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Corte Costituzionale: illegittimo art. 4 "legge Pinto"

La legge n. 89 del 24 marzo 2001, conosciuta anche come “legge Pinto”, non ha passato il vaglio di costituzionalità. La causa: in quanto nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia, non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo.
Già presente un monito nella sentenza n.30/2014 di Cassazione, la Corte di Cassazione (sentenza n. 88/2018, relatore Aldo Carosi) ha censurato l’articolo 4 della legge facendo riferimento ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.) e ai principi contenuti negli art.. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quanto censurato, infatti, non offre alcuna tutela nei casi più gravi, per i quali non vi è nemmeno certezza della sentenza.
Vista la grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte si è anche rimessa alla prudenza interpretativa dei giudici esortando l’utilizzo costituzionalmente corretto della legge viste le modifiche apportate. Si auspica anche l’intervento del legislatore affinché il testo venga modificato, così da permettere un utilizzo quanto più tempestivo del testo corretto. Dalla sentenza, infatti, si legge che: «Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».
 

Fonte: Corte Costituzionale
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