News giuridichePenale

Comportamento abituale: servono almeno due illeciti precedenti

«Il comportamento abituale – che scatta quando l’autore ha commesso almeno altri due illeciti, oltre a quello esaminato – non è assimilabile alla recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell’imputato dopo il delitto, significativo della sua non abitualità alla commissione di reati».

Tale principio, una novità assoluta, viene fissato nella sentenza di Cassazione n. 4123 del 29 gennaio 2018. Il caso esaminato riguarda il direttore tecnico di una società appaltatrice trovatasi immischiata in una questione di abuso edilizio, il quale è stato giudicato come «non punibile per particolare tenuità del fatto». L’abuso in questione, tra l’altro, è stato sanato a strettissimo giro dal suo compimento.
Il Tribunale di Pordenone aveva già ritenuto di non punire il direttore. Tuttavia, il procuratore della Repubblica era persuaso nell’affermare che il danno causato non fosse da prendere sottogamba in merito a gravità.
In via definitiva, la Cassazione ritiene che la non punibilità del fatto si deve alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. I lavori messi in discussione, infatti, erano iniziati previo rilascio dei permessi per poi continuare solo in minima parte dopo la decadenza del provvedimento. Tale comportamento, favorito anche dall’immediato intervento riparatore della ditta, a favorito la «non abitualità» dello stesso. Senza contare il fatto che non sussistono gli altri due casi per considerarne l’abitualità.
 

Fonte: IlSole24Ore

 

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button