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La sindrome da alienazione parentale non basta per allontanare il minore

Corte di Cassazione – ordinanza n. 9691/2022, sez. Prima Civile

Mettere in risalto una possibile sindrome da alienazione parentale non basta per far decadere la potestà genitoriale.
L’ha deciso la prima sezione civile di Cassazione con ordinanza n. 9691/2022, con la quale si è accolto il ricorso fatto da Laura Massaro e dai suoi legali.

Il caso

La madre era stata precedentemente accusata di alienazione parentale che avrebbe portato a un’assenza di rapporti tra il figlio e il padre. Le conseguenze sarebbero state la decadenza della responsabilità genitoriale e il trasferimento forzoso del minore in casa-famiglia, fatti che la Cassazione ha giudicato come esterni allo Stato di diritto. Si prendono così le distanze dal giudizio della Corte d’Appello, la quale aveva messo in evidenza (tramite anche Ctu) e un patto di lealtà tra madre e figlio e condizionamento psicologico dello stesso.

La decisione

Dato che le Ctu suggerivano la presenza di sindrome di alienazione parentale, accostabile ad altri tipi di violenza, la Corte d’Appello aveva deciso per l’allontanamento del minore come male minore. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale decisione non bilancia gli interessi futuri del minore e la sofferenza determinata dall’allontanamento.

In secondo luogo si evidenzia che nei precedenti gradi di giudizio il minore non era stato ascoltato, nonostante fosse evidente la sua volontà di rimanere con la madre; passaggio fondamentale e che può aiutare il giudice a prendere la decisione migliore bilanciando gli interessi in gioco. Considerando solo le Ctu, quindi, il Tribunale e la Corte d’Appello non hanno esaminato in modo obiettivo la capacità di autodeterminazione del figlio.

Detto questo, gli strumenti a disposizione sono due:

  1. «l’efficace uso delle sanzioni economiche ex art. 709ter del Codice civile nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice»;
  2. supporto psicologico atto a persuadere la madre che il rapporto figlio-padre è nel pieno interesse del minore.

Il tutto senza allontanare forzosamente il minore dalla madre.

FILIAZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ – GENITORE CHE OSTACOLA I RAPPORTI DEL FIGLIO CON L’ALTRO GENITORE – DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E ALLONTANAMENTO DEL MINORE – LIMITI – INTERESSE DEL MINORE – VERIFICA IN CONCRETO – NECESSITÀ

«La Prima Sezione Civile, in tema di filiazione, ha affermato che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.»

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