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Dimissioni e disconoscimento della scrittura privata – Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 69/2018, giudice Brusati

DIMISSIONI – DISCONOSCIMENTO SCRITTURA PRIVATA – PRIMA UDIENZA – ACCOGLIMENTO – RIFORMA DELLA SENTENZA
Un soggetto non può disconoscere la propria firma alla lettera di dimissioni, asserendo poi la continuazione del proprio rapporto di lavoro in seguito ad una commissione di cortesia posta in essere a favore del proprio ex datore di lavoro, per ripagare un precedente favore, se non lo fa alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; questo dato va inteso in senso cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che nella prima udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio delle trattative in corso.
In tal caso la Corte d’Appello deve riformare integralmente la precedente sentenza di merito che non ha tenuto conto di questo dato decisivo.

Tribunale di Reggio Emilia – Sentenza n. 4/2018 del 09/01/2018
Dott. Elena Vezzosi

(leggi la sentenza su iltuoforo.net)

DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA – CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE – DOCUMENTAZIONE
Il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’ utilizzazione della scrittura; l’eccezione ex art 2719 c.c., pur in assenza della successiva produzione degli originali, «non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’ originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni», e, conseguentemente, «l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento», impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, senza tuttavia vincolare il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa.

Cassazione 13182/2017
DISCONOSCIMENTO TARDIVO – SCRITTURA PRIVATA – OPPOSIZIONE – GIUSTO PROCESSO

Sarebbe del tutto irrazionale stabilire che la norma che prevede la necessità di disconoscere la scrittura privata alla prima udienza sia operativa solo in sede di opposizione, in quanto porterebbe a un’attività processuale potenzialmente inutile per l’esercizio tardivo di una elementare attività difensiva di contestazione, in chiara violazione delle norme, anche di natura costituzionale o europea, sul giusto processo.

ARTICOLO 2702 CODICE CIVILE: «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati – Presidente
dott. Claudio Bisi – Consigliere
dott.ssa Maura Mancini – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Modena emessa in data 5 novembre 2016, iscritte ai n. 285 e 299 del ruolo generale per l’anno 2017, riunite per connessione oggettiva e soggettiva all’udienza del 6 luglio 2017 e poste in decisione all’udienza collegiale del 28 settembre 2017, promossa

EL H. EL I. A., rappresentato e difeso dall’avv. M. S. del foro di Modena giusta mandato in calce al ricorso per reclamo

RECLAMANTE PRINCIPALE – RECLAMATO INCIDENTALE

contro

A. X S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. I. F. del foro di Modena giusta depositato nel fascicolo telematico giudizio di opposizione

RECLAMATO PRINCIPALE – RECLAMANTE INCIDENTALE

OGGETTO: impugnazione licenziamento

Conclusioni per la reclamante: come nel ricorso.

Conclusioni per la parte reclamata: come in memoria difensiva

LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott. ssa Maura Mancini sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, osserva:

