24.3.2015 la H. V. Leasing S.p.A. depositava il lodo della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bolzano d.d.7.1.2015 della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bolzano dichiarato esecutivo con decreto dd.
10.02.2015.
Con ordinanza d.d. 9.2.2016, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza per la precisazione delle
CONCLUSIONI

All’udienza del venivano precisate le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione .
In diritto
La domanda dell’attore è fondata.
Il contratto di leasing n.d.d. 29.3.2007, la cui conclusione ed efficacia non sono oggetto di contestazione, si è risolto di diritto in data 30.3.2015 nel momento in cui è stata ricevuta dalla convenuta Società P.S.P. s.a.s. di R. P. & Co la raccomandata con cui la H. V. Leasing S.p.A. si avvaleva della clausola di risoluzione espressa, come previsto dall’ art. 20.1. del contratto di locazione immobiliare in questione. Provato è anche, in virtù della mancata contestazione, l’inadempimento contrattuale consistente nel mancato pagamento delle rate del leasing a partire dal mese di giugno 2010.
La risoluzione del contratto è stata anche accertata con lodo arbitrale della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bolzano dd. 7.1.2015, dichiarato esecutivo con decreto dd. 10.2.2015. Accertata dunque la risoluzione del contratto di leasing in questione le conseguenze sono quelle di cui al punto 20.2 lett. a del contratto che prevede la restituzione dell’immobile oggetto di leasing e il pagamento di tutti i canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione.
Non ci si sofferma sulle questioni sollevate delle convenute concernenti la penale di cui al punto 20.2 lett. b del contratto, poiché non veniva fatta valere in giudizio dalla ricorrente.
Il debito principale è dunque quello di € 80.379,15 per canoni scaduti, oltre gli interessi di mora tra il resto già accertato con
lodo arbitrale dd. 7.1.2015 della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bolzano dichiarato esecutivo con decreto dd. 10.2.2015.
Visti i contratti di garanzia prodotti da parte ricorrente(vedi documenti da 5 a 8 prodotti da parte ricorrente )la richiesta di condanna dei fideiussori per la somma di € 80.379,15, oltre interessi di mora è pertanto fondata.
Stante l’inadempimento del debitore principale P.S.P. di R. P. & Co vanno condannati al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale i fideiussori, P. R., A. e G. P. e S. F.,che tra il resto non hanno nemmeno contestato i contratti di garanzia in questione. Il contratto i fideiussione prevede un ammontare massimo di 1.127.759,00.
La domanda riconvenzionale dei garanti non trova accoglimento.
La clausola prevista al punto 20.2 del contratto di leasing in questione prevede infatti che parte concedente possa trattenere le rate riscosse le quali restano definitivamente acquisite alla ricorrente a titolo di indennizzo per il godimento del bene.
La clausola 20.1.del contratto in questione prevede inoltre che il contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di ritardo protratto per oltre sessanta giorni nel pagamento anche solo di un canone. La ricorrente H. V. Leasing S.p.A, con lettera d.d. 21.10.2013 sollecitava il pagamento di quanto dovuto e con lettera raccomandata d.d.2.12.2013 azionava la richiamata clausola risolutiva espressa.
La P.S.P. di R. P. & Co veniva infatti condannata con lodo al rilascio del bene libero da persone e cose.
Per quanto concerne poi i canoni pagati dall’ utilizzatore si rileva che questi contengono anche una componente di prezzo per la cessione del bene. Il punto 20.2 del contratto in questione prevede che rimangono acquisite dal concedente tutte le somme pagate dall’utilizzatore fino alla data della risoluzione del contratto.
Le somme pagate dalla convenuta restano dunque acquisite alla ricorrente a titolo di indennizzo per il godimento del bene.
Quanto alle pretese di pagamento, si osserva che quello intercorso tra le parti deve essere qualificato come leasing finanziario traslativo, sicché i canoni pagati sino ad ora dall’utilizzatrice non sono solo remunerativi del godimento del bene locato, ma contengono anche una componente di prezzo per la cessione del bene.
In caso di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, trova applicazione la norma di cui all’art.1526 cc, dettata per la vendita con riserva di proprietà, analogicamente applicabile anche al contratto di leasing traslativo, con quindi obbligo del venditore/concedente a restituire le rate riscosse. Sennonché il 2° comma dell’articolo citato prevede espressamente la possibilità che le parti si accordino per la ritenzione delle stesse. Tale pattuizione è contenuta nello stesso contratto oggetto di causa, ove al punto 20.2 è testualmente previsto che “Rimarranno inoltre definitivamente acquisite dal concedente tutte le somme pagate dall’utilizzatore fino alla data della risoluzione”.
Ne consegue che le somme pagate dalla resistente restano definitivamente e legittimamente acquisite alla ricorrente a titolo di indennizzo per il godimento del bene.
Sulle somme complessivamente dovute alla ricorrente devono inoltre riconoscersi gli interessi di mora nella misura convenzionale. Poiché la clausola n.14 del contratto prevede che “in caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta al concedente per canoni e ad altro titolo, sarà dovuto dall’utilizzatore un interesse di mora pari al tasso di riferimento vigente all’epoca dell’inadempimento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno”, gli interessi andranno riconosciuti nella misura richiesta, essendone stata contrattualmente prevista l’applicazione sulle somme dall’utilizzatore dovute a qualunque titolo. Detti interessi cominceranno a decorrere dal 30.3.2012, data di efficacia della risoluzione del contratto.
La clausola n. 14 del contratto in questione prevede inoltre che fino all’integrale adempimento di quanto previsto dal contratto sono dovuti gli interessi di mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
I convenuti, in quanto soccombenti sono chiamati a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio liquidate come di seguito ai sensi del D.M. n. 55/2014 – Ministero della Giustizia. Nello specifico vengono in considerazione i parametri indicati per le cause di valore da € 52.000.00 a € 260.000.00. con riduzione dei valori medi di liquidazione in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese così liquidate ammontano ad € 8.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed altre spese future occorrende.

PQM

Il Tribunale di Bolzano decidendo definitivamente sulla domanda proposta da H. V. Leasing S.p.A. nei confronti dei convenuti ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa: accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. n. B04108 d.d. 29.3.2007 per inadempimento di P.S.P. di R. P. & Co
condanna
P. R., S. F., P. A. e P. G. solidalmente tra di loro al pagamento in favore dell’attrice H. V. Leasing S.p.A. dei canoni di leasing arretrati fino al momento della intervenuta risoluzione contrattuale dell’importo di € 80.379,15 oltre € 1.503,10 per interessi moratori maturati ed oltre agli interessi di mora nella misura del BCE maggiorato di 5 punti percentuali per anno dal 30.03.2012 al saldo effettivo e
Condanna
P. R., S. F., P. A. e P. G. solidalmente tra di loro a rifondere a H. V. Leasing S.p.a. le spese del presente giudizio liquidate
complessivamente in € 8.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed altre spese future occorrende.
Cosi deciso in Bolzano, il 19.9.2016
Il Giudice
dott.ssa Maria Cristina Erlicher

VUOI CONSULTARE TUTTE LE SENTENZE
DEL TUO TRIBUNALE?

logo-grande

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button