Il cambio tuta e l’orario di lavoro

Cambiarsi i vestiti al lavoro può essere considerato orario di lavoro?
Il caso di specie concerne un gruppo di lavoratori che convenivano in giudizio il proprio datore di lavoro per chiedere la corresponsione dell’equivalente di venti minuti di retribuzione giornaliera per 45 settimane, a fronte del cd. “tempo tuta”. Esponevano che per entrare dovevano transitare per un tornello, esibire il tesserino, percorrere cento metri, indossare gli indumenti di lavoro, esibire nuovamente il tesserino e fare la stessa trafila al momento di uscire.
Per risolvere il quesito il punto di partenza è la definizione posta in essere dal Dlgs 66/2003 secondo cui l’orario di lavoro è «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni».
Passando dal generale al particolare, sono stati elaborati tre elementi fondamentali per capire quando la vestizione rientri o meno nel novero delle attività pagabili dal datore di lavoro:

  1. l’obbligo di indossare la tuta nel luogo di lavoro;
  2. la scelta datoriale dell’ubicazione degli spogliatoi;
  3. la rilevazione della presenza.

La Cassazione, ravvisando la presenza di tutti gli elementi in questione, ha rovesciato i precedenti giudizi con la sentenza n. 19358/2010, rilevando che «il tempo necessario a cambiarsi deve essere pagato perché viene usato a vantaggio del datore ove non sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa».
Se non fosse che noi siamo fermi alle tute e i tedeschi riconoscono ai propri lavoratori la possibilità di “flessibilizzare” il proprio orario lavorativo da 35 a 28 ore, non sarebbe una conquista poi così grama.

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