IN FATTO

Con ricorso ex art. 1 comma 48 1. 92/12 il sig. El H. El I. A. ha convenuto innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, la A. X S.r.l. perché fosse accertata la nullità del licenziamento verbale intimatogli e perché, conseguentemente, la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a risarcirgli il danno subito nella misura delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto con gli accessori maturati nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva ed assistenziale; in via subordinata il sig. El H. El I. A. ha chiesto che fosse accertata l’illegittimità del licenziamento intimatogli per manifesta insussistenza del fatto e che, conseguentemente, la convenuta fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro cd a corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di dodici mensilità; in via ulteriormente subordinata il sig. El H. El I. A. ha chiesto che fosse accertato che il licenziamento intimatogli era privo di giusta causa e/o di giustificato motivo e che, conseguentemente, il rapporto di lavoro fosse dichiarato risolto e la convenuta fosse condannata a corrispondergli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di ventiquattro mensilità; in via di estremo subordine il ricorrente ha chiesto che fosse accertato che il licenziamento intimatogli era privo di giusta causa e/o di giustificato motivo e che, conseguentemente, la convenuta fosse condannata a riassumerlo nel termine di tre giorni ovvero a risarcirgli il danno subito corrispondendogli un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura di sei mensilità. A sostegno delle pretese azionate il ricorrente ha dedotto: a) che egli era stato assunto dalla convenuta in data 1 agosto 2006 con contratto a tempo indeterminato, part-time di 27 ore settimanali, con inquadramento come operaio livello C2 C. autorimesse-autonoleggio; b) che a tale contratto erano seguiti altri due contratti a tempo indeterminato rispettivamente in data 20 luglio 2007 e 28 luglio 2010; c) che nelle more egli non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione di licenziamento; che in realtà egli aveva lavorato continuativamente alle dipendenze della convenuta dal 1 agosto 2006 al 28 novembre 2011 data in cui egli si era infortunato; d) che egli aveva prestato attività lavorativa in misura superiore rispetto all’orario risultante dai contratti sottoscritti; e) che indipendentemente dal numero di ore di lavoro effettivamente prestate egli era stato sempre retribuito con la somma di 750,00 per contanti; f) che egli aveva promosso un giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive, della continuità del rapporto di lavoro e della prestazione di attività di lavoro straordinario; g) che in data 28 novembre 2011 egli aveva subito un infortunio sul lavoro mentre si trovava sul pullman caricato sul traghetto di ritorno dal Marocco; h) che rientrato in Italia egli si era recato presso il deposito dei pullman in Modena; i) che il figlio del legale rappresentante della convenuto gli aveva riferito di non recarsi all’INAIL; 1) che terminato il periodo di infortunio egli si era ripresentato al lavoro ma era stato licenziato verbalmente; m) che egli aveva tempestivamente impugnato il licenziamento.

Si è costituita la A. X S.r.l. che ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dal ricorrente evidenziando: a) che il ricorrente aveva rassegnato le dimissioni in data 8 gennaio 2011; b) che il ricorrente non aveva subito alcun infortunio sul lavoro; c) che in data 28 febbraio 2012 il ricorrente non era stato licenziato verbalmente; d) che successivamente al giorno 8 gennaio 2011 non si era instaurato fra le parti alcun rapporto di lavoro subordinato. In particolare la resistente ha evidenziato che il ricorrente aveva espressamente chiesto ed ottenuto a titolo di cortesia di poter rientrare in Italia a bordo del pullman posto sul traghetto da Tangeri a Genova; che l’attività prestata dal ricorrente si era esaurita nella guida da Genova a Modena e quindi in un tempo di al massimo tre ore.

Con ordinanza in data 15 gennaio 2016 il Tribunale di Modena: 1) ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato al sig. El H. El I. A. ed ha condannato la A. X S.r.l. a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal 28 febbraio 2012 all’effettiva reintegra con gli accessori maturati; 2) ha, altresì, condannato la A. X S.r.l. a regolarizzare la posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente ed alla rifusione delle spese di lite. Il Tribunale di Modena ha fondato tale decisione sulle seguenti argomentazioni: a) vi sarebbe stata la prova positiva della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ininterrotto nel periodo dal 1 agosto 2006 al 28 novembre 2011; b) sarebbe risultato positivamente acquisito che il ricorrente avesse subito un infortunio sul lavoro in data 28 novembre 2011; c) Sentenza n. sarebbe risultata positivamente acquisita la prova in ordine al licenziamento orale intimato al ricorrente dalla resistente in data 28 febbraio 2012. Avverso della ordinanza ha proposto opposizione il sig. El H. El I. b. che ha censurato la mancata quantificazione, da parte del Giudice della fase sommaria, della retribuzione globale di fatto sulla base di un orario a tempo pieno e nella misura di 1.400,00 circa al mese.

Avverso della ordinanza ha proposto opposizione anche la A. X S.r.l. che ha lamentato l’omessa valutazione di circostanze decisive in ordine all’insussistenza di un rapporto di lavoro continuativo fra le parti, in particolare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1 al 31 agosto 2011 alle dipendenze della L. S.r.l.; ha ribadito che essa aveva consentito a titolo di cortesia il passaggio del ricorrente sul proprio pullman in transito sul traghetto da Tangeri a Genova e che il ricorrente aveva restituito la cortesia riportando il pullman a Modena; ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice della fase sommaria con riguardo all’allegato licenziamento orale; ha eccepito la mancata detrazione dal quantum dovuto al ricorrente dell’a/iunr/e perceptum ed il colpevole ritardo del lavoratore nella proposizione dell’impugnazione giudiziale del licenziamento.

