Sentenze

Tribunale di Latina, Sez. Civile – Sentenza n. 1535/2016 del 25.07.2016 (Dott. G. Cocchiaro)

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

in persona del G.O.T. avv. Giuseppe Cocchiaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. del ruolo generale dell’anno 2007, trattenuta in decisione all’€™udienza del 18.03.2016, vertente

TRA

“D. M. P.” (C.F.), domiciliato elettivamente in Terracina (LT), della (Studio legale avv.D. A. C.), presso e nello studio dell’avv. M. C., dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

Attore.

CONTRO

‘ I S. s.n.c. di P. S. & C.” (C.F. : ) , in persona del suo legale rapp.te p.t. -, domiciliata elettivamente in Terracina (LT), piazza della , presso e nello studio dell’€™avv.O. P. dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA.

OGGETTO: “Risarcimento danni”.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, D. M. P. conveniva dinanzi a questo Tribunale “I S. s.n.c. di P. S. & C.”, al fine ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in conseguenza dell’incidente verificatosi in Terracina (LT) il 15.04.2007.
A tal fine deduceva che:
nel giorno e luogo indicato, acquistava dalla la rosticceria-pizzeria “I S.”, sita in Terracina (Lt) via , pizza da asporto per l’importo di €.37,00 per consumarla unitamente ad amici, in abitazione privata di suo amico;
nel mangiare una fetta di pizza ebbe a masticare un frammento plastico ivi contenuto che causava la frattura del 2° premolare superiore sin.;
” il giorno successivo all’incidente ricorse alle cure del sanitario specialista;
il frammento plastico era nascosto nel condimento della pizza in maniera tale che, con la normale diligenza, era impossibile rilevarlo, e quindi da ponderarsi una vera e propria insidia;
vani furono i tentati di ristoro dei danni.
Pertanto, l’attore, premesso di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell’incidente chiedeva che “I S. s.n.c. di P. S. & C.” fosse condannata al relativo risarcimento in proprio favore della somma di €.4.480,00 o in quell’altra somma maggiore o minore che si riterrà congrua.
Instauratosi il contraddittorio, ” I S. s.n.c. di P. S. & C.” si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio veniva depositata documentazione, reso dal D. M. P. l’interrogatorio formale deferitogli, prova orale dei testi (D. R. F., F. S., F. A., F. L., F. E.) e CTU medico-legale sulla persona di D. M. P..
Rassegnate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ridotti ai sensi dell’art.190, secondo co., c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (gg.30) e memorie di repliche (gg.20).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarato la validità dell’atto introduttivo e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
Ciò premesso, passando alla res controversa.
La legittimazione attiva e passiva risulta provata sia dalla documentazione depositata e sia dalla costituzione della parte convenuta.
Le domande proposte da D. M. P. nei confronti della “I S. s.n.c. di P. S. & C.” sono fondate e devono essere accolte entro i limiti e termini per le ragioni di seguito indicate.
La versione dell’incidente prospettata dall’attore: “In data 15.04.2007 il D. M. P. acquistava, presso la Rosticceria-Pizzeria ” I S.” sita in Terracina (Lt) , via , pizza da asporto e raggiungeva l’abitazione di amici per consumarla con D. M. P.; nel mentre mangiava una fetta di pizza ebbe a masticare un frammento plastico contenuto nella pizza che causava la frattura del 2° premolare superiore sin.; il giorno successivo all’incidente ricorse al sanitario specialista per le cure necessarie; il frammento plastico era nascosto nel condimento della pizza in maniera non visibile e quindi costituiva una vera e propria insidia” ha trovato conferma negli elementi costitutivi della domanda avanzata, dalla documentazione depositata, dall’espletato interrogatorio reso dal D. M. P. e dall’espletata prova con l’escussione dei testi F. S., F. A., F. L., F. E. che hanno confermato i fatti di causa e le cui dichiarazioni si ritengono attendibili ed utilizzabili ai fini della decisione per cui è causa essendo privi di un interesse al giudizio.
Le dichiarazioni rese dal teste D. R. F., dipendente della pizzeria-rosticceria, non provano la non responsabilità dei fatti di causa a carico della parte convenuta in quanto l’alimento fornito conteneva un corpo estraneo, non commestibile, che per la sua durezza, a seguito di masticazione, ha cagionato un danno all’attore.
In considerazione di quanto precede, è risultato provato che parte convenuta ebbe a fornire a parte attrice pietanza che conteneva nel suo interno un oggetto “frammento plastico” che per la sua durezza a seguito di masticazione ha cagionato un danno “frattura del 2° premolare superiore sin.” al D. M. P..
Ciò premesso, quanto all’entità dei danni alla persona patiti dal D. M. P. risulta dalla documentazione sanitaria allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d’ufficio, che in occasione dell’incidente di cui è causa parte attrice ha subito frattura della corona del secondo premolare superiore sin. con interessamento pulpare” così quantificato:
invalidità temporanea relativa pari a gg.3 e spese per sottoposizione ad intervento futuro per la ricostruzione dentale per €.4.880,00″.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., non sono pienamente condivisibili in quanto eccessiva appare la durata della malattia per riprendere l’attività ordinaria (medico anestesista rianimatore) ed eccessive appaiono le spese odontoiatriche (intervento definitivo di ricostruzione dentale) presenti e future.
Deve quindi essere risarcito il danno conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Di conseguenza il danno complessivamente risarcibile al D. P. M., in considerazione dell’invalidità temporanea relativa e delle spese odontoiatriche presenti e future (intervento definitivo apposizione capsula), va quantificato in complessivi €.2.500,00.
Sull’intero importo risarcitorio decorrono gli interessi legali a partire dalla data del deposito della C.T.U. (02.07.2012) fino all’effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della peculiarità del caso, del valore della causa, delle attività professionali effettivamente trattate, della loro qualità , pregio e completezza, della non complessità delle questioni trattare, del numero di udienze al netto di mero rinvio, dell’attività istruttoria, dell’assenza di questioni di fatto e diritto, nella misura minima come da dispositivo.
L’esborso per la consulenza tecnica d’ufficio, già liquidata in corso di causa, va posto in solido tra le parti nei confronti del C.T.U. dott.C. E. ed a carico di ‘€œI S. s.n.c. di P. S. & C.” nei rapporti interni con D. M. P..

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, cosi provvede :
DICHIARA “I S. s.n.c. di P. S. & C.” responsabile esclusivo nella produzione causale del danno di cui alla presente controversia e per l’effetto condanna “I S. s.n.c. di P. S. & C.” in persona del suo legale rapp.te p.t., di pagare per la causale di cui in motivazione a D. M. M. la somma di €.2.500,00 oltre interessi legali a partire dal 02 luglio 2012 e fino all’effettivo pagamento.
CONDANNA “I S. s.n.c. di P. S. & C.” in persona del suo legale rappresentante p.t., a rimborsare a D. M. P. le spese di lite che liquida in complessivi €.1.000,00 di cui €.100,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Pone le spese per la consulenza tecnica d’ufficio, già liquidate in corso di causa, in solido tra le parti nei confronti del consulente tecnico d’ufficio dott. C. E. ed a carico della convenuta “I S. s.n.c. di P. S. & C.” nei rapporti interni con la l’attore D. M. P.

VUOI CONSULTARE TUTTE LE SENTENZE
DEL TUO TRIBUNALE?

logo-grande

Rimani sempre aggiornato sui nostri articoli e prodotti
Mostra altro

staff

Redazione interna sito web giuridica.net

Articoli correlati

Lascia un commento

Back to top button