Sentenze

Tribunale di Latina, Sez. I Civile – Sentenza n. 1566/2016 del 27.07.2016 (Dott. M. Facchini)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE I CIVILE

In persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Mariella Facchini, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. XXX del ruolo generale del contenzioso dell’ anno 2006 vertente

TRA

S. G., nata a il ( cod. fisc.r), T. C. , nata a di il ( cod. fise.: ), T. O., nata a di il ( cod. fise.: ), elettivamente domiciliate in Latina, Via , presso lo studio dell’€™avv. G. C., che le rappresenta e difende giusta procura a margine dell’€™atto di citazione

– attore

E

S. F., nato a di il ( cod. fisc.:), elettivamente domiciliato in Cisterna di Latina, Via di , presso lo studio degli avv.ti L. e G. P., che lo rappresentanto e difendono giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

– convenuto in riconvenzionale€”

OGGETTO : pagamento somme
CONCLUSIONI : All’€™udienza del 16.06.2015 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, G. S., C. ed O. T., eredi di B. T., convenivano in giudizio, dinanzi l’€™intestato Tribunale, F. S. per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 13.046,33 quale quota residua del 50% a suo carico delle passività della società T. B. e S. F. sne, di cui questi era socio.
A sostegno della domanda le medesime esponevano che detta società aveva ceduto a terzi l’€™attività commerciale di bar con atto pubblico dell’€™8 ottobre 1999 ed il de cuius B. T., marito e padre delle attrici, socio al 50%, aveva pagato, anche successivamente alle cessione, debiti, oneri e tributi dovuti per gli esercizi precedenti, per un ammontare di euro 31.042,02, ricevendo dall’€™altro socio, oggi convenuto, solo l’€™importo di euro 2.474,60, sicché le stesse chiedevano la restituzione prò quota del residuo.
Si costituiva in giudizio F. S., che contestava la domanda, chiedendone il rigetto nell’€™assunto che il socio B. T., interessatosi dell’€™amministrazione della società , aveva sempre attinto alla cassa per i pagamenti di tutti gli oneri, comprese le forniture, sicché i pagamenti erano stati eseguiti con danaro della società , pur se le ricevute erano in possesso delle eredi. Il S., a sua volta, asseriva di aver pagato, anche successivamente alla cessione e con denaro proprio, spese connesse all’€™esercizio dell’€™attività , onorando 11 titoli cambiari emessi nel febbraio 1999, per la complessiva somma di Lire 13.200.000, di cui chiedeva alle eredi, in via riconvenzionale, la restituzione per la metà , oltre interessi e rivalutazione.
La causa, istruita con prova per interpello del convenuto e per testi, espletata ctu contabile, assunta in decisione all’€™udienza del 16.06.2015 con concessione dei termini ex art. 190 epe, rimessa sul ruolo per assenza della ctu, definitivamente trattenuta in decisione all’€™udienza del 21.06.2016, senza concessione termini.
Ciò esposto brevemente in fatto, in diritto va esaminata l’€™eccezione di carenza di legittimazione attiva delle attrici, sollevata in comparsa conclusionale dal convenuto.
L’€™eccezione deve essere disattesa perché tardiva.
La qualità di eredi delle attrici è da ritenersi accertata perché mai contestata da parte del convenuto nel corso del giudizio, se non in comparsa conclusionale. E’€™ pacifico e consolidato principio della Suprema Corte che, ‘€œ con particolare riferimento all’onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che in tale veste agisca in giudizio, si è in più occasioni affermato che tale onere viene meno ove la controparte abbia sollevato in proposito contestazioni solo nella comparsa conclusionale di primo grado , dopo aver accettato il contraddittorio senza alcuna eccezione al riguardo, così da rendere non controversa detta qualità ‘€ (Cass. 1997 n. 775fi – 1997 n. 5576:1990n 5640 ; 1985 n. 2356; 1980n. 2295).
Dcvesi peraltro considerare che le attrici, in atto di citazione, hanno espressamente dichiarato di essere le uniche credi di T. B., con ciò esprimendo la loro titolarità all’€™azione, contro la quale il convenuto non ha mosso alcuna contestazione, spiegando, anzi, domanda riconvenzionale espressamente contro gli eredi di T. B. .
L’€™eccezione, pertanto, va rigettata.
Nel merito.
La domanda attorea e quella riconvenzionale sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla documentazione in atti è stato possibile eseguire una ricostruzione dei versamenti eseguiti sia dal S. che dal T., successivi all’€™8 ottobre 1999, data in cui i soci hanno ceduto l’€™azienda .
I pagamenti sono comunque riferibili a debiti contratti nel corso dell’€™attività commerciale della ‘€œ B. C. sdf ‘€œ e, pertanto, necessariamente debbono imputarsi, per il 50%, a ciascun socio.
Non vanno invece conteggiati, nel calcolo del dare-avere, i versamenti eseguiti anteriormente alla cessione, dovendosi imputarne il prelievo alla cassa, comune ad entrambi i soci, non avendo nessuna delle parti sufficientemente provato, attraverso l’€™escussione dei testi, l’€™esborso personale delle somme versate.
Pertanto, facendo riferimento al dettagliato quadro elaborato dal CTIJ, che ha elencato, in ordine cronologico, tutti i versamenti evincibili dalle ricevute in atti, distinguendo con il segno negativo ( -) quelli imputabili al convenuto, sulla scorta dei titoli cambiari in suo possesso, imputando i rimanenti a parte attrice quale erede e che ha calcolato gli interessi maturati sino al 16.07.2004, data dell’€™ultimo pagamento eseguito, devono essere espunte, dal calcolo finale, le prime due voci perché attestanti esborsi eseguiti in data anteriore alla cessione d’€™azienda e, perciò, imputabili,per cassa alla Società in fieri.
Vanno, quindi, defalcate dal conto : la spesa di curo 119,30 ( parte attrice) sostenuta in data 25.01.1996, nonché la spesa di euro 619,74 ( parte convenuta) sostenuta il 25.02.1999, per complessivi euro 739,04.
Pertanto, dall’€™importo di euro 24.639,94 calcolato dal CTU, residuano, per differenza, euro 23.900.94.
A detto importo vanno, altresì, detratti euro 2.474,68 che parte attrice riconosce di aver ricevuto dal convenuto, sicché la differenza contabile ammonta ad euro 21.426,26 e, prò quota, ad euro 10.713.13 che F. S., per compensazione, è condannato a pagare.
Su detto importo andranno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 16.07.2004 all’€™effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, seppur parzialmente reciproca c si liquidano nella misura di due terzi.
Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva e solidale a carico delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina in persona del giudice unico dottssa Mariella Facchini, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda attorca e della domanda riconvenzionale, così provvede:
I) CONDANNA F. S. al pagamento, in favore di G. S., di C. e di O. T., al pagamento prò quota della somma di euro 10.619,83, oltre interessi legali dal 13.02.2006 sino al saldo;
II) CONDANNA F. S. alla refusione delle spese di giudizio in favore delle attrici che si liquidano, già nella misura di due terzi, in euro 120,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CpA come per legge,
III) Pone in via definitiva e solidale le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti.
Così deciso in Latina
il 25.07.2016
IL GOT

VUOI CONSULTARE TUTTE LE SENTENZE
DEL TUO TRIBUNALE?

logo-grande

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button