La A. X S.r.l. si è costituita nell’opposizione promossa dal sig. El H. El I. b. e quest’ultimo si è costituito nell’opposizione promossa dalla A. F. S.r.l. Entrambe le parti hanno contestato le pretese delle controparti; le cause sono state riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Con sentenza n. 270/16 il Tribunale di Modena ha confermato le statuizioni e le argomentazioni svolte nell’ordinanza in data 15 gennaio 2016 che ha integrato disponendo al detrazione […] perceptum-, ha altresì condannato la A. X S.r.l. alla rifusione delle spese di lite. In particolare il Giudice dell’opposizione ha rilevato in aggiunta alle osservazioni già formulate che fra le parti era stato stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale e che dalle risultanze istruttorie non emergeva la prova positiva dell’effettivo orario di lavoro prestato dal ricorrente.

Avverso della decisione ha proposto reclamo il sig. EI H. El I. b. lamentando l’erroneità della valutazione operata dal Giudice di primo grado con riguardo alla quantificazione della retribuzione globale di fatto e richiamando la presunzione di prestazione lavorativa a tempo pieno in assenza di contratto a tempo parziale in fonila scrìtta. II sig. El H. El I. b. ha altresì eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 58, 1, 92/12 per violazione degli artt, 3 e 24 C., alla luce del brevissimo tempo (30 giorni) previsto per la proposizione del reclamo.

Avverso della decisione ha proposto reclamo anche la A. X S. r. l, che ha lamentato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto all’esistenza del licenziamento orale ed ha ribadito il colpevole ritardo del lavoratore nella proposizione del ricorso giudiziale avverso il licenziamento.

La A. X S.r.l. si è costituita nel reclamo proposto dal sig. El H. El I. A. contestandone la fondatezza ed il sig. El H. El I. A. si è costituito nel reclamo proposto dalla A. F. S.r.L. contestandone la fondatezza.

E’ stata disposta la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, i Procuratori delle parli sono stati autorizzati al deposito di note scritte conclusive ed all’udienza del 28 settembre 2017 la presente controversia, all’esito della discussione orale dei Procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO In via preliminare deve essere superata la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa del sig. El I. con riguardo all’art. 1, comma 58, 1. 92/12 per violazione degli artt. 3 e 24 C., in ragione del brevissimo tempo previsto dal legislatore per l’impugnazione della sentenza che definisce la fase di opposizione: tale questione, infatti, difetta dell’indispensabile presupposto della “rilevanza”ai fini della decisione della controversia nell’ambito della quale è stata sollevata; sia il sig. El H. che la A. X S.r.l. hanno, infatti, proposto il reclamo tempestivamente rispetto al termine previsto dal legislatore con la conseguenza che non risulta necessario ai fini della decisione della presente controversia verificare se la questione sia o meno manifestamente non infondata.

Nel inerito ritiene questa Corte che sia necessario esaminare in primo luogo i motivi di gravame articolati dalla A. F. S.r.l. in quanto Finalizzati a censurare la decisione del Tribunale di Modena sotto il profilo della stessa astratta configurabilità del rapporto di lavoro subordinato e del licenziamento allegati dal sig. El H.: a questo proposito rileva questa Corte che risulta provata per documenti la sussistenza fra le parti di un rapporto dì lavoro subordinato a tempo parziale di 24 ore con decorrenza dal 28 luglio 2010 (cfr. doc. 5 di parte El H.); l’onere della prova in ordine alla sussistenza di un’idonea causa di risoluzione del rapporto di lavoro incombeva sul datore di lavoro (cfr. Cass. 18523/11 ed in precedenza Cass. 18087/07); a tal fine la A. X S.r.l. ha allegato che il sig, El H. si sarebbe dimesso in data 5 gennaio 2011 con effetto dal giorno 8 gennaio 2011 ed ha prodotto la lettera di dimissioni sub doc. 7 fascicolo di primo grado; il procuratore ad litem del sig. El H. ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla lettera di dimissioni prodotta dalla società resistente solo all’udienza del 30 luglio 2015 (cfr. verbale udienza 30 luglio 2015 – fascicolo d’ufficio fase sommaria R.G. 425/15); la prima udienza successiva alla produzione della lettera di dimissioni è stata quella del 18 giugno 2015 alla quale le parti si sono limitate a chiedere concordemente “rinvio di almeno un mese della causa in ragione delle condizioni di salute del ricorrente, oggi ricoverato in ospedale, e della eventualità di una conciliazione” (cfr. verbale udienza 18 giugno 2015 fascicolo d’ufficio fase sommaria R.G. 425/15); alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. recentemente Cass. 12303/16 “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione ‘ deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in della udienza le parti abbiano chiesto solo un rinvio per la trattativa in corso, la cui coltivazione non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull’autenticità del documento prodotto”‘, in precedenza in senso conforme cfr. Cass. 29909/08) deve ritenersi la tardività del disconoscimento e, conseguentemente, l’inesistenza di alcun onere di verificazione in capo alla A. X S.r.l. Ne discende che il doc. 7 di parte reclamata principale – reclamante incidentale svolge piena efficacia probatoria nei confronti del sig. El H. e che sulla base dello stesso può ritenersi positivamente acquisito al giudizio che il rapporto di lavoro stipulato in data 28 luglio 2010 si sia risolto per dimissioni.

