La guida e la droga
Secondo l’art. 187 del codice della strada: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno».
A differenza delle sostanze alcoliche, per le sostanze psicotrope non esiste un minimum consentito; sostanzialmente è lecito guidare dopo un bicchiere di vino ma non dopo aver fumato una canna.
Così pare e così stabilì il Tribunale di Lecco, ritenendo colpevole e comminando le conseguenti sanzioni a un soggetto fermato dai carabinieri mentre guidava sotto effetto di marjuana e cocaina.
Sembra non esserci nulla da eccepire.
In realtà, il soggetto in questione è ricorso in Cassazione per censurare il motivo di condanna, sottolineando come prima il Tribunale di Lecco e poi la Corte di Appello di Milano avessero travisato il concetto di guidare sotto l’effetto di stupefacenti con quello di mettersi alla guida dopo aver consumato droga.
La Cassazione, con la sentenza n. 7899/2016, ha ritenuto inaspettatamente fondate le pretese del soggetto, ritenendo non sussistente il fatto e annullando senza rinvio.
Tenendo conto della correlazione tra sostante psicotrope e alcoliche in ambito giuridico, c’è da chiedersi quanto sia legittimo prevedere un trattamento così diverso tra situazioni simili.
Vero che lo stato di alterazione è soggettivo, vero che l’applicazione della legge è oggettiva, dovrebbe essere altrettanto vero riconoscere che la sentenza in questione non è altro che mero cavillismo.