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Bocciata la norma tedesca che consente incondizionatamente di opporre il segreto bancario

Contrasta con la Dir. n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale la disposizione del diritto tedesco che consente, in maniera illimitata e incondizionata, a un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto: lo ha dichiarato la Corte di Giustizia con riferimento a un caso in cui tali dati sono necessari per perseguire civilmente coloro che, sfruttando le possibilità tecniche offerte da Internet, vendono prodotti contraffatti.
(Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 luglio 2015, n. C-580/13)