In senso contrario non vale far leva sulle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato la deduzione del sig. El H. secondo la quale egli avrebbe di fatto prestato attività lavorativa in favore della A. F. S.r.l. continuativamente e, quindi, anche successivamente al giorno 8 gennaio 2011 e fino al giorno 28 novembre 2011: in particolare tale circostanza sarebbe confermata dalle dichiarazioni del sig. K. A. e del sig. M. N. escussi in sede sommaria (in sede di opposizione è stato risentito il solo teste K.), ma tali dichiarazioni risultano in insanabile contrasto con la prova documentale risultante dal doc. 6 di parte A. X fascicolo di reclamo, che evidenzia come, nell’agosto 2011 quest’ultimo abbia lavorato alle dipendenze della L. S.r.l. quantomeno per due settimane. Tale risultanza probatoria oggettiva cd incontestabile, in quanto documentale e proveniente da un ente pubblico, mina decisamente l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai sig. ri K. e M.: a questo proposito vale inoltre evidenziare che la prima testimonianza risultava già intrinsecamente contraddittoria e parzialmente de relato ex parte actoris, {“Ho lavorato sino al 201I, verso la fine, per A. X”, “cap. 1 si è vero”- cap. 1 vero che il ricorrente, per tutto il periodo dal 01/08/06 al 28/11/2011 ha sempre lavorato per la A. X S.r.l. senza soluzione di continuità -verbale di udienza fase sommaria; “dipendente della società resistente dal 2005 fino al 2011, circa a metà dell’anno, non ricorso esattamente””quando ho finito di lavorare per A. X lavorava ancora, ci siamo sentiti alcune volte per telefono e mi ha detto che lavorava ancora lì; mi è capitato di fare qualche lavoro per la società dopo che avevo smesso di lavorare, non ho visto il ricorrente ma può darsi che fosse in viaggio per lavoro”verbale di udienza fase di opposizione) con la conseguenza che le relative risultanze tenuto anche conto dell’orientamento del Giudice di legittimità sull’efficacia probatoria della testimonianza de relato ex parte actoris (cfr. per tutte Cass. 18352/13), non possono essere ritenute prevalenti rispetto alla prova documentale della sussistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato in pendenza dell’allegato rapporto di lavoro subordinato con la A. X S.r.l.; la seconda testimonianza, invece, si caratterizza per l’estrema genericità e, conseguentemente, il relativo contenuto non consente di ritenere superata l’efficacia probatoria del documento sopra indicato, mentre l’unica precisazione del teste M., che ha riferito di aver lavorato dall’ottobre 2010 al maggio 2012, “per quanto di mia conoscenza il ricorrente ha sempre lavoralo per la resistente”risulta radicalmente smentita dalle risultanze del doc. 6 di parte A. X S.r.l. fascicolo di reclamo.

Dalle considerazioni che precedono in ordine all’insanabile contrasto delle risultanze istruttorie ed alla valutazione di attendibilità delle testimonianze acquisite discende che non si può ritenere che il lavoratore abbia fornito la prova rigorosa idonea (il cui onere, in quanto fatto costitutivo della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato c conseguentemente della configurabilità del licenziamento impugnato, gravava sul reclamante principale – cfr. Cass. 17702/05 e successivamente Cass. 6205/10) di una prestazione lavorativa continuativa in favore della A. F. S.r.l. Sotto questo profilo non rileva che, pacificamente, il sig. El H. abbia condotto un pullman della A. F. S.r.l. dal porto di Genova alla sede di quest’ultima in Modena in quanto tale circostanza nulla dice in ordine al titolo in forza del quale il lavoratore ha effettuato tale prestazione che, tenuto conto del fatto che pacificamente il pullman non era stato condotto in Marocco dal sig. El H., risulta ampiamente compatibile con una prestazione di mutuo scambio in cui – alla luce della pregressa conoscenza reciproca la A. X S.r.l. otteneva il rientro del mezzo al costo del mero pedaggio autostradale e del carburante ed il sig. El H. una modalità di trasporto gratuito fino a Modena – luogo della sua residenza in Italia – come allegato da parte reclamata principale reclamante incidentale. Né tale conclusione può ritenersi superata dal riconoscimento in sede INAIL dell’infortunio sul lavoro asseritamente occorso al sig. El H. in data 28 novembre 2011 in quanto, da un lato, si tratta di un riconoscimento avente efficacia meramente amministrativa e, d’altro lato, nell’ambito del presente giudizio, non è stata raggiunta la prova positiva sia del fatto che il lavoratore prestasse attività di lavoro subordinato al momento dell’asserita caduta, sia – decisivamente – del fatto che il lavoratore abbia effettivamente subito l’allegata caduta. Sotto questo profilo, infatti, si rileva come la documentazione medica attestante la sussistenza di postumi compatibili con una caduta risale al 6 dicembre 2011 quando il lavoratore ha formulato la denuncia dì infortunio (cfr. doc. ! 2 di parte El H.): alla luce del lungo lasso di tempo trascorso fra il momento in cui si sarebbe verificato l’infortunio (28 novembre 2011) ed il momento in cui gli asseriti postumi sono stati accertati (6 dicembre 2011) oltre all’assoluta carenza di prova in ordine all’effettività della caduta inducono a ritenere che al presente giudizio neppure possa dirsi positivamente acquisito il nesso di causalità fra i postumi accertati in sede di denuncia di infortunio e l’asserita caduta.

D’altronde, anche volendo superare tutte le considerazioni svolte finora e ritenere che effettivamente il sig. El H. stesse prestando attività di lavoro subordinato in favore della A. F. S.r.l. al momento dell’infortunio, occorre evidenziare che – secondo il Giudice di legittimità (cfr. Cass. 6727/01 “Nei giudizi di impugnativa dì un licenziamento, ai finì della prova di quest ‘ ultimo – il cui onere grava sul lavoratore -, non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative o, di per se stesse, di circostanze quali il rifiuto o la mancata accettazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro, ferma restando la necessità della adeguata valutazione dell’incidenza sostanziale o probatoria, sotto il profilo dell’integrazione di un licenziamento per fatti concludenti o della prova della sussistenza di un precedente atto risolutivo del datore di lavoro”cfr. successivamente in senso conforme Cass. 18523/11) – incombeva sul lavoratore l’onere rigoroso della prova dell’estromissione dal rapporto lavorativo ad opera del datore di lavoro anche alla luce della prova scritta delle dimissioni fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass. 18087/07): orbene le risultanze probatorie acquisite sul punto non sono, ad avviso di questa Corte, sufficienti al fine di ritenere positivamente assolto tale onere. In particolare il teste K., nella fase sommaria, dopo aver dichiarato di aver prestato attività lavorativa in favore della A. F. S.r.l. fino al 2011 “verso la fine”, con specifico riferimento al cap. 8 (“V. che il ricorrente, in data 28/02/12, al termine di un periodo di assenza per infortunio si recava sul posto di lavoro intenzionato a riprendere servizio, ma il datore gli diceva di andarsene, intimando quindi licenziamento verbale”) ha riferito “ricordo che nel 2011 il ricorrente tornava al lavoro dopo l’infortunio ma il sig. L. non gli apriva il cancello, ma non ho sentito dire nulla contro il ricorrente; so però che il cancello non veniva aperto alle persone non gradite”; il medesimo teste, escusso in fase di opposizione, dopo aver parzialmente rettificato la propria dichiarazione in ordine alla durata del rapporto che si sarebbe risolto verso la metà del 2011, sempre sul cap. 8 ha riferito “è vero, dopo un periodo di malattia a casa perché si era fatto male cadendo dal pullman è tornato al lavoro ma non è stato fatto entrare; ho visto il sig. Carlo E. che diceva a L. di non aprirgli il cancello e di non farlo entrare; il sig. L. ha detto al ricorrente che non poteva aprirgli; era il 2011”-. al di là delle contraddizioni intrinseche, il contenuto della testimonianza del sig. K. non può essere ritenuto in alcun modo rilevante ai fini della prova positiva dell’estromissione impugnata in questa sede in quanto, per stessa ammissione del testimone, questi ha lavorato alle dipendenze della A. F. S.r.l. fino all’anno 2011, possibilmente la metà o possibilmente la fine, e quindi fino ad un momento antecedente rispetto a quello in cui il sig. El H. ha allegato di essere stato licenziato oralmente (28 febbraio 2012) con la conseguenza che la dichiarazione resa dal teste non può essere riferita all’allegato licenziamento orale impugnato in questo giudizio. Il teste M., nella sola fase sommaria, dopo aver precisato di essere stato presente al fatto, ha confermato tout court il contenuto del capitolo che si sostanzia esclusivamente nella circostanza di fatto che il sig. El H. si è presentato presso il cancello della A. F. S.p.A.. per riprendere l’attività lavorativa, anche se non è chiaro se tale intenzione del lavoratore sia stata partecipata all’asserito datore di lavoro, e che il sig. L. gli avrebbe negato l’accesso: ritiene questa Corte che l’acquisizione probatoria debba essere intesa nel senso che il sig. M. ha verificato che ad una richiesta del sig. El H. di accedere ai locali aziendali dopo un lungo periodo di assenza dovuto all’asserito infortunio, la A. X S.r.l., nella persona del sig. L. C., ha negato al lavoratore l’accesso richiesto. Tale circostanza, peraltro, non può essere ritenuta sufficiente ai fini dell’integrazione della prova dell’asserito licenziamento orale (cfr. Cass. 6727/01 già richiamata), sia perché la dichiarazione del teste M. non trova alcun riscontro nella dichiarazione resa dal teste L. C. (che avrebbe dovuto negare l’accesso) che ha specificamente riferito “non conosco il motivo del mancato rientro al lavoro del ricorrente. Non so se ha avuto un infortunio”, sia – decisivamente – in quanto risulta provato per documenti che l’INAIL ha riconosciuto che i postumi dell’infortunio ascrittamente subito dal sig. El H. El I. ne hanno cagionato l’inabilità lavorativa fino al 2 febbraio 2012 (cfr. doc. 6 di parte El H.); non risulta in alcun modo che i certificati attestanti l’inabilità lavorativa siano stati inoltrati alla A. X S.r.l. con la conseguenza che l’asserito datore di lavoro ben avrebbe potuto e dovuto verificare l’idoneità del sig. El H. a riprendere l’attività lavorativa dopo il lungo periodo di inabilità e con l’ulteriore conseguenza che la condotta della A. F. S.r.l. non può essere ritenuta decisiva al fine di ritenere comprovata l’estromissione dall’azienda il cui onere probatorio gravava sul lavoratore.

Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la sentenza n. 270/16 del Tribunale di Modena deve essere integralmente riformata e che le pretese azionate dal sig. El H. con il ricorso ex art. 1 comma 48 1. 92/12 depositato in data 1 aprile 2015 devono essere respinte non risultando provata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato successivamente al giorno 8 gennaio 2011 e neppure potendosi affermare che la condotta ascrittamente posta in essere da A. X S.r.l. in data 28 febbraio 2012 possa essere qualificata in termini di licenziamento orale.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti, alla peculiarità della questione dedotta in controversia ed alle possibili opzioni interpretative, si ritiene la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 92 c.p.c. con l’integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Visto l’art. 1 comma 60 L. 92/12, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, 1. In riforma della sentenza n. 270/16 del Tribunale di Modena respinge tutte le pretese azionate dal sig. El H. El E. A. con il ricorso ex art. 1 comma 48 1. 92/12 depositato in data 1 aprile 2015; 2. Compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi del giudizio.

Bologna, 28 settembre 2017

Dott. Stefano Brusati – Presidente
Dott. Claudio Bisi – Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini – Consigliere rel.

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